Nulla la notifica dell'ordine di esecuzione eseguita solamente al difensore d'ufficio

Ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p. Esecuzione delle pene detentive , i provvedimenti di esecuzione devono essere notificati sia al condannato che al difensore da questi nominato per la fase di esecuzione. La notifica dell'ordine di esecuzione della carcerazione deve essere eseguita nei confronti del difensore di fiducia per la fase di cognizione, qualora l’interessato non lo abbia, nel frattempo, revocato.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 12905/18, depositata il 20 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Milano rigettava con ordinanza la richiesta di declaratoria di nullità relativa all’ordine di esecuzione per la carcerazione, in quanto riteneva che l’ordine fosse stato regolarmente notificato al difensore d’ufficio. Avverso la decisione della Corte distrettuale l’interessato ricorre per cassazione denunciando come il difensore presso cui era stato notificato l’ordine risultava, in realtà, essere il sostituto del proprio difensore di fiducia e che, pertanto, doveva ritenersi nullo, poiché nei confronti di quest’ultimo non era stata eseguita la notificazione. Il difensore di fiducia. Il Supremo Collegio, alla luce di quanto stabilito dall’art. 656, comma 5, c.p.p. Esecuzione delle pene detentive ribadisce che il provvedimento debba essere notificato sia al condannato che al difensore nominato per la fase di esecuzione oppure al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio. Ora, è indubbio, per ciò, che, in assenza di apposita nomina di altro difensore ad opera dell’interessato, legittimato a ricevere la notifica sia in primo luogo, non essendone stata formalizzata revoca alcuna, il difensore di fiducia , dunque la notifica al difensore che lo ha sostituito non può avere medesima valenza , sia nel caso in cui la sostituzione avvenga per assenza del difensore di fiducia sia nell’ipotesi in cui vi sia una delegazione da parte del dominus . La Corte dunque cassa l’impugnata ordinanza con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 10 novembre 2017 – 20 marzo 2018, n. 12905 Presidente Di Tomassi – Relatore Cairo Ritenuto in fatto e in diritto 1. La Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 27/2/2017 rigettava la richiesta di declaratoria di nullità avanzata nell’interesse di O.C. , afferente l’ordine di esecuzione per la carcerazione, con contestuale revoca del decreto di sospensione dello stesso, affermando che l’ordine stesso era stato ritualmente notificato al difensore d’ufficio presente A. C. . 2. Ricorre per cassazione O.C. e lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe inficiato da violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen. per motivazione manifestamente illogica. In particolare non si era avveduto il giudice dell’esecuzione che l’indicato difensore era stato indicato in mera sostituzione processuale del difensore di fiducia avvocato B. e chiedeva, alla luce di quanto premesso, che venisse dichiarata la nullità dell’ordine di esecuzione emesso dal P.G. il 3/11/2016 per violazione dell’art. 655 comma 5 cod. proc. pen. perché il provvedimento non era stato notificato al difensore di fiducia, avente diritto, nella fase di merito, avvocato B 3. Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Milano. La scarna motivazione sul punto operata dal giudice dell’esecuzione non si confronta con il nucleo centrale della vicenda dedotta dal ricorrente e, a ben vedere, non chiarisce, neppure quale posizione processuale abbia assunto l’avvocato C. nel giudizio di merito. Contrariamente, la Corte territoriale avrebbe dovuto, dopo un esame specifico degli atti ed eventualmente dei verbali di udienza, chiarire la posizione dell’ufficio difensivo del ricorrente, nel giudizio di merito, emergendo dagli atti a disposizione di questa Corte che l’avvocato B. risultava difensore di fiducia nella stessa sentenza ed era costituito non si intende a che titolo come sostituito dall’avvocato C Sulla questione l’ordinanza impugnata cede, dunque, ad una semplificazione e non si confronta con il tema dedotto, limitandosi ad affermare, per certi versi in maniera apodittica, che l’ordine stesso risultava correttamente notificato all’indicato avvocato C La disposizione di cui all’art. 656 comma 5 cod. proc. pen. fissa la regola che il provvedimento è notificato, oltre che al condannato, al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio. È indubbio, per ciò, che, in assenza di apposita nomina di altro difensore ad opera dell’interessato, legittimato a ricevere la notifica sia in primo luogo, non essendone stata formalizzata revoca alcuna, il difensore di fiducia, avvocato B La notifica al difensore che lo ha sostituito non può avere medesima valenza. Ciò tanto nell’ipotesi in cui la sua costituzione sia avvenuta in sostituzione del difensore di fiducia assente e, dunque, quale difensore d’ufficio, sia nel caso in cui egli sia stato costituito quale delegato del dominus di fiducia avvocato B. ex art. 102 cod. proc. pen. D’altro canto, persistendo, comunque, il difensore di fiducia, costui avrebbe avuto, in ogni caso, diritto a ricevere la notifica, anche là dove avesse designato un sostituto processuale per l’udienza ex art. 102 cod. proc. pen I poteri del professionista delegato ex art. 102 cod. proc. pen., infatti, si esauriscono in relazione all’oggetto del mandato - che afferisce alla sostituzione - e non valgono ad istituire in capo a costui una posizione equipollente a quella del dominus processuale, unico soggetto che, contrariamente, mantiene i diritti che la legge gli riconosce, in proprio, in ragione del mandato difensivo direttamente conferitogli dal cliente. Ciò anche e soprattutto in funzione delle facoltà cui essi sono strumentali, come accade in materia di esecuzione delle pene detentive, là dove il singolo difensore titolato a ricevere in proprio la notifica ex art. 656 comma 5 cod. proc. pen. ha diritto anche a proporre istanza ex art. 656 comma 6 cod. proc. pen. al Tribunale di sorveglianza. Si tratta, infatti, di diritti che non si duplicano, né si trasferiscono in capo al sostituto processuale d’udienza e che resistono in capo al solo dominus. 4. Ebbene alla luce di quanto premesso il provvedimento impugnato non spiega in base a quale iter logico abbia ritenuto correttamente realizzata la notifica all’avvocato C. in luogo dell’avvocato di fiducia, ragione che impone annullamento con rinvio alla Corte d’appello di Milano dell’ordinanza impugnata per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano.