Nulla la sentenza predibattimentale se il PM si oppone alla tenuità del fatto

Nell’ipotesi di non punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto, la sentenza predibattimentale di non doversi procedere può essere emessa solo in assenza di opposizione da parte del PM, pena la nullità della sentenza.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 142/18, depositata l’8 gennaio. Il caso. Il Tribunale di Urbino dichiarava con sentenza predibattimentale di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per la particolare tenuità del fatto in relazione ai reati contestati. Avverso tale sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino propone ricorso per cassazione denunciando l’illegittimità della pronuncia nonostante l’intervenuta opposizione del PM, ostativa, ai sensi dell’art. 469, comma 1- bis , c.p.p. Proscioglimento prima del dibattimento , all’emissione della sentenza. L’opposizione del Pubblico Ministero. Il Supremo Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 469, comma 1- bis , c.p.p., l’ipotesi di non punibilità dell’imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l’imputato medesimo e il Pubblico Ministero consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità per tale causa, come richiesto dal primo comma della disposizione, rinunciando alla verifica dibattimentale . Dunque, il giudice può procedere alla fase predibattimentale solo dopo avere messo il Pubblico Ministero, l’imputato e la persona offesa, in condizione di esprimere le proprie osservazioni al riguardo e sempre che il Pubblico Ministero e l’imputato non si oppongano . Nel caso di specie, il Tribunale ha pronunciato sentenza predibattimentale in violazione della disciplina vigente. La Corte pertanto annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 settembre 2017 – 8 gennaio 2018, n. 142 Presidente Fiale – Relatore Liberati Ritenuto in fatto 1. Con sentenza predibattimentale del 18 ottobre 2016 il Tribunale di Urbino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G.G. , in ordine ai reati di cui agli artt. 44, lett. b , 93 e 95, 94 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001, per la particolare tenuità dei fatti, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, prospettando violazione dell’art. 469 cod. proc. pen., per essere stata pronunciata sentenza predibattimentale di non doversi procedere per la particolare tenuità dei fatti, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., nonostante l’opposizione del Pubblico Ministero, ostativa, secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 469, comma 1 bis, cod. proc. pen., alla pronuncia di una tale sentenza. 3. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con la restituzione degli atti al Tribunale di Urbino per l’ulteriore corso, evidenziando la fondatezza del ricorso del Pubblico Ministero, a cagione della opposizione dallo stesso interposta avverso la pronuncia predibattimentale di non doversi procedere per la particolare tenuità dei fatti, che impediva al Tribunale di pronunciare una tale sentenza, secondo quanto stabilito dall’art. 469 cod. proc. pen Considerato in diritto 1. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato. 2. La sentenza emessa ai sensi dell’art. 469, comma 1 bis, cod. proc. pen., nell’ipotesi di non punibilità dell’imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l’imputato medesimo e il Pubblico Ministero consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità per tale causa, come richiesto dal primo comma della disposizione, rinunciando alla verifica dibattimentale cfr. Sez. 4, n. 25539 del 18/10/2016, Andrei, Rv. 270090 Sez. 2, n. 12305 del 15/03/2016, Panariello, Rv. 266493 Sez. 5, n. 28660 del 04/02/2016, Manole, Rv. 267360 Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv. 265446 . Il consolidato principio secondo cui la sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all’art. 469, cod. proc. pen., può essere pronunciata solo nelle ipotesi ivi previste mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell’azione penale, ovvero presenza di una causa di estinzione del reato e sempre che le parti, interpellate in proposito, non si siano opposte, si applica anche con riferimento alla nuova disposizione prevista dall’art. 469, comma 1 bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. a , d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, in quanto l’effetto della novella, sul punto, è stato quello di inserire tra le cause che legittimano il proscioglimento prima del dibattimento previste dal primo comma del menzionato art. 469, cod. proc. pen., la nuova causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis, cod. pen., che, dunque, il giudice procedente potrà applicare nella fase predibattimentale solo dopo avere messo il pubblico ministero, l’imputato e la persona offesa, in condizione di esprimere le proprie osservazioni al riguardo e sempre che il pubblico ministero e l’imputato non si oppongano. Nel caso in esame il Tribunale, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e nonostante l’opposizione del Pubblico Ministero, ha pronunziato sentenza di non doversi procedere, ritenendo di particolare tenuità i fatti contestati, in violazione della disposizione denunciata dal Pubblico Ministero, che preclude una tale pronuncia in presenza, come nella specie, dell’opposizione del Pubblico Ministero. Ne consegue la nullità della sentenza impugnata, che ne impone l’annullamento senza rinvio, con la restituzione degli atti al Tribunale di Urbino per il giudizio, ancora da celebrare, richiedendo i fatti, in conseguenza della opposizione del Pubblico Ministero, il vaglio dibattimentale. In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l’esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Urbino.