L’assegno sociale è indebito se il beneficiario non comunica all’Ufficio erogatore il proprio soggiorno all’estero

Qualora il beneficiario dell’assegno sociale non comunichi all’Ufficio erogatore il proprio soggiorno in territorio estero per più di 1 mese, le somme percepite si considerano indebite , potendosi ritenere integrato il fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato che giustifica il sequestro delle somme sopra-soglia percepite.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 12409/18, depositata il 16 marzo. Il caso. Il Tribunale di Rimini accoglieva l’appello proposto dal PM avverso il decreto di rigetto del GIP, disponendo il sequestro della somma percepita dal beneficiario di un assegno sociale poiché ritenuta indebita. Il Tribunale sottolineava che tra i requisiti per la fruizione dell’assegno vi erano quello anagrafico, quello reddituale e la stabile dimora in Italia, la quale viene meno qualora il beneficiario si allontani per più di 1 mese dal territorio nazionale. In quest’ultimo caso, l’erogazione viene sospesa e decorso 1 anno senza il ripristino della stabile permanenza sul territorio italiano, l’INPS revoca l’assegno. Nel caso di specie, al beneficiario veniva contestato la mancata comunicazione del soggiorno all'estero e il superamento della soglia ex art. 316- ter c.p., con conseguente responsabilità penale del fatto. Avverso la sentenza del Tribunale il beneficiario ricorre per cassazione denunciando l’erronea applicazione dell’art. 316- ter c.p L’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Il Supremo Collegio ritiene sussistente il fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 316- ter c.p Infatti, non solo il ricorrente si era allontanato per tre lunghi periodi omettendo di riferire all’ente erogatore la sua assenza dallo Stato, ma da tale circostanza era derivata la configurabilità dell’elemento materiale dell’evento addebitato ex art. 316- ter c.p Per il diritto alla percezione dell’erogazione dell’assegno sociale, precisa la Suprema Corte, occorre conservare il requisito della residenza, stabile e continuativa, in Italia, essendo la residenza condizione per la erogazione, in quanto l’assegno sociale non è una prestazione esportabile nei paesi esteri , pertanto l’INPS può dunque sospendere o anche revocare l’erogazione dell’assegno sociale in caso di accertata permanenza all’estero del beneficiario . Per la configurabilità del reato è necessario il dolo dell’agente, altrimenti il fatto non costituisce reato e non potrà che integrare un illecito amministrativo . Nel caso di specie, non essendo state fornite giustificazioni in ordine alla mancata comunicazione all’Ufficio erogatore , non rileva la scusabilità dell’errore di cui all’art. 5 c.p., per ignoranza inevitabile, venendo in considerazione la conoscibilità dell’obbligo . La Corte dunque rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 gennaio – 16 marzo 2018, n. 12409 Presidente Petruzzellis – Relatore Agliastro Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20/6/2017-18/7/2017, il Tribunale di Rimini in funzione di giudice dell’appello in materia di misure cautelari reali, accoglieva l’appello proposto dal Pubblico Ministero in data 12/6/2017 avverso il decreto di rigetto emesso da giudice per le indagini preliminari di Rimini del 9/1/2017 e disponeva il sequestro della somma di Euro 6.035,73, quale indebito conseguito da S.I. con la riscossione dell’assegno sociale ai sensi dell’art. 3 comma 6, L. n. 335/95. 1.1 Il Tribunale di Rimini premetteva che tra i requisiti per fruire della prestazione assistenziale costituita dall’assegno sociale dell’INPS, si annoverano il requisito anagrafico, quello reddituale e la stabile dimora in Italia situazione che viene meno qualora il beneficiario si allontani per più di un mese dal territorio nazionale. In tal caso, l’erogazione viene sospesa e, decorso un anno dalla sospensione senza che risulti ripristinata la stabile permanenza sul suolo italiano, l’INPS provvede a revocare l’assegno. Nel caso di soggiorno all’estero per la durata di un mese senza comunicazione all’Ente erogatore, la percezione della provvidenza diviene indebita . 1.2 Precisava il Collegio che una volta che l’INPS non viene posta nelle condizioni di verificare la sussistenza del requisito della stabile e abituale dimora in Italia , la riscossione delle somme si ritiene ingiustificata. Nel caso di specie, sommando tra loro i periodi trascorsi all’estero dall’indagata, costei aveva percepito, a titolo di prestazioni mensili non dovute, ben più dei 3.999,96 Euro che il comma 2 dell’art. 316 ter cod. pen. fissa come limite-soglia della non punibilità. 