Scontri post commemorazione per i morti dell’‘Heysel’: niente DASPO

L’episodio a Torino nel maggio del 2016. Protagonisti in negativo alcuni tifosi della Juventus, che, conclusa la cerimonia, presero d’assalto un locale di fede granata. Per i giudici, però, il DASPO non è applicabile, poiché le violenze non erano connesse a una manifestazione sportiva.

Niente DASPO per i tifosi della Juventus ‘protagonisti’ – nel maggio del 2016, a Torino, poco dopo aver concluso la cerimonia di commemorazione dei supporters italiani morti nel 1985 allo stadio ‘Heysel’ – di una assurda irruzione in un locale di fede granata. Pur essendo state accertate le violenze compiute, è impossibile, secondo i giudici della Cassazione, applicare il provvedimento – all’epoca disposto dal Questore di Torino – che impone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive . Decisiva la constatazione che l’evento organizzato per ricordare i morti dell’‘Heysel’ non è catalogabile come manifestazione sportiva”. Cassazione, sentenza n. 18924/2018, Sezione Terza Penale, depositata il 3 maggio . Irruzione. Gli assurdi fatti di cronaca risalgono alla sera del 27 maggio 2016, quando, a distanza di trentuno anni, a Torino vengono commemorati i trentanove tifosi della Juve che morirono in Belgio, allo stadio ‘Heysel’ – dove era in programma la finale di Coppa dei Campioni tra la squadra bianconera e il Liverpool –, dopo l’aggressione compiuto dai supporters inglesi. All’evento partecipano non solo singole persone ma anche gruppi organizzati del tifo bianconero. Tutto si svolge come da programma prima la cerimonia in Comune e poi il corteo a Torino. Ciò che succede successivamente, una volta conclusa la commemorazione, è difficile da immaginare e impossibile da comprendere. Alcuni tifosi della Juve passano davanti a un locale frequentato da tifosi del Torino. Scattano a quel punto sfottò e insulti reciproci. Ma quello che sembra un semplice – e stupido – battibecco verbale sfocia in uno scontro. Più precisamente, alcuni tifosi della Juve prendono d’assalto il locale di fede granata e, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, rompono bicchieri e bottiglie, picchiano i titolari e alcuni clienti e poi si danno alla fuga. A portare avanti le indagini sono gli uomini della Digos per quanto riguarda il fronte penale. Allo stesso tempo, però, scatta il DASPO nei confronti dei tifosi responsabili dell’irruzione. Il provvedimento firmato dal Questore di Torino è contestato dai legali dai supporter ma ritenuto legittimo dal Gip di Torino e finanche dal Tar del Piemonte. Secondo i giudici, è vero che la rissa non si è svolta nel luogo della commemorazione ma esiste comunque un nesso tra le violenze e la manifestazione sportiva , ossia la cerimonia in ricordo della tragedia verificatasi all’‘Heysel’. Manifestazione. Di parere diverso è la Cassazione, che, prendendo in esame il ricorso presentato da uno dei tifosi della Juve sanzionati col DASPO, ha ritenuto impossibile parlare di manifestazione sportiva a fronte della commemorazione in ricordo dei tifosi italiani morti all’‘Heysel’. Vincente, quindi, la linea proposta dal legale del tifoso, linea centrata sull’osservazione che lo scambio di contumelie tra tifosi della Juve e del Torino si è verificato lontano dagli impianti sportivi . In particolare, i giudici del ‘Palazzaccio’, richiamando la normativa, evidenziano che essa stabilisce che per manifestazioni sportive si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e dalle organizzazioni riconosciuti dal ‘Comitato olimpico nazionale italiano’ . Impossibile ricomprendere nel novero delle manifestazioni sportive quelle di commemorazione della tragedia dell’‘Heysel’. Di conseguenza, le condotte compiute da alcuni tifosi juventini, e culminate nell’aggressione al locale di fede granata, non possono ritenersi né perpetrate in occasione di manifestazione sportiva, né causalmente riconducibili ad un evento sportivo . E per questo motivo è illegittima, concludono i giudici della Cassazione, l’applicazione del DASPO. Vittoria definitiva, quindi, per il tifoso, che vede cancellato il provvedimento del Questore, che era accompagnato anche dall’ obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 dicembre 2017 – 3 maggio 2018, n. 18924 Presidente Fiale – Relatore Sarno Ritenuto in fatto Lo Gr. Al. An. ha proposto ricorso avverso l'ordinanza, emessa in data 19/06/2017, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con cui era stata respinta la richiesta di revoca del provvedimento del Questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, nonché dell'obbligo di presentazione all'Autorità di pubblica sicurezza. Eccepisce in questa sede il ricorrente violazione di legge in relazione all'art. 6 co. 1 e 2 L. 401/89, nonché vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Al riguardo rileva che i fatti all'origine delle determinazioni del questore e dell'ordinanza impositiva degli obblighi sono fatti maturati sulla via del ritorno della manifestazione della commemorazione della tragedia dell'Hysel al centro di Torino e si sono sostanziati in reciproco scambio di contumelie tra tifosi della Juventus e del Torino lontano dagli impianti sportivi ed in assenza di questi ultimi. Difetterebbe dunque la necessaria connessione con le manifestazioni sportive. Aggiunge il ricorrente che per i medesimi fatti altro GIP ha rigettato la richiesta di convalida e che erroneamente è stata richiamata giurisprudenza di legittimità per procedere alla convalida. Il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso sul rilievo che ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, tra le condotte commesse a causa di manifestazioni sportive , debbono ricomprendersi anche quelle che, pur se non tenute direttamente in occasione di eventi sportivi, sono ad essi collegati da un rapporto di diretta e stretta causalità. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. In premessa va osservato che il provvedimento oggetto della richiesta di revoca è motivato, per come è dato evincere anche dall'ordinanza del G.I.P. oggetto di ricorso, dalla circostanza che il Lo Gr. avrebbe preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive qualificando come tale la commemorazione della tragedia dell'Heisel culminata in scontri tra le tifoserie della Juventus e del Torino. Così circoscritto il thema decidendi assume rilievo decisivo valutare se la commemorazione citata possa essere ricompresa nella categoria delle manifestazioni sportive, rilevanti per l'applicazione dell'art. 6 L. 401/89, come successivamente modificato. Questa Sezione ha avuto modo di recente di affrontare la questione specifica annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarando cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Torino del 16.8.2016 limitatamente all'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza disposta nei confronti di altro partecipante ai medesimi fatti sez. III Penale, sentenza n. 50921/17 . Nell'occasione si è evidenziato che con l'art. 2-bis del decreto legge 20 agosto 2001, n. 336 Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive è stata introdotta una norma di interpretazione autentica, che stabilisce che per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI , escludendo che possano essere ricomprese nel novero delle manifestazioni sportive quelle di commemorazione del tragico evento. Non sembra trovare riscontro normativo, pertanto, l'opzione un'opzione ermeneutica che finisca con l'includere nel termine manifestazione qualsiasi evento anche non competitivo legato al mondo sportivo. Da ciò discende che nella specie non può trovare applicazione l'art. 6 L. 401/89. Le condotte rilevanti non possono infatti ritenersi né perpetrate in occasione di manifestazione sportiva nell'accezione voluta dalla norma, né causalmente riconducibili ad un evento sportivo in quanto non collegate a quest'ultimo da un rapporto di diretta e stretta causalità. Rimane ovviamente impregiudicata l'applicazione del DASPO nel caso in cui ricorrano gli altri presupposti indicati dall'art. 6 citato da ultimo modificati dall'art. 2 D.L. 22/08/2014 n. 119, conv. In Legge, 17/10/2014 n. 146 che prescindono dall'evento sportivo, ma di ciò non vi è alcuna evidenza nella situazione in esame. Di conseguenza l'ordinanza del G.I.P. va annullata senza rinvio e va dichiarata cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Torino limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Torino in data 16/8/2016 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Torino.