Il mancato avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore invalida l’intero processo

L’obbligo di procedere all’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore scatta nel momento in cui l’organo di polizia, sulla base delle concrete circostanze, ritenga desumibile uno stato di alterazione del conducente e, comunque, prima di procedere all’accertamento mediante etilometro.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6526/18, depositata il 9 febbraio. La vicenda. A seguito di un sinistro stradale, il responsabile veniva indagato per il rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato di ebbrezza tramite etilometro art. 186, comma 7, c.d.s. . La Corte d’Appello confermava la decisione con sentenza impugnata poi in Cassazione dalla difesa che deduce l’erronea applicazione della norma per l’omesso avviso, ex art. 114 disp. att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un avvocato che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, trova applicazione anche nel caso di rifiuto all’accertamento del tasso alcolemico. Avvertimento al conducente. Il Collegio ritiene fondata la censura sottolineando come i più recenti orientamenti abbiamo rivisitato i contenuti dell’obbligo di avviso al conducente della facoltà di cui all’art. 114 cit. cfr. Cass. SS.UU. n. 5396/15 . In particolare, l’obbligo di procedere all’avvertimento in parola scatta nel momento in cui l’organo di polizia, sulla base delle concrete circostanze, ritenga desumibile uno stato di alterazione del conducente e, comunque, prima di procedere all’accertamento mediante etilometro. Il sistema di garanzie delineato dagli artt. 114 disp att. c.p.p. e 354 c.p.p. introduce infatti una verifica tecnica che prende avvio con la richiesta di sottoporti al test strumentale e con l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore, adempimento indispensabili e necessari per la prosecuzione dell’accertamento. Precisa inoltre il Collegio che in tema di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di preavviso al conducente, coinvolto in un sinistro stradale, del diritto di farsi assistere da un difensore sussiste anche in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria, come accaduto nel caso di specie. in conclusione la Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 24 gennaio – 9 febbraio 2018, numero 6526 Presidente Blaiotta – Relatore Picardi Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa all’udienza del 4 aprile 2017 e depositata, nel termine di cui all’art. 544, secondo comma, cod.proc.penumero , in data 11 aprile 2017, ha confermato la sentenza di primo grado con cui D.S. è stato condannato, previa riduzione per il rito prescelto, alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda pena sospesa e con cui è stata disposta la sospensione della patente per anni due e la confisca amministrativa del veicolo condotto e di proprietà dell’imputato, per il reato di cui all’art. 186, comma 7, in relazione all’art. 186, comma 2, lett. c del d.lgs. numero 285 del 1992 perché rifiutava di sottoporsi all’accertamento diretto a verificare il tasso alcolemico 19 aprile 2014 , a seguito di sinistro stradale in cui restava coinvolto. Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori, l’imputato in data 18 maggio 2017, deducendo con il primo motivo la mancanza di motivazione in ordine alla dedotta violazione degli artt. 114 disp.att.cod.proc.penumero , 178 lett. c e 180 cod.proc.penumero e l’erronea applicazione dell’art. 186, comma 7, d.lgs. numero 285 del 1992, dovendo essere dato l’avviso ex art. 114 disp.att. cod.proc.penumero anche in caso di rifiuto all’effettuazione dell’accertamento da parte dell’interessato, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, e con il secondo motivo l’omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità e l’erronea applicazione dell’art. 186, comma-9bis, d.lgs. numero 285 del 1992, limitandosi il provvedimento impugnato a negare il beneficio in considerazione della condotta pericolosa non dimostrata e dei precedenti ostativi, nonostante la concessione delle attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è fondato in applicazione del più recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. penumero , deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato si rifiuti di sottoporsi all’accertamento Sez. 4, numero 34383 del 06/06/2017 ud., dep. 13/07/2017, rv. 270526 . Questa Corte non ignora quanto già affermato, in ipotesi di accertamento strumentale mediante etilometro, a proposito dell’insussistenza di un obbligo di avviso al conducente della facoltà di assistenza difensiva, nel caso di rifiuto del medesimo di sottoporsi a tale accertamento cfr. sez. 4 numero 34470 del 13/05/2016, Rv. 267877 numero 43845 del 26/09/2014, Rv. 260603 , ma rileva come, più di recente, tali principi siano stati oggetto di una rivisitazione, con specifico riferimento all’ambito di operatività del sistema di garanzie che discende dal disposto di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. penumero ove è stabilito che Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia , anche alla luce dell’insegnamento rinvenibile nella sentenza delle Sez. U. numero 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263025. Con tale arresto, in particolare, si è precisato che l’avvertimento ex art. 114 cit. deve essere dato solo quando l’organo di polizia, sulla base delle specifiche circostanze del fatto, ritenga di desumere un possibile stato di alterazione del conducente, indicativo dello stato di ebbrezza e, segnatamente, prima di procedere all’accertamento mediante etilometro. Tali indicazioni di ordine sistematico, rispetto all’ambito di operatività dell’avvertimento del diritto all’assistenza difensiva, appaiono rilevanti ai presenti fini, poiché - dopo aver rilevato che gli avvisi in questione non devono essere dati al conducente all’atto del compimento di accertamenti preliminari e meramente esplorativi - il Supremo Collegio ha però chiarito che prima di procedere all’accertamento mediante etilometro, al conducente deve essere dato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Sulla scorta di tali principi, quindi, si è di recente affermato, con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 186 co. 7 C.d.S. cfr. in motivazione sez. 4 numero 9236 del 2016 non massimata , che il sistema delle garanzie, delineato dal combinato disposto degli artt. 114 disp. att. cod. proc. penumero e 354 cod. proc. penumero , scatta nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all’accertamento, per via strumentale - che ha natura indifferibile ed urgente - del tasso alcolemico, invitando il conducente a sottoporsi alle due prove spirometriche, secondo le modalità indicate dall’art. 379, reg. es. cod. strada. Tale sistema introduce, in sostanza, una verifica tecnica che prende avvio con la richiesta di sottoporsi al test strumentale e, in tale scansione, l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore costituisce presupposto necessario della relativa procedura, indipendentemente dall’esito della stessa e dalle modalità con le quali il test venga concretamente effettuato. 2. A ciò si aggiunga che, in tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. penumero e 114 disp. att. cod. proc. penumero , in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria Sez. 4, numero 3340 del 22/12/2016 ud., dep. 23/01/2017, rv. 268885 , come avvenuto nel caso di specie v. sentenza impugnata l’imputato, coinvolto in un sinistro stradale , era stato trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso di XXXXXX, .lì rifiutava di prestare il consenso a sottoporsi ad accertamenti diretti alla verifica del tasso alcolemico e dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, accertamenti richiesti dalla Polstrada intervenuta sul luogo dell’incidente . 3. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, avendo al contrario i giudici di merito di primo e di secondo grado rigettato l’eccezione difensiva dell’imputato, avente ad oggetto il mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ritenendo non sussistere l’obbligo dell’avviso ove l’imputato sia stato condotto in ospedale per ragioni sanitarie v. sentenza di primo e, comunque, abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento v. sentenza di secondo grado . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.