Ciclista punibile per guida in stato di ebbrezza

Decisivo l’impatto con lo specchietto di un’automobile. Quell’episodio ha provocato l’arrivo delle forze dell’ordine e, soprattutto, il successivo controllo ematico sul ciclista che è risultato dunque ubriaco. La Corte di legittimità conferma la decisione dei Giudici di merito.

Pessima idea andare in giro ubriaco e in sella a una bici. Legittima, difatti, la condanna, applicando il Codice della strada, e, nello specifico, il divieto di guidare in stato di ebbrezza. Decisivo per il ciclista è stato l’impatto con lo specchietto di un’automobile. L’episodio ha comportato l’arrivo delle forze dell’ordine e, successivamente, il controllo ematico che ne ha fatto emergere la condizione di scarsa lucidità Cassazione, sentenza n. 6119, sez. IV Penale, depositata oggi . Controllo. Ricostruito facilmente l’incidente la due ruote è caduta a seguito del contatto tra il manubrio e lo specchietto di un’automobile . Proprio quell’episodio, che ha richiamato l’attenzione del conducente della vettura, ha provocato l’arrivo delle forze dell’ordine. Logico passaggio successivo è stato il prelievo ematico sull’uomo alla guida del velocipede. I dati forniti dai medici non hanno lasciato spazio a dubbi il ciclista era ubriaco. Ciò ha comportato, ovviamente, la sua condanna per guida in stato di ebbrezza. Respinte anche in Cassazione le obiezioni difensive proposte dal legale. I giudici specificano, in particolare, che il prelievo ematico effettuato dai sanitari, su richiesta della polizia giudiziaria, ai fini della verifica del tasso alcolemico, è utilizzabile anche in assenza , come in questo caso, di un consenso verbalmente espresso dalla persona sottoposta al controllo.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 25 ottobre 2017 – 8 febbraio 2018, n. 6119 Presidente Izzo – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Di. Ma. Ab. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 186 cod. strada. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché il consenso al prelievo ematico non può essere richiesto dal medico ma soltanto dalla polizia giudiziaria, da cui proviene la domanda di eseguire l'accertamento, non trattandosi di un atto terapeutico. Così come è compito della polizia giudiziaria redigere verbale dell'atto, in mancanza del quale l'accertamento è invalido. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che l'imputato aveva causato un incidente, procedendo a zig-zag e toccando con il manubrio del velocipede sul quale viaggiava, unitamente ad un'altra persona, lo specchietto retrovisore di un'auto che aveva affiancato, così cagionando la caduta a terra del veicolo. Orbene, in relazione al caso di sinistro stradale, si è condivisibilmente ritenuto, in giurisprudenza, che il prelievo ematico effettuato dai sanitari, su richiesta della polizia giudiziaria, ai fini della verifica del tasso alcolemico, sia utilizzabile anche in assenza di un consenso verbalmente espresso dall'interessato, purché quest'ultimo non abbia opposto un esplicito rifiuto Cass., Sez. 4, n. 6755 del 6-11-2012, Rv. 254931 Cass., Sez. 4, n. 6786 del 23-1-2014 . Ipotesi quest'ultima integrante estremi di reato e certamente esulante dal caso in disamina, atteso che risulta del tutto estranea alla regiudicanda la contravvenzione di cui all'art. 187, comma 7, cod. strada. 4. Dalle considerazioni appena formulate si evince anche la manifesta infondatezza dell'assunto secondo il quale il consenso al prelievo ematico debba necessariamente essere richiesto all'interessato dalla polizia giudiziaria e non possa essere richiesto dal medico, che è il soggetto incaricato di effettuare il prelievo. Abbiamo infatti appena visto come nessun consenso debba essere richiesto né dalla polizia giudiziaria né dal medico, il quale può senz'altro procedere al prelievo, a meno che non si trovi di fronte a un rifiuto da parte dell'interessato. Né è dato comprendere sotto quale profilo la mancanza di un verbale redatto dalla polizia giudiziaria possa inficiare la validità dell'atto, atteso che l'effettuazione del prelievo è dimostrata dalla relativa certificazione sanitaria, al pari delle risultanze delle conseguenti analisi. Così come l'eventuale rifiuto risulterà dalla relativa attestazione del sanitario operante, che è un pubblico ufficiale, titolare di poteri certificativi, ex art. 357 cod. pen. 5. La manifesta infondatezza del ricorso ne determina l'inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.