Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi: irrilevante la grossolanità della contraffazione del marchio

La Suprema Corte ribadisce che la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti integra il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 c.p., a nulla rilevando la grossolanità della contraffazione, in quanto il citato articolo tutela non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede .

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 19718/18, depositata il 7 maggio. Il caso. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte distrettuale della medesima città con cui veniva confermata l’assoluzione dell’imputato per il reato di detenzione per la vendita e ricettazione di scarpe recanti marchio contraffatto, in quanto falsi grossolani. Il Procuratore lamenta come la grossolanità non rilevi in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi , volto alla tutela della pubblica fede. Contraffazione grossolana e art. 474 c.p La Suprema Corte riconosce che, secondo un consolidato principio, integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana , poiché la tutela fornita dal citato articolo è volta alla pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere d’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio, gravemente danneggiato dalla difficoltà di distinguere, una volta messo in circolazione il prodotto, quello originale da quello non autentico . Inoltre, precisa la Suprema Corte, il reato di cui all’art. 474 c.p. è reato di pericolo, configurabile senza la necessaria realizzazione di un inganno. La Corte dunque annulla la sentenza impugnata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 febbraio – 7 maggio 2018, n. 19718 Presidente De Crescienzo – Relatore Verga Motivi della decisione Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Caltanisetta avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanisetta che 13.10.2016 ha confermato la sentenza del Tribunale che il 27.11.2013 aveva assolto Y.Y. dai reati di detenzione per la vendita e ricettazione di 86 paia di scarpe con marchi e segni distintivi contraffatti sul presupposto che si trattava di falsi grossolani e come tali non idonei a trarre in inganno. Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello non si è confrontata con l’atto di gravame dove era stata richiamata la giurisprudenza di legittimità che in più occasioni ha affermato che nessun rilievo ha il fatto che la contraffazione sia grossolana con riguardo alla configurabilità del reato di cui all’art. 474 c.p.p. che tutela non la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Il ricorso è fondato. L’assunto della Corte Territoriale circa la grossolanità della contraffazione con conseguente operatività della norma sul reato impossibile, collide con il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa corte secondo cui integra il delitto di cui all’art. 474 c.p., la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana. Ciò in quanto l’art. 474 c.p., tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio, gravemente danneggiato dalla difficoltà di distinguere, una volta messo in circolazione il prodotto, quello originale da quello non autentico. Indirizzo che qualifica la fattispecie come reato di pericolo, per la cui configurazione non necessita la realizzazione dell’inganno non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione - e le condizioni di vendita - siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno Cass. N. 31451 del 2006 Rv. 235214, N. 11240 del 2008 Rv. 239478, N. 40556 del 2008 Rv. 241723, N. 20944 del 2012 Rv. 252836, N. 21049 del 2012 Rv. 252974, N. 28423 del 2012 Rv. 253417 n. 5260 del 2014 . La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Caltanisetta per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Caltanisetta per nuovo giudizio.