Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione e inutilizzabilità delle intercettazioni

L’inutilizzabilità delle intercettazioni, accertata dal giudice della cognizione, spiega i suoi effetti anche nel giudizio promosso per la riparazione per ingiusta detenzione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18475/18, depositata il 27 aprile. Il caso. La Corte d’Appello di Lecce rigettava l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da un imputato che era stato successivamente assolto con sentenza irrevocabile dai delitti di associazione per delinquere, ricettazione, truffa e falso. Il Giudice motivava la sua decisione sulla considerazione per cui l’istante aveva dato colpevolmente causa all’applicazione ed al mantenimento della misura cautelare nei suoi confronti. Dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali realizzate nell’ambito delle indagini erano infatti emersi frequenti rapporti con diversi coimputati nel medesimo procedimento condannati poi per truffa. Avverso tale decisione, propone ricorso l’interessato deducendo la violazione delle norme in tema di riparazione per ingiusta detenzione poiché le intercettazioni a cui aveva fatto riferimento il giudice erano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento penale a suo carico. Intercettazioni inutilizzabili. La doglianza si rivela fondata. Il Collegio ribadisce infatti che l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata dal giudice della cognizione, spiega i suoi effetti anche nel giudizio promosso per la riparazione per ingiusta detenzione. Come hanno affermato le Sezioni Unite sentenza n. 1153/08 , al cospetto di intercettazioni eseguite fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in violazione degli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p., si versa in ipotesi di chiara illegalità”, al di là della sanzione che il legislatore denomina inutilizzabilità, donde la condivisibile affermazione che, costituendo la disciplina delle intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la sua inosservanza deve determinare la totale ”espunzione” del materiale processuale delle intercettazioni illegittime, che si concreta nella loro giuridica inutilizzabilità e nella fisica eliminazione” . La pronuncia della Corte territoriale si pone in aperto contrasto con tale insegnamento giurisprudenziale che porta in conclusione gli Ermellini all’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 – 27 aprile 2018, n. 18475 Presidente Ciampi – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa in data 1/2/2017 la Corte di appello di Lecce rigettava l’istanza di riparazione presentata da U.N. per la dedotta ingiusta detenzione, sofferta dal 16/4/2007 al 8/4/2008 nell’ambito di procedimento penale per i delitti di associazione per delinquere, ricettazione, truffa e falso, dai quali era assolto con sentenza irrevocabile. La Corte territoriale riteneva che U. avesse dato causa con una condotta gravemente colposa all’applicazione ed al mantenimento nei suoi confronti della misura cautelare. All’uopo rappresentava che, dalle numerose conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate erano emersi frequenti rapporti con diversi coimputati del medesimo processo, condannati per i delitti di truffa. Gli intensi rapporti di frequentazione con soggetti coinvolti in attività illecite, sono idonee, affermava la Corte territoriale, a determinare una condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo. Pertanto, perveniva al rigetto della richiesta. 2. Proponeva ricorso l’interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando violazione di legge e vizi motivazionali. Deduceva che il Tribunale non aveva fatto buon governo delle norme che regolano la materia della riparazione per ingiusta detenzione evidenziando che le intercettazioni a cui aveva fatto riferimento la Corte territoriale nel provvedimento impugnato erano state dichiarate inutilizzabili dalla Corte d’appello di Lecce, nel giudizio che aveva portato all’assoluzione del ricorrente. Ebbene, poiché il contenuto di tali intercettazioni ambientali e telefoniche era stato dichiarato inutilizzabile, non poteva valere nell’ambito del giudizio di riparazione, secondo un principio consolidato del giudice di legittimità espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Sez. U., n. 1153 del 30/10/2008, Rv. 241667 . Il provvedimento adottato sarebbe pertanto sfornito di adeguata motivazione. Le ulteriori conversazioni intercettate non colpite dalla sanzione della inutilizzabilità, sarebbero non idonee a supportare il provvedimento di rigetto. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta chiedeva il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell’Economia e Finanze, per mezzo dell’Avvocatura di Stato, costituita in giudizio, depositava memoria in cui chiedeva il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il principale motivo dedotto dalla difesa appare fondato, pertanto, il ricorso deve essere accolto. È principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione così Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, Rv. 241667 . Nella motivazione della sentenza citata, le Sezioni Unite hanno precisato che al cospetto di intercettazioni eseguite fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in violazione degli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 cpp, si versa in ipotesi di chiara illegalità, al di là della sanzione che il legislatore denomina inutilizzabilità, donde la condivisibile affermazione che, costituendo la disciplina delle intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la sua inosservanza deve determinare la totale espunzione del materiale processuale delle intercettazioni illegittime, che si concreta nella loro giuridica inutilizzabilità e nella fisica eliminazione . Orbene, la Corte territoriale, non ha offerto congrua e soddisfacente risposta alla problematica sollevata dalla difesa e non si è confrontata con tali significativi insegnamenti, mancando di distinguere le intercettazioni utilizzabili da quelle inutilizzabili ed indicando quali elementi di convincimento potevano trarsi dalle conversazioni intercettate che non erano state colpite dalla sanzione della inutilizzabilità. 2. L’ordinanza deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Lecce che dovrà, seguendo i principi sopra indicati, valutare, nell’ambito del giudizio di riparazione, il contenuto delle conversazioni utilizzabili, eventualmente individuando in esse eventuali elementi ostativi al riconoscimento dell’indennizzo. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Lecce, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.