Inammissibile il ricorso per cassazione presentato personalmente dalla parte civile

Ai sensi dell’art. 613 c.p.p. la persona offesa dal reato, anche nel caso in cui si costituisca parte civile, non può proporre personalmente ricorso per cassazione, pena l’inammissibilità del ricorso.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 5824/18, depositata il 7 febbraio. Il caso. La parte offesa dal reato, ricorre per cassazione denunciando l’illegittimità del decreto con cui il GIP del Tribunale di Benevento dichiarava l’archiviazione di un procedimento penale in relazione al reato di cui all’art. 595 c.p. Diffamazione . Secondo il ricorrente il provvedimento sarebbe stato carente sotto il profilo motivazionale ed emesso in violazione del diritto di difesa. La parte vittoriosa e resistente nel ricorso eccepisce, attraverso memoria, l’inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo questo stato sottoscritto personalmente dal ricorrente costituitosi parte civile, anziché con l’ausilio di un legale iscritto nell’albo speciale, in violazione dell’art. 613 c.p.p L’inammissibilità del ricorso. Il Supremo Collegio afferma che la persona offesa da un reato, anche se costituitasi parte civile, non ha diritto di proporre ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto , in quanto trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 613 c.p.p. la quale prevede che l’atto d’impugnazione debba essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Difatti, la deroga – ora soppressa ex l. n. 103/2017 – trovava applicazione solo in riferimento all’imputato, mentre ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora questo sia sottoscritto dalla parte civile, è necessario che la firma sia autenticata dal difensore, iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, e che quest’ultimo aggiunga formule esprimenti la volontà di farne propri i motivi . Non ricorrendo nel caso di specie le condizioni appena riportate, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 11 dicembre 2017 – 7 febbraio 2018, n. 5824 Presidente Zaza – Relatore Mazzitelli Ritenuto in fatto 1. C.G. , in qualità di parte offesa, ha proposto ricorso per cassazione, avverso il decreto di archiviazione, emesso in data 10/02/2017, con il quale il G.I.P., presso il Tribunale di Benevento, ritenuta l’inammissibilità, aveva archiviato il procedimento penale, a carico di D.C.M.I. , in relazione al reato di cui all’art. 595 cod. pen., commesso in omissis . 2. Segnatamente, il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato è affetto da un vizio di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. b ed e , codice di rito, per manifesta contraddittorietà e carenza della motivazione. Ad avviso del conchiudente, si tratterebbe di un’archiviazione de plano, sprovvista di una ricostruzione fattuale e incentrata, in via esclusiva, sulla veridicità degli assunti dell’indagata e sull’ininfluenza di ulteriori indagini per di più, il giudice sarebbe incorso in un’inosservanza della legge penale, con pregiudizio dei diritti della difesa, derivanti da motivazione apparente, in violazione delle regole generali, che regolano il contraddittorio delle parti, e dell’art. 125 cod. proc. pen 3. Con memoria, depositata in data 23/11/2017, D.M.I. , ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che il ricorso risulta sottoscritto personalmente dalla parte civile, anziché con l’ausilio di un legale, in qualità di procuratore speciale, in violazione dell’art. 613, codice di rito, disposizione, questa, pacificamente applicabile alle sole parti del processo, in senso stretto, e non estensibile alla parte civile costituita che, alla data di proposizione del ricorso, erano ammissibili esclusivamente motivi di ricorso, legati all’intervento delle parti in udienza, in violazione delle disposizioni, contenute nell’art. 127 cod. proc. pen. e, da ultimo, che, nel ricorso, non sono individuati gli elementi, sottesi alla critica di apparenza, mossa in relazione alla motivazione, contenuta nel provvedimento impugnato. Ciò, tanto più considerati i riferimenti precisi, espressi dal G.I.P., alla credibilità delle dichiarazioni, rese dall’indagata, anche alla luce della documentazione prodotta dalla difesa. 4. Il P.G., nella requisitoria scritta, ha rimarcato l’inammissibilità dei motivi. Considerato in diritto 1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la persona offesa dal reato, anche se costituita parte civile, non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola, dettata dall’art. 613, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui l’atto di impugnazione dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo, mentre la deroga contenuta nella prima parte della medesima norma si riferisce esclusivamente all’imputato Sez. 6, n. 25516 del 04/05/2017 - dep. 22/05/2017, P.O. in proc. A, Rv. 27003701 . A ciò si aggiunga che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sottoscritto personalmente dalla parte civile, è necessario che la firma sia autenticata dal difensore, iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, e che quest’ultimo aggiunga formule esprimenti la volontà di farne propri i motivi Sez. 5, n. 21828 del 12/01/2017 - dep. 05/05/2017, P.C. in proc. Ferrario, Rv. 27004801 . Tale arresto giurisprudenziale, nella sostanza, riconduce la riferibilità dell’atto al difensore, che autentichi la sottoscrizione della parte civile, facendo proprio il contenuto dell’atto, mediante riferimenti inequivoci, il che coincide, nella sostanza, all’osservanza del principio generale di conservazione degli atti. 2. Nella fattispecie, peraltro, non sussistono le anzidette condizioni, ragion per cui il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con contestuale addebito, a parte ricorrente, delle spese dl procedimento e di una somma, che si reputa equo determinare in Euro 2.000,00, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.