Notifica dell’ordine di esecuzione della pena e istanza per la concessione dell’affidamento in prova

Il provvedimento del PM che ordina l’esecuzione della pena detentiva, così come quello che sospende l’esecuzione, deve essere notificato al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in mancanza, al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione il quale è legittimato a presentare istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 22894/18, depositata il 22 maggio, ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna impugnata dal difensore di un detenuto che si era visto rigettare l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, o in alternativa di detenzione domiciliare, per la pena residua. Il difensore per la fase dell’esecuzione. L’avvocato ricorrente deduce violazione di legge in quanto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale era stata effettuata ad un difensore d’ufficio nonostante la nomina da parte del detenuto di un difensore di fiducia, peraltro firmatario dell’istanza di benefici penitenziari e coincidente con il difensore della fase di cognizione. In materia di benefici penitenziari, è principio consolidato quello secondo cui ogni procedura è autonoma dalle altre e necessita di apposita nomina fiduciaria, in assenza della quale il giudice può procedere alla nomina del difensore d’ufficio. Ciò posto, nel caso di istanza al Tribunale di sorveglianza ex art. 656 c.p.p. Esecuzione delle pene detentive a seguito di ordine di esecuzione sospeso, la norma dispone che il provvedimento è notificato al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in mancanza, al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione il quale è peraltro abilitato alla proposizione dell’istanza. Per questi motivi, la Corte annulla l’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 29 gennaio – 22 maggio 2018, n. 22894 Presidente Mazzei – Relatore Michella Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con ordinanza in data 20/07/2017 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di L.M. volta ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare in relazione alla pena residua di cui alla sentenza in data 25/01/2007 del Tribunale di Bologna. Osservava il Tribunale di Sorveglianza che il condannato risultava irreperibile sul territorio nazionale, per cui non era possibile verificare la sussistenza dei presupposti dei benefici richiesti. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore avv. Luciano Bertoluzza. Con motivo unico deduce violazione di legge sostiene che il difensore firmatario dell’istanza di benefici penitenziari era lo stesso difensore della fase di cognizione, ma la notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale era stata effettuata ad un difensore di ufficio peraltro, la prima udienza era stata rinviata con nuova fissazione di udienza e, nelle more, l’avv. Bertoluzza aveva depositato una formale nomina a difensore di fiducia del ricorrente, ma la notifica era stata effettuata egualmente al difensore di ufficio. Il P.G. chiede dichiararsi l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il ricorso è fondato. È principio consolidato quello secondo cui, in materia di benefici penitenziari ogni procedura è autonoma e a sé stante, e abbisogna perciò di apposita nomina fiduciaria, in difetto della quale il giudice di sorveglianza che procede è abilitato a procedere a nomina di difensore di ufficio. Tuttavia, proprio nella situazione in esame, di istanza rivolta al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 656 cod.proc.pen. a seguito di ordine di esecuzione sospeso, il combinato disposto dei commi 1, 5 e 6 di detto articolo fissa la regola che il provvedimento è notificato, oltre che al condannato, al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio e che a proporre l’istanza è abilitato, assieme all’interessato, il difensore cui è stato notificato l’ordine di esecuzione ovvero quello allo scopo nominato a seguito di detta notifica. È indubbio, perciò, che, in assenza di apposita nomina di altro difensore ad opera dell’interessato, legittimato a proporre l’istanza è il difensore del giudizio di merito cui l’ordine di esecuzione sospeso è stato notificato a maggior ragione nella sostanza se, come nel caso in esame, si tratta di difensore fiduciario. Ed in effetti nel caso in esame l’istanza proposta da detto difensore è stata ritenuta ammissibile e decisa nel merito. Del tutto ingiustificata, nel contesto dato, è la tesi che sostiene la necessità o la legittimità della nomina di un difensore di ufficio per il procedimento di sorveglianza e i relativi avvisi, laddove il condannato non abbia espressamente rinominato il medesimo difensore per assisterlo in detta fase. Nessuna ragione logica o giuridica e nessun principio sulla autonomia delle singole procedure d’esecuzione o di sorveglianza, può infatti giustificare la sostituzione del difensore che è legittimato a dare impulso ad una determinata procedura con altro nominato d’ufficio per l’assistenza dell’interessato nel corso della medesima procedura a evidente e diretto scapito della continuità ed effettività della difesa tecnica. D’altronde, la necessità che sia lo stesso difensore che è abilitato a proporre l’istanza quello cui va notificata la fissazione dell’udienza camerale trova conferma nella ratio della norma che, prevedendo espressamente la notifica dell’ordine di esecuzione al difensore del merito e in assenza di diversa nomina dell’interessato la legittimazione di quello ad avanzare la richiesta di misura alternativa, intende assicurare che non si verifichi nessun ritardo o iato nell’assistenza del condannato Sez. 1, n. 21761 del 27/05/2014, Rv. 262306 . L’ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per nuovo esame. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per rinnovato esame.