Per l’abitualità del reato è necessario l’esame delle condotte successive alla sua commissione

La Corte di Cassazione fissa il principio di diritto per la corretta valutazione dell’abitualità del reato ai fini della dichiarazione di non punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 4123/18, depositata il 29 gennaio. Il caso. Il GIP presso il Tribunale di Pordenone dichiarava non punibile l’imputato per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di esecuzione di lavori in assenza di permesso o nonostante l’ordine di sospensione di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380/2001 Testo unico edilizia . Avverso la pronuncia del Tribunale il Procuratore della Repubblica ricorre per cassazione denunciando la non esiguità del fatto addebitato all’imputato. Il principio sulla valutazione dell’abitualità. Il Supremo Collegio, relativamente al caso di specie, ribadisce che la non punibilità per la particolare tenuità del fatto è subordinata alla non abitualità del comportamento penalmente illecito e costituendo tale fatto, anche se di lieve intensità, ai sensi dell’art. 131-bis c.p. un reato, è necessario estenderne la valutazione anche ai comportamenti successivi per una corretta rilevazione dell’abitualità. Ciò posto, la Suprema Corte fissa il seguente principio di diritto. La nozione di comportamento abituale – che ricorre quando l’autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame – non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche i reati commessi successivamente a quello per cui si procede, unitamente alla valutazione del comportamento dell’imputato dopo il delitto nella specie la demolizione e sanatoria edilizia , significativo della sua non abitualità alla commissione di reati . La Corte dunque dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 luglio 2017 – 29 gennaio 2018, n. 4123 Presidente Di Nicola – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone dichiarava non punibile per la particolare tenuità del fatto Z.L. , relativamente al reato di cui all’art. 44, lettera B , d. P. R. 380/2001 commesso sino al 2 agosto 2012, data di cessazione dei lavori. 2. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen. La condotta posta in essere dall’imputato non ha prodotto un danno esiguo e l’offesa non può considerarsi di particolare tenuità. La rilevanza dell’offensività del reato edilizio deve essere effettuata unitariamente, e la condotta successiva al reato risulta irrilevante. Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza. 3. Z.L. ha presentato memoria nella quale rappresenta di essere stato il direttore tecnico della sola società appaltatrice, Immobiliare Delta s.r.l., e non della proprietà committente, soc. Logica s.r.l., dal 1 settembre 2012, mentre i lavori sono cessati il 2 agosto 2012. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso del Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Pordenone. Considerato in diritto 4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e perché generico. La sentenza ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità ritenendo che I lavori, iniziati previo rilascio del permesso di costruire, sono proseguiti solo in minima parte dopo la decadenza del provvedimento. Le difformità sono state parziali non hanno avuto significativo rilievo, e comunque sono state rimosse per la parte più significativa o parzialmente sanate . L’episodio risulta isolato ”. Il ricorso genericamente si limita a ritenere non sussistenti i presupposti, ma non prospetta critiche di legittimità alla motivazione della decisione. Relativamente alla prospettata irrilevanza dell’attività successiva al compimento del reato nella specie la demolizione-rimozione delle opere abusive , ai fini della valutazione per la particolare tenuità del fatto, deve osservarsi che tale valutazione non è stata determinante, ma è risultata solo integrativa della motivazione. Inoltre l’art. 131 bis, cod. pen. richiama solo i criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen. gravità del reato desunta 1- dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione 2- dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato 3- dalla intensità del dolo o dal grado della colpa , ma per la sua applicazione deve valutarsi anche se il comportamento risulta abituale . La non punibilità per la particolare tenuità del fatto è condizionata dalla norma articolo 1, lettera m, l. 67/2014 e 131 bis, commi 1 e 3, cod. pen. alla non abitualità del comportamento penalmente illecito. Tale previsione, è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte Costituzionale ord. 279/2017 , dato che anche in presenza di fatti analoghi di particolare tenuità oggettiva , le ineguali condizioni soggettive giustificano il diverso trattamento penale. Il fatto particolarmente lieve di cui all’art. 131 bis, cod. pen. è comunque un fatto offensivo che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, tuttavia l’aver condizionato la punibilità anche attraverso un dato soggettivo, costituito dalla non abitualità del comportamento penalmente illecito, comporta una valutazione anche del comportamento successivo al reato, al fine dell’esclusione dell’abitualità. Conseguentemente il comportamento successivo sia relativo al reato per il quale deve valutarsi l’applicabilità dell’art. 131 bis, cod. pen., e sia relativo ad altri reati commessi dall’imputato deve comunque valutarsi dal giudice per escludere un comportamento abituale La nozione di comportamento abituale - che ricorre quando l’autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame - non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede. Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ravvisato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di evasione commesso dall’imputato, nonostante che allo stesso fosse stata contestata la recidiva Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017 - dep. 29/05/2017, P.G. in proc. Sciammacca, Rv. 27063701 . Quindi il riferimento al comportamento successivo alla commissione del reato rimozione-demolizione o sanatoria non appare manifestamente illogico, in considerazione della valutazione dovuta dell’esclusione di un comportamento abituale infatti chi rimuove gli effetti dannosi del reato non può certamente ritenersi dedito ad un comportamento delinquenziale abituale . Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto La nozione di comportamento abituale - che ricorre quando l’autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame - non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede, unitamente alla valutazione del comportamento dell’imputato dopo il delitto nella specie demolizione e sanatoria edilizia , significativo della sua non abitualità alla commissione di reati . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.