Inammissibile il ricorso per cassazione presentato dai difensori con procura allegata separatamente

Nell’ipotesi di conversione dell’atto di appello in ricorso per cassazione, in ragione dell’inappellabilità della sentenza di condanna alla sola ammenda, il ricorso per cassazione è possibile se l’atto convertito presenta tutti gli elementi formali e sostanziali previsti per legge, non potendosi dunque individuare la paternità del ricorso nella persona del ricorrente laddove l’atto originario d’impugnazione sia stato sottoscritto dai soli difensori, non cassazionisti, e il ricorrente stesso abbia sottoscritto la sola procura allegata, con foglio separato, all’atto.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 15762/18, depositata il 9 aprile. Il caso. In seguito alla condanna al pagamento di una somma, a titolo di ammenda, emessa dal Tribunale di Roma nei confronti dell’amministratore di una società riconosciuto colpevole del reato di abbandono di rifiuti su un’area pubblica di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, l’amministratore propone atto d’appello, successivamente convertito in ricorso per cassazione, in ragione dell’inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola ammenda ex art. 593, comma 3, c.p.p Con memoria, il nuovo avvocato cassazionista dell’imputato precisava come l’atto di impugnazione, recante la nomina dei difensori e sottoscritto dall’imputato, doveva essere ascritto al ricorrente in ragione della sottoscrizione dello stesso, a nulla rilevando il fatto che originariamente tali difensori non fossero cassazionisti. La questione preliminare. Il Supremo Collegio si sofferma nell’esaminare la questione preliminare concernente l’atto d’impugnazione, ossia se tale atto, prima dell’entrata in vigore delle modifiche ex l. n. 103/2017, possa ritenersi proposto personalmente dall’imputato, in virtù della sottoscrizione apposta da quest’ultimo alla nomina come difensori, allegata all’atto, degli avvocati, non cassazionisti, i quali figurano formalmente come estensori del ricorso, solo da essi firmato . Ebbene, la Suprema Corte ribadisce che qualora intervenga l’istituto della conversione, ciò non comporta alcuna deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato del quale deve presentare i requisiti di sostanza e forma per esso stabiliti , pertanto, secondo un consolidato orientamento, la mancata iscrizione all’albo speciale dei difensori sottoscrittori del ricorso non consentirebbe di ritenere, in difetto del requisito previsto a pena di inammissibilità dall’art. 613 c.p.p., l’impugnativa validamente proposta . La sottoscrizione. A questa circostanza, la Suprema Corte evidenzia altresì che la procura speciale conferita dalla parte ai difensori non risulta apposta a margine o in calce a ricorso, bensì su foglio separato ad esso solo materialmente allegato , ciò comportando l’assenza di collegamento tra ricorso e procura, non potendosi ritenere dunque che la sottoscrizione apposta dalla parte alla scrittura privata richiesta dall’art. 122 c.p.p. ai fini del conferimento del mandato difensivo possa rivestire valore di condivisione della dichiarazione dei motivi del ricorso, mancando a monte, gli elementi per ritenere che gli stessi siano conosciuti dall’imputato . Diversamente, le Sezioni Unite hanno riconosciuto che possa essere proposto personalmente dall’imputato il ricorso che, pur formalmente sottoscritto da difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, rechi tuttavia in calce l’atto di nomina del difensore sottoscritto dall’imputato . La Corte quindi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 novembre 2017 – 9 aprile 2018, n. 15762 Presidente Ramacci – Relatore Galterio Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 16.5.2016 il Tribunale di Roma ha condannato G.T. alla pena di Euro 4.000 di ammenda ritenendola responsabile, quale amministratore della s.r.l. Group, del reato di cui all’articolo 256, comma 2 d.lgs. 152/2006 per abbandono incontrollato di rifiuti costituiti da materiali provenienti da lavori di manutenzione di edifici costituiti da guaine, oggetti in legno, pannelli isolanti, sfabbricidi, contenitori per materiali liquidi e rifiuti urbani, su un’area pubblica. Avverso il suddetto provvedimento l’imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, atto di appello innanzi alla Corte di Appello di Roma, riconvertito in ragione dell’inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda ex articolo 593, comma 3 cod. proc. pen., in ricorso per Cassazione articolando