Caviale e champagne per un Giudice di Pace: gli Ermellini non gradiscono

Nel delitto di corruzione in atti giudiziari ciò che importa per stabilire se la decisione giurisdizionale sia conforme o contraria ai doveri di ufficio è il metodo con cui essa fu adottata, e non già il suo contenuto. Ne discende che il giudice che riceve da una delle parti coinvolte nella causa denaro o altra utilità è inevitabilmente condizionato nei suoi orientamenti valutativi.

Così ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta Penale, con la sentenza n. 17987/18, depositata il 20 aprile. Signor Giudice, buon Natale! Un avvocato finisce nei guai per aver spedito, in occasione delle festività natalizie, un cesto contenente aragoste, salmone, caviale e champagne ad un Giudice di Pace, ritenuto a sua disposizione per la trattazione di alcuni ricorsi. Dalle poche righe dedicate al riassunto dei fatti di causa, comprendiamo che il meccanismo sarebbe stato pressappoco il seguente il Giudice di Pace avrebbe alterato il sistema interno al suo ufficio per l'assegnazione dei ricorsi, trattenendo per sè quelli presentati dall'imputato e assegnandone alcuni ad un altro giudice amico”. Poi sarebbero stati adottati i conseguenti provvedimenti giudiziari, sulla cui esattezza – sembrerebbe – non vi sono rilievi di sorta. La sentenza che oggi commentiamo riguarda la sola posizione dell'avvocato, che viene condannato in abbreviato sia in primo grado che in appello. Tra le censure mosse col ricorso per cassazione, la più interessante riguarda la sussistenza del reato di corruzione in atti giudiziari. La decisione di inammissibilità adottata dalla Suprema Corte è agile ma allo stesso tempo ben strutturata. Forma o sostanza? Nessuna delle due conta il metodo. Gli Ermellini, dopo aver ricordato che una diversa rilettura dei fatti non è consentita in sede di legittimità, puntualizzano alcuni capisaldi tratti dalla giurisprudenza formatasi sul delitto di corruzione in atti giudiziari, facendo ampio riferimento alla decisione a Sezioni Unite del 2010, pronunciata nell'ambito dell'arcinoto caso Mills”. Intanto, la Suprema Corte spiega che non ha alcuna importanza – ai fini della sussistenza del delitto di corruzione in atti giudiziari – che non si sia data prova della illegittimità dei singoli provvedimenti giurisdizionali. Il punto nodale da apprezzare in sede di giudizio di merito, semmai, è l'accertamento di una contaminazione del libero ed indipendente esercizio della funzione giurisdizionale . Venendo al caso di specie, la alterazione della modalità con cui i ricorsi venivano assegnati costituisce di per sé un tassello fondamentale della condotta delittuosa. Da quanto osservato discende naturalmente il disinteresse, in sede di prima valutazione dei fatti, per il contenuto del provvedimento incriminato nel senso che questo potrebbe anche essere corretto, ma il reato sussisterebbe ugualmente laddove si provasse che il metodo attraverso il quale si è pervenuti alla sua adozione fosse inquinato a monte”. La compromissione del libero esercizio delle funzioni giudicanti, quindi, dipende dalla ricezione di denaro o altre utilità o dalla accettazione della promessa di conseguirle in seguito il pericolo che l'orientamento valutativo del giudice, dal quale deriva la decisione, si è già concretizzato. Il ragionamento fila un provvedimento giurisdizionale può essere sbagliato per quanto attiene al suo contenuto – e per rimediarvi esiste, infatti, la sequenza delle impugnazioni – ma lecito in ordine al modo con cui è stato confezionato proprio perchè il giudice è stato moralmente” incondizionato quando lo ha pronunciato. Nulla da fare, quindi, per il ricorrente, la cui generosità, evidentemente, è stata giudicata chiaro indice di responsabilità penale. Eccezione di nullità preclusa non si può sollevare per la prima volta con i motivi nuovi”. Sul fronte del diritto processuale, invece, la sentenza in esame si segnala per la riproposizione del noto principio secondo cui non possono addursi nuove ragioni di censura, se queste sono slegate dai motivi del ricorso principale. Nel caso in esame era stata sollevata una – peraltro interessante – questione in merito alla validità della notifica dell'avviso di deposito della sentenza, che sarebbe stato recapitato non al domicilio eletto dell'imputato, bensì allo studio professionale di quest'ultimo. Sulla doglianza, appunto, la Corte non entra nel merito, trattandosi di questione sollevata per la prima volta con una memoria difensiva e mai accennata nei motivi principali di ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24 gennaio – 20 gennaio 2018, n. 17987 Presidente Paoloni – Relatore D’Arcangelo Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce in data 8 gennaio 2014 ed appellata dall’imputato U.M. , che ha condannato al pagamento delle spese del grado. 2. U.M. è imputato del delitto di corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 110, 81, 319-ter cod. pen., commesso in omissis , in quanto aveva corrisposto, nella qualità di difensore di plurimi soggetti sorvegliati speciali di P.S., utilità non dovute al Giudice di pace di S.V. affinché costui compiesse atti contrari ai doveri di ufficio in violazione dei doveri di imparzialità ed indipendenza propri dell’esercizio della funzione giurisdizionale. Secondo l’ipotesi di accusa, il giudice di pace S.V. si era posto a disposizione dell’avvocato U. , asservendo e piegando il proprio ruolo al soddisfacimento delle aspettative del difensore, riservando alle cause di quest’ultimo una corsia preferenziale nei procedimenti iscritti presso gli uffici del Giudice di pace di e di . In particolare lo S. aveva alterato il meccanismo di assegnazione del contenzioso, trattenendo sei ricorsi presentati dall’U. e smistandone altre sei a C.R. , compiacente giudice di pace di , in violazione della precostituzione del giudice naturale per legge, aveva emanato tempestivamente i provvedimenti di sospensione della revoca della patente di guida e dilatato, in maniera ingiustificata il corso della procedura, mediante pretestuosi rinvii della trattazione, in modo da vanificare la misura disposta dal prefetto e far coincidere la durata del processo di merito con quella della revoca della patente di guida. Lo S. avrebbe, per tali favori, ricevuto dall’U. utilità non dovute, tra le quali, in occasione delle festività natalizie del 2007, una confezione contenente 7-8 aragoste, salmone, caviale e champagne. 3. L’avv. Giancarlo Chiariello, difensore dell’U. , ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento, deducendo tre motivi di ricorso e, segnatamente - il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e , 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen. e 319-ter cod. pen. - la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della corruzione in atti giudiziari nella forma susseguente - il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 546 comma 1, lett. e , cod. proc. pen. e 319, 319-ter e 323 cod. pen., in quanto la motivazione era graficamente inesistente nella parte in cui erano state negate all’U. le attenuanti generiche ed una diversa dosimetria sanzionatoria coniugabile con la sospensione condizionale della pena. 4. Con memoria depositata in data 20.12.2017 l’avv. Giancarlo Chiariello ha eccepito la nullità, ai sensi dell’art. 178, lett. c , cod. proc. pen. della notifica dell’avviso di deposito della sentenza impugnata all’imputato, in quanto eseguita non già presso la propria residenza omissis , domicilio dichiarato dall’U. , bensì presso il proprio studio professionale omissis . Il ricorrente ha chiesto, pertanto, la regressione del procedimento nella fase in cui si era verificata la nullità al fine di consentire il corretto perfezionamento della notifica dell’avviso di deposito. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dall’art. 606 cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b , c ed e cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e , 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen. ed agli artt. 49, 240, 322-ter, 319-ter cod. pen., in quanto la Corte di appello non aveva offerto, neppure graficamente, una risposta alla censura della difesa che aveva sollecitato la riqualificazione dei delitti contestati in abuso di ufficio ovvero di corruzione semplice. La Corte di appello aveva, inoltre, fondato il proprio convincimento su congetture che non trovavano conferma in alcuna evidenza probatoria non vi era, infatti prova che i provvedimenti di sospensiva adottati dal giudice di pace S. fossero, di seguito, stati revocati o annullati in sede di gravame per difetto di competenza o di legittimazione. Il C. , inoltre, non era stato imputato e, pertanto, i provvedimenti adottati dal medesimo si sottraevano a qualsiasi diagnosi non solo di illiceità, ma anche solo di illegittimità formale. Proprio la indicazione del giudice competente ad opera del Coordinatore dell’ufficio del Giudice di pace in uno spazio lasciato volutamente in bianco nel ricorso dall’U. rispondeva, invero, alla necessità di assicurare il rispetto delle regole sulla competenza. Irrazionale era, inoltre, l’addebito fondato sulla tempestività nella adozione dei provvedimenti di sospensiva della sanzione accessoria. La tempestività nella adozione dei provvedimenti cautelari, stigmatizzata dalla Corte di appello, infatti, non era indice di accordo collusivo, bensì di efficienza e tempestività della risposta giurisdizionale in sede cautelare. La dilatazione dei tempi di trattazione del merito dei ricorsi, tramite rinvii, giudicati pretestuosi, non era frutto, inoltre, di sviamento dalla funzione giurisdizionale, bensì di un orientamento giurisprudenziale che riteneva che i provvedimenti prefettizi di revoca della patente di guida nei confronti dei sorvegliati speciali costituissero un impedimento al processo di reinserimento dei medesimi nel tessuto sociale e lavorativo. Non vi era stata, inoltre, alcuna alterazione del processo attraverso il quale si era pervenuti alla decisione. Le intercettazioni telefoniche, del resto, non avevano disvelato alcun patto corruttivo prima del Natale ed a Natale, epoca nella quale era stato consegnato il cesto in dono allo S. , erano solo emersi contatti tra questo ultimo e l’U. connotati da una particolare familiarità. Si era, pertanto, in presenza di un travisamento della prova. La sentenza impugnata non dimostrava, inoltre, il collegamento causale tra il dono ed i precedenti atti, né il dolo che deve sorreggere anche la forma di corruzione susseguente la Corte di appello, soprattutto, aveva trascurato di collocare la vicenda nel contesto del legame di amicizia tra l’U. e lo S. , preesistente e non occasionato dall’assunzione dello status di Giudice di pace di quest’ultimo. Il cesto era, inoltre, stato inviato in occasione del Natale e non in coincidenza delle decisioni da adottare era un dono isolato, nell’ambito di una relazione di amicizia e di frequentazione tra l’U. e lo S. . Tale bene, inoltre, non poteva assurgere a prezzo del reato contestato, anche perché non eccedeva, per lo meno nelle intenzioni dell’avvocato, un valore compatibile con le relazioni di cortesia richiamate dalla norma e dagli usi sociali. La manifestazione di incredibilità dello S. all’atto della ricezione del cesto, del resto, dimostrava come lo stesso non si fosse motivato alla adozione dei provvedimenti oggetto di incriminazione nella ragionevole fondata aspettativa di un ritorno economico o di una futura ricompensa, ma, al contrario, che tale possibilità esulava integralmente dal suo ambito previsionale. La motivazione della sentenza impugnata si rivelava, pertanto, manifestamente illogica, oltre che ampiamente infedele al testo del processo. 3. Tale articolata censura si rivela, tuttavia, inammissibile in quanto, come è testimoniato dalla ampia e diffusa riproposizione nel ricorso del testo delle intercettazioni, intende pervenire, mediante un diretto esame delle stesse, ad una diversa e più favorevole lettura dei fatti posti a fondamento delle sentenze di merito. Nel giudizio di cassazione sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 . La Corte di appello di Lecce ha, peraltro, rilevato, del tutto logicamente e congruamente, come fossero stati acclarati plurimi atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere da parte dello S. , che aveva riservato a sé o ad altro collega a lui collegato, il Giudice di pace C.R. , la trattazione di dodici ricorsi proposti dall’avv. U. , in violazione della disciplina tabellare che regola le assegnazioni degli affari. Dalle risultanze probatorie era, inoltre, emerso che in tutti i ricorsi proposti dall’U. e decisi dallo S. e dal C. , i ricorrenti avevano ottenuto in tempi celeri la sospensione dei provvedimenti prefettizi di revoca della patente, tanto da essere rientrati in possesso del titolo abilitativo alla guida pur nel periodo di sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza. La trattazione del processo di merito era, inoltre, stata dilata pretestuosamente sino al termine di efficacia della revoca della patente intimata dal Prefetto, vanificando, in tal modo, la irrogazione di tale misura sanzionatoria. Nessun rilievo può, inoltre, assumere la mancata dimostrazione della illegittimità dei singoli provvedimenti giurisdizionali indicati nella imputazione, in quanto la Corte di appello di Lecce, in consapevole consonanza con i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel caso Mills Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills ha, inoltre, rilevato che ciò che assumeva rilievo qualificante nella specie era la contaminazione del libero ed indipendente esercizio della funzione giurisdizionale e la previa assicurazione di una gestione assolutamente parziale dei ricorsi propositi dall’imputato operata dallo S. . Non era, pertanto, il contenuto dell’atto giudiziario in sé a qualificare come propria o impropria