Sostituibile il cancelliere con il segretario di un Comune diverso da quello in cui ha sede l’ufficio giudiziario

Ai sensi della l. n. 1196/1960 Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi , il cancelliere può essere sostituito dal segretario comunale appartenente ad un Comune diverso da quello in cui ha sede l’ufficio giudiziario.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 8708/18, depositata il 22 febbraio. Il caso. L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Biella con cui veniva parzialmente riformata la pronuncia del Giudice di Pace. Il ricorrente denuncia, tra i vari motivi di ricorso, la nullità di tre udienze dibattimentali di primo grado, svoltesi con l’assistenza di un segretario comunale di un Comune diverso da quello di Biella, anziché del cancelliere. Difatti, il Tribunale aveva ritenuto che la normativa disciplinante la sostituzione non limitasse la sostituibilità del cancelliere con il segretario del Comune sede dell’ufficio giudiziario, ritenendo limitato al Comune di appartenenza soltanto l’esercizio delle funzioni specifiche del segretario comunale. Il segretario comunale. Il Supremo Collegio rileva che, differentemente da quanto ritenuto dal ricorrente, l’art. 74, comma 2, l. n. 1196/1960 Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi non esige, per la sostituzione del cancelliere in caso di sua mancanza, la temporaneità di quest’ultima e la ricorrenza di urgenti necessità, condizioni richieste al primo comma per il caso di sostituzione di un funzionario di cancelleria o segreteria o di un dattilografo con funzionario o dattilografo addetto ad altro ufficio giudiziario . Infatti, sottolinea la Suprema Corte, il primo e il secondo comma del citato articolo sono diversamente strutturati , prevedendo il primo comma la possibilità da parte del capo dell’ufficio giudiziario di disporre la sostituzione, qualora ne ricorrano le condizioni, ed il secondo la disposizione della sostituzione. Pertanto, il secondo comma stabilisce, per quanto qui rileva, la generale fungibilità del cancelliere con il segretario comunale, la cui qualifica assicura di per sé il possesso delle competenze proprie del primo, né, di conseguenza, può ritenersi necessario che la sostituzione avvenga necessariamente con il segretario del Comune sede dell’ufficio giudiziario, il che non è imposto ex professo dalla norma . La Corte quindi rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 ottobre 2017 – 22 febbraio 2018, n. 8708 Presidente Vessichelli – Relatore Lapalorcia Ritenuto in fatto 1. La sentenza impugnata, in parziale riforma di quella del Giudice di pace, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni personali ascritto a O.K. confermando le statuizioni civili. 2. Il ricorso proposto dall’imputato tramite il difensore si articola in cinque motivi. 3. Con il primo suddiviso in quattro punti, sviluppati nei motivi seguenti, si deducono violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità art. 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. per omessa pronuncia su specifici motivi di appello e correlato vizio di motivazione. Il primo ripropone la questione di nullità di tre udienze del dibattimento di primo grado, svoltesi con l’assistenza, anziché del cancelliere, di un segretario comunale di altro comune. Il secondo quella della illeggibilità e quindi della nullità del verbale di udienza. Ulteriore motivo di appello non esaminato sarebbe quello relativo all’affermazione di responsabilità sulla sola base del contenuto della querela senza alcun riscontro alla versione della persona offesa, anzi smentita da contributi dichiarativi la sentenza impugnata aveva fatto cenno solo a citati riscontri” . Ancora, il tribunale, a fronte del motivo di ricorso con cui si contestava la liquidazione dei danni morali, conseguiti ad un semplice calcio, in Euro 1000, si era limitato a ritenere congrua la determinazione del danno e la liquidazione delle spese di parte civile. 4. I successivi motivi sviluppano le quattro doglianze di cui sopra. 5. Con il secondo, relativo a violazione di legge processuale artt. 126 e 135 cod. proc. pen. e 74 legge 1196/1960 , si rileva che tre udienze del giudizio di primo grado erano state tenute con l’assistenza di un segretario comunale e, per quanto con l’atto di appello si fosse eccepita a la carenza dei presupposti per l’applicazione della legge speciale mancanza o impedimento temporanei del cancelliere e urgente necessità , b la circostanza che il segretario che aveva svolto le funzioni di cancelliere non fosse quello del comune di Biella, sede dell’ufficio del giudice di pace, c la non conformità del decreto di nomina da parte del capo dell’ufficio giudiziario alla previsione di cui all’art. 74 citato, il tribunale nulla aveva risposto alla censura di mancanza dei presupposti per l’applicabilità di tale norma, nonostante la carenza di personale fosse strutturale e non temporanea, mentre aveva ritenuto, contro il tenore della norma in questione, che essa non limitasse la sostituibilità del cancelliere al segretario del comune sede dell’ufficio giudiziario in quanto sarebbe limitato al comune di appartenenza soltanto l’esercizio delle funzioni specifiche del segretario comunale. 6. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove da parte del giudice di secondo grado che si era allineato acriticamente a quanto riportato nella sentenza del primo giudice benché la versione della p.o. C. l’imputato, collega di lavoro, aveva eseguito una manovra di retromarcia con il muletto senza segnalazioni acustiche e alle sue proteste gli aveva sferrato un calcio non fosse confermata da testi oculari in quanto i presenti avevano dato atto soltanto di un diverbio tra i due con scambio di insulti il teste S. aveva dichiarato di essersi frapposto tra loro per evitare che si picchiassero , il che rendeva inattendibile la testimonianza della persona offesa e dimostrava l’erronea valutazione del compendio probatorio da parte del primo giudice il quale aveva ritenuto provato che l’imputato avesse esercitato violenza nei confronti del C. . Inoltre, ad ulteriore smentita della versione di quest’ultimo, il teste P. aveva dichiarato che, in caso di retromarcia del muletto, i segnalatori acustici entravano in azione automaticamente. 7. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge processuale art. 134 e segg. cod. proc. pen. per leggibilità difficoltosa e a tratti impossibile del verbale di udienza. 8. Il quinto motivo investe con la censura di vizio di motivazione la liquidazione del danno in Euro 1000, confermata sul solo rilievo della congruità di essa. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita nel complesso rigetto. 2. La questione di nullità delle tre udienze celebrate con l’assistenza di un segretario comunale, ripetitiva di questione già prospettata con l’atto di appello e in precedenza al giudice di primo grado, è stata correttamente disattesa osservando che ricorrevano i requisiti per la sostituzione del cancelliere con il segretario comunale e che la norma che consente tale sostituzione non la limita al segretario comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario. 3. Invero l’art. 74, secondo comma, legge 1196/1960, a differenza da quanto opinato dal ricorrente, non esige, per la sostituzione del cancelliere in caso di sua mancanza, la temporaneità di quest’ultima e la ricorrenza di urgenti necessità, condizioni richieste dal primo comma per il caso di sostituzione di un funzionario di cancelleria o segreteria o di un dattilografo con un funzionario o dattilografo addetto ad altro ufficio giudiziario. 4. Il primo ed il secondo comma della norma in questione sono infatti diversamente strutturati come dimostra il fatto che solo il primo prevede l’impedimento, oltre la mancanza, di personale di cancelleria stabilendo che in tali casi il capo dell’ufficio giudiziario superiore può” disporre la sostituzione, mentre il secondo In mancanza di cancelliere o segretario il capo dell’ufficio dispone che ne assuma le funzioni un notaio esercente o il segretario o il vice segretario comunale” sancisce che il capo dell’ufficio dispone” la sostituzione, mentre sempre solo il primo, fa riferimento, come già osservato, alla temporaneità della scopertura e alle urgenti necessità della supplenza. 5. Il secondo comma, dunque, stabilisce, per quanto qui rileva, la generale fungibilità del cancelliere con il segretario comunale, la cui qualifica assicura di per sé il possesso delle competenze proprie del primo. Né, di conseguenza, può ritenersi necessario che la sostituzione avvenga necessariamente con il segretario del comune sede dell’ufficio giudiziario, il che non è imposto ex professo dalla norma. 6. La sentenza è immune dal vizio di motivazione dedotto con il terzo motivo. Da un lato il mancato esame della questione dell’utilizzo della querela a fini probatori è irrilevante in quanto il motivo di appello era inammissibile non avendo il primo giudice richiamato la querela a fini di ricostruzione del fatto, dall’altro il giudizio di attendibilità della p.o., che costituisce quaestio facti ed è incensurabile in questa sede se adeguatamente motivato, è stato ritenuto avvalorato da riscontri che, per quanto sinteticamente indicati nella sentenza impugnata citati riscontri” , sono all’evidenza quelli evidenziati dal primo giudice la cui motivazione si salda con quella del giudice di appello trattandosi di pronunce conformi sulla responsabilità , rappresentati dal referto medico rilasciato alla p.o. il giorno seguente e dalla indiretta conferma alla versione della vittima del reato proveniente dagli altri testi i quali, lungi dallo smentire tale versione, avevano, come risulta dalla sentenza di primo grado, affermato di non aver visto niente, mentre S. , in particolare, aveva riferito di aver appreso da C. che l’imputato gli aveva sferrato un calcio e di essere intervenuto per evitare che i due si picchiassero . Giustamente, poi, non è stata valorizzata la dichiarazione dei datori di lavoro secondo cui i segnalatori acustici entravano automaticamente in funzione in caso di retromarcia del muletto, essendo tale elemento rimasto non chiarito a fronte di dichiarazioni divergenti della p.o. e dell’imputato. 7. L’eccezione di nullità del verbale di udienza di cui al quarto motivo è inammissibile per plurime ragioni. Non risulta proposta in primo grado è aspecifica essendo genericamente estesa a tutti i verbali, senza distinzione, con la mera indicazione che sarebbero in massima parte” illeggibili è manifestamente infondata come dimostra l’esame diretto dei verbali. Senza contare che l’esercizio del diritto di difesa risulta puntualmente esercitato. 8. Esente da vizi è anche la motivazione della liquidazione del danno, ritenuta congruamente determinata in Euro 1000. La modesta entità del danno liquidato rende a maggior ragione applicabile il principio per il quale, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, R.C. Istituto Città Studi, Baldini e altri, Rv. 257123 . Il che nella specie non è certamente. 9. Al rigetto del ricorso deve seguire il carico delle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.