E' nulla la notifica effettuata al difensore di fiducia se l'imputato ha eletto domicilio

Deve considerarsi affetta da nullità a regime intermedio la notificazione di un provvedimento giudiziario eseguita presso il difensore di fiducia dell'imputato, nel caso in cui questi abbia in precedenza dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni.

Così ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, con la sentenza n. 23356/18, depositata il 24 maggio. Un estratto contumaciale mai notificato. La sentenza che oggi commentiamo affronta il tema della validità della notifica eseguita presso il difensore di fiducia nel caso in cui l'interessato abbia eletto domicilio per le notificazioni. Il caso che ha originato alla pronuncia è lineare un soggetto, dichiarato contumace in forza della disciplina vigente fino al 2014, avrebbe dovuto ricevere la comunicazione dell'estratto contumaciale di una sentenza che lo dichiarava colpevole. Egli aveva regolarmente eletto domicilio per le notificazioni, tuttavia l'estratto veniva notificato soltanto presso il difensore di fiducia. Proposto incidente di esecuzione, lamentando la mancata esecutività della sentenza, questo veniva rigettato da un tribunale ligure. Da qui, il ricorso per cassazione. La conoscenza legale del provvedimento va assicurata a norma di codice. Le doglianze sollevate con il ricorso vengono integralmente sposate dalla Suprema Corte che, accogliendole, annulla l'ordinanza di rigetto pronunciata dal giudice dell'esecuzione. Gli Ermellini, con poche ma efficaci battute, spiegano che la notificazione presso il difensore di fiducia di un atto processuale costituisce una modalità di comunicazione di un determinato provvedimento non certamente equivalente, sempre ed in ogni caso, alla notifica al diretto interessato. Le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata ruotavano tutte attorno alla sostanziale equivalenza della conoscenza legale assicurata dalla comunicazione al difensore di fiducia rispetto alla consegna dell'atto al diretto interessato in fondo sussiste il dovere deontologico dell'avvocato di rintracciare il proprio cliente e di portarlo a conoscenza degli atti processuali che lo riguardano. Ciò è senz'altro vero, ma è altrettanto indubbio che il sistema delle notificazioni è regolato da norme tassative che non possono essere ignorate. Quando l'atto può essere consegnato al difensore? Le Sezioni Unite, con una pronuncia del 2008, puntualmente richiamata, hanno risposto al quesito relativo alla possibilità di eseguire notifica mediante consegna di copia dell'atto al difensore di fiducia nel caso in cui l'imputato abbia eletto o dichiarato uno specifico domicilio per le notificazioni. La risposta del Supremo Consesso è seccamente negativa in presenza di una elezione o dichiarazione di domicilio la notifica eseguita presso il difensore di fiducia è viziata da nullità di ordine generale a regime intermedio come tale, va dedotta tempestivamente altrimenti è priva di effetti. La consegna dell'atto al difensore di fiducia, che non abbia dichiarato di rifiutare le notificazioni, vale – a norma di codice – per le notifiche successive alla prima e non va confusa con l'altra ipotesi in cui si provvede a comunicare gli atti all'avvocato, che dipende dalla impossibilità di procedere a notifica nel domicilio dichiarato o eletto. In buona sostanza, la prima notifica all'imputato non detenuto va eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, seguendo la sequenza di indicazioni previste dal codice per tentare la comunicazione diretta” dell'atto all'interessato. Da ciò ne discende che la notificazione eseguita al difensore di fiducia dovrà essere eseguita – dopo che l'imputato ha ricevuto la prima notifica personalmente – soltanto nel caso in cui quest'ultimo non abbia dichiarato o eletto un domicilio.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 27 aprile – 24 maggio 2018, n. 23356 Presidente Di Tomassi – Relatore Minchella Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 03/06/2017 il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da M.M. interpretata come volta ad ottenere la restituzione in termini per proporre appello rispetto alla sentenza emessa in data 19/12/2014 dal Tribunale di Genova. Rilevava il giudice dell’esecuzione che, in effetti, la notifica dell’estratto contumaciale era stata effettuata presso lo studio del difensore di fiducia sebbene l’interessato avesse eletto il domicilio in altro luogo tuttavia, la notifica al difensore di fiducia assicurava la conoscenza del provvedimento poiché sul difensore gravava l’obbligo deontologico di trasmettere gli atti, mentre l’interessato non aveva mai dedotto di non essere venuto a conoscenza della predetta sentenza parimenti, successivamente alla prima notifica, la notifica al difensore di fiducia doveva considerarsi prevalente su ogni altra. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore Avv. Stefano Pellegrini, deducendo, con motivo unico, ex art. 606, comma 1, lett. e , cod.proc.pen., il travisamento della richiesta e la mancanza di motivazione sostiene che l’istanza era stata erroneamente interpretata come richiesta rivolta ex art. 175 cod.proc.pen., mentre essa faceva espresso riferimento ad una questione sul titolo esecutivo ex art. 670 cod.proc.pen., e cioè alla mancata esecutività della sentenza di condanna perché mai legalmente notificata all’interessato così, travisando lo spirito dell’istanza, il giudice dell’esecuzione aveva motivato sul profilo della divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva del provvedimento, richiamando giurisprudenza non attinente alla fattispecie ed affrontando il solo istituto della restituzione in termini e non anche la problematica della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, la quale era comunque dovuta ai sensi dell’art. 15 bis, comma 2, delle Legge n. 67 del 2014. 3. Il P.G. conclude chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Con memoria difensiva versata in atti il ricorrente ripercorre le ragioni del ricorso e cita giurisprudenza relativa alla fattispecie. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. In primo luogo va notato che l’istanza dell’interessato aveva espressamente fatto riferimento all’art. 670 cod.proc.pen., deducendo una questione relativa al titolo esecutivo mai legalmente notificato ed alla mancata esecutività della sentenza di condanna. In secondo luogo, l’interessato era stato, a suo tempo, ritualmente dichiarato contumace di conseguenza, in base al disposto dell’art. 15 bis, comma 2, della Legge n. 67 del 2014, introdotto dalla Legge n. 118 del 2014 in deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della suddetta legge dovevano continuare ad applicarsi ai processi in corso nel caso in cui l’imputato fosse stato dichiarato contumace. Pertanto, al ricorrente doveva essere notificato l’estratto contumaciale della sentenza di condanna. 2. È un dato oggettivo che la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna sia stata effettuata con le modalità di cui all’art. 157 co. 8-bis cod.proc. pen., e dunque presso il difensore di fiducia, anziché presso il domicilio a tal fine dichiarato dall’imputato. Di tale circostanza, del resto, dà atto espressamente il giudice dell’esecuzione, che tuttavia ha ritenuto sanata la nullità per assenza di concreto pregiudizio del diritto di difesa, in ragione del vincolo fiduciario che lega l’imputato al difensore dallo stesso nominato, nonché in assenza della dimostrazione, da parte dell’interessato, di una mancata conoscenza dell’atto o della perdita di contatto con il difensore. Il Collegio non condivide questa impostazione e la censura difensiva risulta correttamente veicolata mediante incidente di esectizione, inteso unicamente ad ottenere la vulnerazione del titolo in base alla rilevata doglianza. Il tema del rapporto tra l’elezione di domicilio e la notificazione della citazione ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., è stato oggetto della sentenza Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396, che ha affrontato la questione se la notificazione presso il difensore di fiducia, ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., possa essere effettuata anche nel caso in cui l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni , e l’ha risolta, affermando che è nulla la notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni . Nella sentenza citata, la Corte ha precisato che, qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, la nullità conseguente alla notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia è di ordine generale a regime intermedio, ed è priva di effetti se non dedotta tempestivamente. La disposizione contenuta nell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., non può che essere letta nell’ambito dell’articolo che la contiene, nonché della normativa complessiva di cui agli articoli 157 riguardante le modalità delle notifiche , 161 e seguenti riguardante i luoghi di notificazione , che - per le notificazioni all’imputato non detenuto - delineano nel codice di rito un doppio binario, rafforzato dall’inizio testuale dell’art. 157 salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162 . La notifica può avvenire a mani del difensore, come previsto dall’art. 161, comma 4, soltanto se essa risulti impossibile nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma dei tre commi dello stesso art. 161. Quando si deve effettuare la prima notificazione all’imputato non detenuto, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, si deve pertanto procedere in uno dei modi consecutivi previsti dai primi otto commi dell’art. 157 cod.proc.pen. una volta effettuata regolarmente la prima notificazione, se l’imputato provvede a nominare il difensore di fiducia, tutte le successive notificazioni si effettuano mediante consegna al difensore. Se, invece, vi è stata dichiarazione o elezione di domicilio devono essere seguite direttamente le forme dettate da altre disposizioni del codice di rito. L’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., che non fa alcuna distinzione tra le modalità di modificazione previste dai commi precedenti, non è infatti applicabile quando il luogo della notificazione sia stato dichiarato o eletto a norma dell’art. 161. Tale disposizione differisce dalla consegna al difensore prevista dall’art. 161, comma 4, che è invece una modalità di notificazione per il caso in cui non sia stato possibile eseguire tale adempimento nel domicilio dichiarato, eletto o determinato a norma del comma 2. Il diverso ambito di operatività delle due norme non consente di affermare la prevalenza della notifica al difensore ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis. Nessun dubbio che, in caso di domicilio dichiarato o eletto, prevalga l’esigenza di notificare l’atto presso il domicilio dichiarato o eletto, e, solo in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione, o di assenza, non meramente temporanea, dell’imputato, la notifica può essere eseguita presso il difensore, anche se nominato d’ufficio, ma ai sensi del comma 4 dell’art. 161 Sez. U., n. 58120 del 22/06/2017, Rv 271771 . La fattispecie di cui all’art. 157, comma 8-bis, si fonda del resto sulla stessa condotta dell’imputato che, ricevuta la prima notifica, ha nominato un difensore di fiducia allo scopo di esercitare il proprio diritto di difesa, ma non ha eletto o dichiarato domicilio. In tal senso, del resto, la giurisprudenza costituzionale Corte cost., n. 136 del 2008 ., nell’affermare la conformità a Costituzione dell’art. 157, comma 8-bis, ha rilevato che anche l’imputato può rendere inapplicabile la norma censurata, mediante dichiarazione del domicilio o sua elezione presso un qualunque soggetto, e ciò in ogni fase del procedimento, posto che la giurisprudenza di legittimità si è orientata , nel senso che la manifestazione di volontà della parte prevale sulla domiciliazione legale per ogni notifica ad essa successiva . 3. Pertanto, nella fattispecie, così come dedotto in ricorso, è ravvisabile una nullità, atteso che la suddetta notifica è stata eseguita ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, cod.proc.pen. presso il difensore di fiducia, nonostante l’imputato avesse ritualmente provveduto ad effettuare elezione di domicilio il provvedimento impugnato, in luogo di esaminare la richiesta avanzata ex art. 670 cod.proc.pen., ha risolto la questione interpretando l’istanza come rivolta ad ottenere l’istituto di cui all’art. 175 cod.proc.pen., così esponendosi a fondata censura. L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Genova.