quattro motivi. Con il primo motivo contesta l’affermata proprietà dei rifiuti in capo alla società amministrata dall’imputata, trattandosi di materiali di scarto di provenienza da lavori edili commissionati dall’ATER e pertanto sotto la custodia della ditta appaltatrice, di cui l’area in cui erano stati abbandonati, costituente non già un’area pubblica bensì un cantiere dismesso ma ancora aperto, anch’esso riconducibile all’ATER, era già ingombra. A comprova di tale assunto soccorrono sia le deposizioni dei verbalizzanti, sia la documentazione prodotta i giudizio attestante l’avvenuto sgombero dell’area da part dell’ATER. 2. Con il secondo motivo contesta la sussistenza dell’elemento psicologico atteso che la posizione rivestita dall’imputata all’interno della spa. Group non equivale ad una responsabilità oggettiva, posto costei si era all’epoca del fatto astenuta dai poteri di amministrazione della società a causa delle gravi condizioni di salute in cui versava che le avevano imposto di assentarsi dal lavoro, come da documentazione medica prodotta. In ogni caso nessun ordine era stato da costei impartito in ordine allo smaltimento dei rifiuti, né era nelle sue concrete possibilità il potere di impedire l’evento. 3. Con il terzo motivo censura l’omessa risposta e la conseguente carenza motivazionale alla richiesta di applicazione dell’articolo 131-bis c.p Deduce al riguardo che l’insussistenza di danno o di pericolo era insita nel fatto che tratta vasi di area già ingombra di rifiuti, che comunque l’ATER aveva immediatamente provveduto a rimuovere in data 11 e 12 giugno 2012. 4. Con il quarto motivo censura il trattamento sanzionatorio posto che il mero richiamo alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo non si traduceva in un’effettiva applicazione dei suddetti parametri e che peraltro in nessun conto erano state tenute le proprie gravi condizioni di salute, così da contenere la pena nei limiti edittali. 5. Con successiva memoria depositata in data 11.11.2017 dall’avv. Salvatore Mazzamuto, in qualità di nuovo difensore della ricorrente, viene preliminarmente affrontata la questione dell’ammissibilità del ricorso, evidenziandosi che l’atto di impugnazione, successivamente convertito in ricorso per Cassazione, reca in calce l’atto di nomina dei difensori, sottoscritto personalmente dall’imputata pertanto il ricorso benché originariamente presentato da avvocati non cassazionisti, ben può essere ascritto alla ricorrente che, nel sottoscriverlo, ne ha comunque fatto proprio il contenuto. Vengono, di seguito, ulteriormente illustrati i motivi del ricorso. Considerato in diritto La questione preliminare che si pone all’attenzione di questo Collegio consiste nel verificare se l’atto di impugnazione, denominato atto di appello , e correttamente trasmesso dalla Corte di Appello di Roma a norma dell’articolo 568, 5 comma cod. proc. pen., rivolgendosi contro un provvedimento inappellabile, a questo ufficio, possa ritenersi proposto personalmente dall’imputata, in virtù della sottoscrizione apposta da quest’ultima alla nomina come difensori, allegata all’atto, degli avvocati Enrico Labella e Gloria Mancini, non cassazionisti, i quali figurano formalmente come estensori del ricorso, solo da essi firmato. Premesso che l’istituto della conversione della impugnazione, ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta alcuna deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato del quale deve presentare i requisiti di sostanza e forma per esso stabiliti, la mancata iscrizione all’albo speciale dei difensori sottoscrittori del ricorso non consentirebbe di ritenere, in difetto del requisito previsto a pena di inammissibilità dall’articolo 613 cod. proc. pen., l’impugnativa validamente proposta Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013 - dep. 04/12/2013, Scolaro, Rv. 258000 Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011 - dep. 29/04/2011, Cipullo, Rv. 249985 . Sulla questione si è pronunciata questa Corte a Sezioni Unite affermando, proprio in una fattispecie relativa ad atto di impugnazione impropriamente definito appello, perché proposto contro un provvedimento inappellabile, che debba intendersi proposto personalmente dall’imputato il ricorso che, pur formalmente sottoscritto da difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, rechi tuttavia in calce l’atto di nomina del difensore sottoscritto dall’imputato, in quanto tale atto ha un implicito, ma evidente valore di condivisione della dichiarazione e dei motivi di ricorso, che