1.3 Il Tribunale pertanto disponeva il sequestro, ai sensi dell’art. 321 comma 2 cod. pen. finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 322 ter cod. pen. a carico di S.I. , della somma di Euro 6.035,73. 2. Ricorre per cassazione S.I. per il tramite del suo difensore, assumendo che il Tribunale avesse erroneamente applicato l’art. 316 ter cod. pen. in relazione all’art. 3 comma 6, legge 8/8/1995 n. 335 che disciplina l’erogazione mensile della prestazione assistenziale nota come assegno sociale da parte dell’INPS e chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Le violazioni commesse dalla ricorrente devono essere valutate limitatamente al periodo annuale di riferimento con conseguente autonomia delle stesse e sussumibilità delle medesime sotto la fattispecie amministrativa di cui all’art. 316 ter comma 2 cod. proc. pen Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e pertanto non meritevole di accoglimento. 2. Il Tribunale ha affermato l’esistenza del fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. L’indagata, da quanto emergeva dal suo passaporto, era stata assente dal territorio italiano per tre lunghi periodi dal 7 settembre al 22 dicembre del 2014 dal 15 gennaio al 16 maggio del 2015 dal 22 novembre del 2015 al 14 gennaio 2016. Tali periodi non vengono contestati dalla ricorrente. 2.1 Il presupposto per la corresponsione dell’assegno sociale da parte dell’Inps è dato, tra gli altri, dalla permanenza del beneficiario nel territorio nazionale la ricorrente si era allontanata nei periodi indicati, omettendo di riferire all’ente erogatore la sua assenza dallo Stato, così concretando l’elemento materiale dell’evento addebitato di cui all’art. 316 ter cod. pen., in uno all’ammontare delle somme percepite, superiori alla soglia prevista dal capoverso del reato Euro 3.999,96 . 2.2 L’ammontare della percezione indebita è stata accertata in Euro 6.035,73 e quindi superiore alla somma massima prevista dalla norma, al di sotto della quale il fatto degrada ad illecito amministrativo risulta inoltre che la beneficiaria dell’assegno sociale non ha comunicato all’INPS l’assenza dal territorio la prova del suo allontanamento è stata individuata dalla Guardia di Finanza come da notizia di reato del 19/07/2016 attraverso l’attività di verifica dei timbri apposti sul passaporto. 3. Le prestazioni da parte dell’ente erogatore vengono corrisposte in via continuativa e proprio la mancanza di una domanda della prestazione da rinnovare annualmente, impone di ritenere la stessa unitaria e relegata ad un adempimento di natura contabile la frazionabilità delle prestazioni per anno, al fine di fissare le scansioni del controllo amministrativo, elemento di fatto da cui discende, nella chiara inattività dell’interessata, il superamento della soglia di punibilità fissata nella norma incriminatrice. 4. Per il mantenimento del diritto all’erogazione dell’assegno sociale, occorre conservare il requisito della residenza, stabile e continuativa, in Italia essendo la residenza condizione per la erogazione, in quanto l’assegno sociale non è una prestazione esportabile nei paesi esteri. L’INPS può dunque sospendere o anche revocare l’erogazione dell’assegno sociale in caso di accertata permanenza all’estero del beneficiario. 4.1 Per la configurabilità del reato si chiede il dolo, e cioè la rappresentazione e volontà di percepire una somma superiore ad Euro 3.999,96, altrimenti il fatto non costituisce reato e non potrà che integrare un illecito amministrativo. Su tali premesse, si prescinde dal fatto che l’erogazione avvenga in un’unica soluzione o in ratei periodici, ma si richiede di accertare se l’autore del reato si sia rappresentato e abbia voluto conseguire indebitamente erogazioni del tipo indicato dalla norma e nell’entità superiore a quella prevista. 4.2 Nel caso di specie, è stata la polizia tributaria ad accertare gli spostamenti della ricorrente attraverso il controllo del passaporto da cui risultano i visti in entrata e in uscita verso altri Paesi. Alla stregua delle risultanze processuali, in seno alle dichiarazioni rese agli organi accertatori dalla figlia e dalla stessa ricorrente, non vengono fornite giustificazioni in ordine alla mancata comunicazione all’Ufficio erogatore, non rilevando la scusabilità dell’errore di cui all’art. 5 cod. pen., per ignoranza inevitabile, venendo in considerazione la conoscibilità dell’obbligo previsto dalla legge n. 335 del 1995 e dalla circolare INPS n. 105 del 2008 . 4.3 Correttamente dunque il Tribunale di Rimini ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen 5. Ne consegue che il ricorso va rigettato con conseguente condanna alle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen