La parte civile voleva fare tutto da sola: ricorso inammissibile

A seguito dell’assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste, la parte civile decidere di ricorrere in appello contro la decisione di prime cure. La Corte territoriale, però, dichiara inammissibile il ricorso in quanto proposto personalmente dall’appellante.

Sul punto la Cassazione con sentenza n. 631/18, depositata il 10 gennaio. La vicenda. La parte civile di un processo penale aveva proposto ricorso in appello contro la sentenza del Tribunale di Genova che aveva assolto l’imputato perché il fatto non sussiste. La Corte d’Appello adita per la causa dichiarava inammissibile il gravame perché proposto personalmente dall’appellante. Avverso la decisione di merito ricorre per cassazione la parte civile sostenendo che la volontà del difensore di assumere la paternità dell’atto doveva desumersi dalla presenza di una procura speciale in calce all’atto di appello, con firma autentica del difensore stesso. Inoltre, secondo il ricorrente, l’impugnazione personale da parte delle parte civile non rientrerebbe tra le cause di inammissibilità del gravame. Illegittima la sottoscrizione personale dell’impugnazione. Gli Ermellini sottolineano che la parte civile deve stare in giudizio per il tramite del difensore costituito ed, infatti, è illegittima la sottoscrizione personale dell’impugnazione, pena l’inammissibilità dell’atto ai sensi dell’art. 591 c.p.p Ciò premesso la Corte richiama il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l’atto di impugnazione sottoscritto personalmente dalla parte civile è ammissibile solo a due condizioni. In particolare l’atto deve avere la firma di autenticità del difensore ed, inoltre, deve esservi prova, in base a dati esteriori, che il difensore abbia inteso fare propri i motivi di ricorso e assumerne la paternità . Nella fattispecie, secondo la Cassazione, è compiuta solo la prima condizione, ossia la presenta della firma autentica, ma non la seconda in quanto non si riscontra nell’atto di appello nessuna clausola che dimostri la condivisione da parte del difensore dei motivi di impugnazione descritti dalla parte civile. Infine, osservano i Giudici di legittimità, non ricorre alcun elemento formale, quale la redazione dell’atto su carta intestata del difensore, che possa deporre nel senso voluto dal ricorrente . Per questi motivi la S.C. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 dicembre 2017 – 10 gennaio 2018, n. 631 Presidente Bruno – Relatore Morosini Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile, perché proposto dalla parte civile personalmente, l’appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Genova aveva assolto l’imputato dai reati a lui ascritti, perché il fatto non sussiste. 2. Ricorre la parte civile, per il tramite del suo difensore, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione di legge. Assume il ricorrente che la presenza di una procura speciale in calce all’atto di appello, con autentica di firma da parte del difensore, dovrebbe interpretarsi come volontà del difensore di assumere la paternità dell’atto. Inoltre, secondo il ricorrente, l’impugnazione personale della parte civile non rientrerebbe tra le cause di inammissibilità del gravame, perché esclusa dall’elencazione tassativa contenuta nell’art. 591 cod. proc. pen 3. Il ricorso è infondato. 4. È pacifico che la parte civile sta in giudizio per il tramite del difensore costituito. Detta parte non è legittimata alla sottoscrizione personale dell’impugnazione, pena l’inammissibilità dell’atto ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen Occorre dunque stabilire se, nella specie, l’appello sia stato presentato dalla parte personalmente, come ha ritenuto la Corte di appello, oppure l’atto possa, in quale modo, ricondursi al difensore. Secondo l’orientamento - elaborato dalla Suprema Corte per il ricorso per cassazione, ma riferibile anche all’atto di appello stante l’eadem ratio - l’atto di impugnazione sottoscritto personalmente dalla parte civile può ritenersi ammissibile allorché concorrano due condizioni l’atto rechi la firma di autentica del difensore sia possibile, in base a dati esteriori, ritenere che il difensore abbia inteso fare propri i motivi di ricorso e assumerne la paternità Sez. 5, n. 21828 del 12/01/2017, Ferrario, Rv. 270048 Sez. 3, n. 34779 del 22/06/2011, T., Rv. 251246 . Nel caso di specie risulta adempiuta soltanto la prima condizione, ma non la seconda, posto che l’atto di appello reca in calce la semplice attestazione dell’autenticità della firma del ricorrente, da parte del difensore, senza alcuna clausola da cui possa desumersi la condivisione, da parte di quest’ultimo, dei motivi di impugnazione sottoscritti personalmente dal G. Sez. 5, n. 21828 del 12/01/2017, Ferrario, in motivazione , né ricorre alcun elemento formale, quale la redazione dell’atto su carta intestata del difensore, che possa deporre nel senso voluto dal ricorrente Sez. 6, n. 32563 del 04/06/2010, Egiziano, Rv. 248347 . 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.