quindi devono giuridicamente ritenersi fatti propri dall’imputato, il quale se ne assume la paternità Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008 - dep. 23/12/2008, D’Avino, Rv. 241355 , specificandosi in motivazione che l’esigenza del rigido rispetto delle forme che ragionevolmente ispira la disciplina delle impugnazioni non può costituire un ostacolo alla interpretazione della reale intenzione della parte, ove questa sia individuabile in base a scopo e contesto della comunicazione. La stessa interpretazione è stata seguita da altra pronuncia di questa stessa Sezione che ha ritenuto, non ravvisando ragioni per discostarsi dal principio enunciato allorquando la procura al difensore risulti apposta a margine dell’atto, ugualmente riconducibile all’imputato il ricorso che, pur formalmente sottoscritto da difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, rechi tuttavia a margine l’atto di nomina del difensore sottoscritto dalla parte Sez. 3, n. 28961 del 06/06/2012 - dep. 18/07/2012, Mele, Rv. 25320401 . Non si ritiene tuttavia che il principio sopra esposto possa attagliarsi alla fattispecie in esame, la cui peculiarità è costituita dal fatto che la procura speciale conferita dalla parte ai difensori non risulta apposta a margine o in calce a ricorso, bensì su foglio separato ad esso solo materialmente allegato. In tal caso l’assenza di qualsiasi collegamento tra il ricorso e la procura che potrebbe essere stata rilasciata anche anteriormente alla redazione materiale dell’impugnativa, possibilità questa espressamente contemplata dall’articolo 37 disp. att. cod. proc. pen., non consente di ritenere che la sottoscrizione apposta dalla parte alla scrittura privata richiesta dall’articolo 122 cod. proc. pen. ai fini del conferimento del mandato difensivo possa rivestire valore di condivisione della dichiarazione e dei motivi del ricorso, mancando, a monte, gli elementi per ritenere che gli stessi siano stati conosciuti dall’imputato. Del resto che nel caso di specie la sottoscrizione della nomina dei difensori sia avvenuta in un contesto non riferibile al ricorso nel suo specifico contenuto trova conferma nella circostanza, all’evidenza dirimente, che la data del 6.6.2016, apposta in calce alla procura sottoscritta dalla ricorrente, peraltro su un foglio privo di numerazione, a differenza delle pagine che compongono il cd. atto di appello, è antecedente alla data di redazione dell’impugnativa stessa che reca, in calce, la data del 21.6.2016. L’esigenza del rispetto delle forme che ispira la disciplina delle impugnazioni esclude perciò che possa reputarsi rispondente alla reale volontà della parte l’assunzione di paternità del ricorso in virtù della sottoscrizione apposta alla nomina dei due difensori che figurano formalmente gli estensori del gravame solo da essi firmato, atteso che la dichiarazione di nomina in tal caso non seguendo materialmente la firma dei suddetti avvocati sullo stesso foglio - a differenza di quanto accade nell’ipotesi di procura apposta a margine o in calce al ricorso purché in prosecuzione del contenuto della stessa impugnativa e dunque o sul medesimo foglio o comunque su quello finale -, non può ritenersi parte integrante dell’atto cui è stata spillata. In tal senso si è del resto già pronunciata questa Corte che affermando, a proposito di analoga fattispecie, che non possa intendersi proposto personalmente dall’imputato il ricorso che, formalmente sottoscritto da difensore non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, rechi un ulteriore foglio spillato contenente la nomina del difensore per il grado di appello sottoscritta dall’imputato Sez. 3, Sentenza n. 19173 del 13/01/2015 - dep. 08/05/2015, Storari, Rv. 263372 . La mancata ascrivibilità del ricorso all’imputato non consente in conclusione di superare la causa di inammissibilità prevista dall’articolo 613, 1 comma cod. proc. pen Tale causa di inammissibilità, secondo costante orientamento di questa Corte, è considerata dipendente da vizio originario dell’atto, che rendendolo inidoneo alla finalità processuale perseguita, ovverosia alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, è insuscettibile di sanatoria e si estende, a norma dell’articolo 586, 4 comma cod. proc. pen anche alla memoria successiva, indipendentemente dal mutamento del difensore che pure risulta iscritto all’Albo speciale di questa Corte. Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma equitativamente liquidata in favore alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.