Cannabis nel seminterrato: la coltivazione organizzata inchioda il ‘pollice verde’

Definitiva la condanna a oltre sei mesi di carcere. Esclusa dai giudici l’ipotesi della non punibilità per tenuità del fatto”. Decisiva la constatazione del ciclo continuo” rinvenuto dalle forze dell’ordine.

Improvvisata la ‘fabbrica’, cioè il seminterrato del palazzo. Molto più razionale, invece, l’organizzazione per la coltivazione di piante di cannabis. E proprio quest’ultimo dettaglio, insieme al potenziale raccolto, esclude l’ipotesi della non punibilità per tenuità del fatto”. Definitiva perciò la condanna di un uomo a scontare alcuni mesi di carcere e a pagare mille e seicento euro di multa Cassazione, sentenza n. 2030/18, sez. VI Penale, depositata il 18 gennaio . Ciclo continuo. Decisivo il blitz delle forze dell’ordine, che ha portato al rinvenimento, nel seminterrato di un palazzo, diciotto piante di cannabis . A finire sotto accusa, ovviamente, l’uomo che ha dimostrato di avere sì un buon ‘pollice verde’ ma ad alto tasso stupefacente. Prima in Tribunale e poi in Appello i giudici ritengono evidente la condotta criminosa tenuta dall’uomo. Conseguente la sua condanna a sei mesi e venti giorni di reclusione e a mille e seicento euro di multa . In Cassazione, infine, l’ultima tappa della vicenda giudiziaria. Il legale sostiene la tesi della non punibilità per tenuità del fatto . Per i giudici del ‘Palazzaccio’, invece, è difficile parlare di condotta inoffensiva . Diversi gli elementi richiamati dai magistrati, ed emersi dall’analisi delle piante e dai resoconti fatti dalle forze dell’ordine. Innanzitutto, viene posto in evidenza il quantitativo di principio attivo rinvenuto nelle piante ancora in fase di coltivazione . Subito dopo viene fatto riferimento al numero di piante sequestrate alla predisposizione di una serra rudimentale con lampade a sistemi di areazione e temporizzatori elettrici all’interno del seminterrato al materiale da concimazione e coltivazione rinvenuto alla sostanza già essiccata e triturata . Tutto ciò permette di escludere la occasionalità della condotta e, anzi, fa emergere, concludono i giudici, il ciclo continuo della coltivazione allestita dall’uomo.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 dicembre 2017 – 18 gennaio 2018, numero 2030 Presidente Petruzzellis – Relatore Agliastro Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29.9.2016, la Corte di Appello di Bologna in parziale riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale in data 2.10.2012, nei confronti di Ro. Mi., rideterminava la pena inflitta in mesi sei, giorni venti di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 26, 28, 73 comma 1 e 1 bis D.P.R. numero 309/90, in relazione alla coltivazione di numero 18 piante di cannabis indica. 2. Ricorre per Cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. penumero , per mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. penumero Sostiene che la sentenza di secondo grado non argomenta sulla sussistenza dei presupposti normativi della causa di non punibilità citata, introdotta dal decreto legislativo del 16/3/2015 numero 28, ancorché invocata nella memoria difensiva, rinnovata all'udienza di trattazione essendo l'appello stato presentato in data antecedente alla entrata in vigore della novella . Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato e va rigettato. 2. Effettivamente la Corte d'appello non ha argomentato in motivazione circa la reiezione dell'istanza reiterata in udienza, pur avendo dato atto della sua proposizione nelle premesse della decisione. La giurisprudenza ammette che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto possa essere rilevata con motivazione implicita. 2.1 E’ stato infatti affermato dal giudice di legittimità che, per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. penumero , si richiede al giudice di rilevare se, sulla base dei due indici-requisiti della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui al primo comma dell'articolo 133 cod. penumero , sussista l' indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità Sez. 3, sentenza 11/10/2016 numero 48317, Rv 26849901 . 2.2 Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto Sez. U, numero 13681 del 25/2/2016, Tu., Rv. 266590 . 2.3 Deve altresì puntualizzarsi che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto della sentenza impugnata non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito Sez. 4, numero 4491 del 17/10/2012, Rv. 255096, conf. Sez. 5, numero 8411 del 21/5/1992, Rv. 191487 si da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata Sez. 4, numero 26660 del 13/5/2011, Rv. 250900 Sez. 6, numero 20092 del 4/5/2011, Rv. 250105 . 3. Nel caso in esame, emerge chiaramente, dalla complessiva analisi della sentenza impugnata, che il giudice, nel valutare la condotta contestata all'imputato, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità, dando conto della sussistenza di plurimi elementi ostativi. 3.1 In particolare, viene posto in risalto che già in sé il quantitativo di THC rinvenuto nelle piante ancora in fase di coltivazione e l'entità del principio attivo esistente allo stato non sia affatto tale da deporre per una inoffensività della condotta . Inoltre si fa riferimento al numero di piante sequestrate, alla predisposizione di una serra rudimentale con lampade, a sistemi di areazione e temporizzatori elettrici all'interno del seminterrato, al materiale da concimazione e coltivazione rinvenuto, alla sostanza già essiccata e triturata, per evidenziare la non occasionalità della condotta, ed il ciclo continuo della coltivazione cui si dedicava il ricorrente elementi tutti idonei ad escludere la compatibilità della fattispecie con i requisiti del fatto di particolare tenuità . 3.2 E' dunque evidente, sulla base delle considerazioni svolte in sentenza, che il giudice del merito ha chiaramente indicato dati fattuali implicitamente dimostrativi della insussistenza dei necessari requisiti della tenuità dell'offesa e della non abitualità della condotta richiesti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. penumero , dovendosi dunque escludere la dedotta mancanza assoluta di motivazione e potendosi nel contempo affermare che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. penumero può essere rilevata anche con motivazione implicita. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.