la corruzione, ma il metodo mediante il quale si era giunti alla decisione, che, pur formalmente corretta in ipotesi, era risultata compromessa a priori. Nel delitto di corruzione in atti giudiziari, infatti, per stabilire se la decisione giurisdizionale sia conforme o contraria ai doveri di ufficio deve aversi riguardo non al suo contenuto ma al metodo con cui a essa si perviene, nel senso che il giudice, che riceve da una parte in causa denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, rimane inevitabilmente condizionato nei suoi orientamenti valutativi, e la soluzione del caso portato al suo esame, pur accettabile sul piano della formale correttezza giuridica, soffre comunque dell’inquinamento metodologico a monte Sez. 6, n. 33453 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234362 . Parimenti inammissibili, si rivelano le censure proposte dal ricorrente in ordine alla inidoneità del cesto natalizio indicato nella imputazione ad integrare una retribuzione di natura corruttiva, stante il proprio modico valore e la conseguente riconducibilità alla categoria delle regalie d’uso di modico valore che i pubblici ufficiali sono facultati a ricevere c.d. munuscula secondo le prescrizioni dell’art. 4 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 del 2013. Tali doglianze, infatti, si risolvono in una rilettura del fatto e si rivelano radicalmente in contrasto con quanto congruamente accertato dai giudici di merito relativamente al significativo valore di tale bene alla stregua della indicazione rivolta dall’U. al titolare della pescheria di comporre il cesto senza limiti di spesa tu non ti creare problemi di niente ed al commento dello S. che, sorpreso dalla entità del dono, aveva amichevolmente rimbrottato l’imputato per aver esagerato , tanto da averlo messo in imbarazzo . 4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della corruzione in atti giudiziari. La Corte di appello di Lecce, infatti, non aveva offerto, neppure graficamente una risposta nella motivazione della sentenza impugnata, ai motivi, puntualmente articolati, che sollecitavano una riqualificazione della condotta contestata in termini di abuso di ufficio ovvero di corruzione semplice ai sensi dell’art. 319 cod. pen. La corruzione nella forma susseguente era, del resto, difficilmente configurabile nella specie, in quanto difettava non solo un accordo preventivo, ma anche una convenzione postuma con il pubblico ufficiale. La figura della corruzione susseguente in atti giudiziari, inoltre, determina una torsione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 319-ter cod. pen. e concreta una analogia in malam partem che preclude di estendere la sanzione penale a fatti non previsti come reato o, comunque, espressione di un contenuto di disvalore eterogeneo rispetto a quelli selezionati dal legislatore. 5. Manifestamente infondato si rivela, tuttavia, tale motivo di ricorso in quanto, secondo un incontrastato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, il delitto di corruzione in atti giudiziari si configura pur quando il denaro o l’utilità siano ricevuti, o di essi sia accettata la promessa, per un atto già compiuto, cosiddetta corruzione susseguente ex plurimis Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv 246581 ed è indifferente, ai fini della sua configurabilità, che l’atto compiuto sia conforme, o non, ai doveri di ufficio Sez. 6, n. 36323 del 25/05/2009, Drassich, Rv. 244973 Sez. 6, n. 25418 del 20/06/2007, Giombini, Rv. 236859 . La adesione a tale condiviso principio di diritto esime dallo scrutinare la fondatezza delle qualificazioni alternative prospettate dal ricorrente. Indubitabile era, inoltre, nella lettura logica e coerente della Corte di appello di Lecce, la chiara connessione causale stabilita dagli interlocutori tra la ricezione di tale donativo ed i favoritismi le solite cose , le rotture di coglioni posti in essere dallo S. nell’interesse dell’U. . Ritiene, pertanto, il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata sia logica ed immune dai vizi di legittimità denunciati dal ricorrente con il primo motivo. 6. Con il terzo motivo il ricorrente, da ultimo, censura il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 546 comma 1, lett. e , cod. proc. pen. e 319, 319-ter e 323 cod. pen., in quanto la motivazione era graficamente inesistente nella parte in cui erano state negate all’U. le attenuanti generiche ed una diversa dosimetria sanzionatoria coniugabile con la sospensione condizionale della pena. La motivazione della sentenza impugnata sul punto si rivelava meramente apparente, in quanto l’U. non era inserito in un sistema collaudato e sperimentato di rapporti illeciti con lo S. , essendo i contati intervenuti prima del Natale del 2007 privi di qualsiasi connotazione penalmente illecita. L’unico addebito rivolto all’U. si risolveva e si esauriva nell’invio, in via postuma rispetto agli atti esercizio della funzione giurisdizionale contestati, del cesto allo S. in occasione delle festività natalizie tale donativo, inoltre, non si inseriva in un contesto di ripetizione seriale della condotta illecita, assunta a consuetudine di vita o stile di vita professionale. Al contrario, la Corte di appello di Lecce aveva obliterato plurimi elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen. e, segnatamente, la incensuratezza dell’imputato, l’assenza di carichi pendenti dopo l’infortunio del 2007, la modesta intensità del dolo. La esplicita carenza di una compiuta ed analitica disamina di tali elementi di giudizio viziava, in maniera insanabile, la motivazione della sentenza impugnata sul punto. D’altro canto la scelta sanzionatoria della Corte risultava distonica con il principio costituzionale orientato al recupero sociale del condannato ed al conseguente ripudio di ogni logica meramente retributiva. 7. Anche tale motivo si rivela inammissibile, in quanto il ricorrente argomenta la opportunità di una diversa valutazione in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma non dimostra la carenza o la manifesta illogicità del convincimento espresso dalla Corte di appello di Lecce. In tema di attenuanti generiche, infatti, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 . La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra, infatti, nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione ex plurimis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv 259142 . Nessuna violazione di legge è, inoltre, ravvisabile sul punto, in quanto ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è, inoltre, tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti ex plurimis Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 . Nella specie, peraltro, la Corte di appello di Lecce ha, tutt’altro che incongruamente, escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della negativa personalità dell’imputato, desunta dalla pervicacia con la quale la condotta illecita era stata posta in essere, dai numerosi contatti illeciti captati in una arco di tempo davvero contenuto e dall’assenza di elementi evincibili dagli atti suscettivi di valutazione positiva. Il parametro valutativo del trattamento sanzionatorio è, del resto, desumibile dal testo della sentenza impugnata riguardata nel suo complesso argomentativo e non necessariamente nella parte destinata alla mera quantificazione della pena ex plurimis Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949 in tale prospettiva interpretativa la valutazione di immeritevolezza della concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata motivata, tutt’altro che illogicamente, nella sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta gravità della condotta accertata, desunta anche del numero di procedimenti, ben dodici, per i quali l’U. si è avvalso dei favori dello S. . 8. Con memoria depositata in data 20 dicembre 2017 l’avv. Giancarlo Chiariello ha depositato una memoria difensiva nella quale ha eccepito la nullità, ai sensi dell’art. 178, lett. c , cod. proc. pen. della notifica dell’avviso di deposito della sentenza impugnata all’imputato, in quanto eseguita non già presso la propria residenza omissis , domicilio dichiarato dall’U. , bensì presso il proprio studio professionale omissis . Il ricorrente ha chiesto, pertanto, la regressione del procedimento nella fase in cui si era verificata la nullità al fine di consentire il corretto perfezionamento della notifica dell’avviso di deposito. 9. Tali censure non possono, tuttavia, essere delibate in quanto si rivelano strutturalmente irrelate e, segnatamente, prive di connessione con i motivi originariamente proposti nel ricorso. Il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell’ambito del ricorso per cassazione ex plurimis Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295 Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano, Rv. 251482 e, pertanto, anche in tale giudizio i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall’atto di impugnazione originario, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. a , cod. proc. pen. 10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , il ricorrente deve, inoltre, essere condannato al pagamento della somma, determinata in via equitativa, di duemila Euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.