Tifoso condannato per la passeggiata nella zona dello stadio

L’uomo è stato punito con otto mesi di reclusione. L’area in cui è stato beccato era riservata esclusivamente ai tifosi. Nessun dubbio dunque, secondo i Giudici, sul fatto che egli abbia compiuto la violazione in maniera consapevole.

Passeggiata fatale per il tifoso. Condannabile la sua scelta di transitare in una strada vicina allo stadio della squadra locale, un’ora dopo la conclusione della partita. Evidente la violazione del Daspo che lo aveva colpito tempo prima. Legittima la condanna a otto mesi di reclusione Cassazione, sentenza n. 53134, sez. III Penale, depositata oggi . Recinzione. Premessa fondamentale è il provvedimento Daspo notificato dal Questore. Nessun dubbio sul fatto che al tifoso – della provincia di Agrigento – sia stato imposto il divieto di avvicinarsi agli stadi dove siano disputate partite ufficiali o amichevoli a cui partecipi la sua squadra del cuore. Altrettanto certo il fatto che l’uomo sia stato fermato da alcuni agenti di pubblica sicurezza in un tratto di strada prossimo allo stadio, nell’ora successiva alla conclusione della partita . Viene respinta, sia in Tribunale che in Appello, l’ipotesi che egli fosse inconsapevole della violazione. Su questo fronte, difatti, i giudici evidenziano che l’area in cui si trovava l’uomo era chiusa e recintata, in quanto di pertinenza dello stadio, al fine di consentire la sosta e il parcheggio dei veicoli dei tifosi arrivati per assistere alla partita . Consequenziale la condanna, sia in primo che in secondo grado, a otto mesi di reclusione . Destinazione. Ora la visione tracciata in Appello viene condivisa e confermata dai Giudici della Cassazione. Impossibile, in sostanza, mettere in discussione la violazione del Daspo compiuta dal tifoso. Impossibile anche ipotizzare una sua inconsapevolezza, poiché, osservano i magistrati, è proprio la delimitazione, attraverso recinzioni materiali, della strada, chiusa al traffico a renderne evidente la diversa destinazione rispetto al pubblico transito cui è normalmente assoggettata, trasformandola in luogo temporaneamente asservito allo stadio per l’arrivo, la sosta e la partenza delle tifoserie . Peraltro, la oggettiva visibilità del transennamento porta ad escludere che l’uomo non si sia reso conto di non poter accedere a quell’area, soprattutto perché essa era notoriamente riservata esclusivamente ai frequentatori dello stadio .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 aprile – 22 novembre 2017, n. 53134 Presidente Cavallo – Relatore Galtero Ritenuto in fatto Con sentenza in data 7.10.2015 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa in primo grado dal tribunale di Marsala che aveva condannato Gi. Sf. alla pena di otto mesi di reclusione oltre alle sanzioni accessorie ritenendolo responsabile del reato di cui all'articolo 6, commi 1 e 6 L.401/1989 per non aver ottemperato al provvedimento DASPO notificatogli dal Questore di Agrigento in data 29.9.2009 con il quale gli veniva impartito il divieto di avvicinarsi agli stadi dove siano disputate partite ufficiali o amichevoli alle quali partecipi la squadra dell'Akragas. Avverso la suddetta pronuncia l'imputato ha proposto, per il tramite del difensore, ricorso per Cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge nonché al vizio motivazionale, il travisamento della prova atteso che il tratto di strada nel quale il sottoposto era stato sorpreso dai verbalizzanti non rientrava tra i luoghi, costituiti dai soli piazzali adibiti alla partenza e alla sosta dei mezzi di trasporto delle tifoserie, ai quali gli era precluso l'accesso dal DASPO, e che nessuna certezza dell'orario della contestata infrazione al divieto poteva ritenersi accertato non essendo le videocamere che lo avevano ripreso aggiornate sull'ora esatta. Sostiene inoltre il ricorrente l'insussistenza dell'elemento del dolo, quanto meno in relazione al profilo del ragionevole dubbio atteso che, in assenza di qualsiasi automezzo o di tifoserie presenti quel giorno nella zona in cui era stato notato dai verbalizzanti, doveva escludersi la sua volontà di contravvenire, inconsapevole del fatto che anche quel tratto di strada fosse ricompreso fra i luoghi dei quali gli era stata inibita la frequentazione, alle prescrizioni impartitegli con il Daspo. Considerato in diritto Il ricorso, consistente al di là del nomen juris della rubrica, in mere censure di fatto sulle identiche questioni articolate con i motivi di appello e motivatamente respinte dai giudici del gravame, deve essere dichiarato inammissibile. Lungi dall'individuare le asserite violazioni di legge, le doglianze svolte risultano semmai dirette a censurare sul piano motivazionale le valutazioni di merito in ordine alle emergenze probatorie raccolte, ma neppure in relazione a tale profilo individuano fratture logiche od omissioni argomentative, nelle quali soltanto si compendia il vizio di manifesta illogicità che deve peraltro essere decisivo, ovverosia di portata tale da incrinare l'intera capacità dimostrativa del compendio indiziario Sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Ba. e altri, rv. 255542 Sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007 . Né tantomeno sono evincibili gli elementi fondanti il preteso travisamento della prova, che ricorre esclusivamente nell'ipotesi di contraddittorietà processuale della sentenza, nella quale si sia cioè omesso di valutare una prova decisiva, o dove al contrario il convincimento risulti fondato su una prova che non esiste o sul risultato di una prova incontestabilmente diverso da quello reale Sez. 3, n. 12110 del 21/11/2008 - dep. 19/03/2009, Campanella e altro, Rv. 24324701 . Come invero ripetutamente affermato da questa Corte in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. e , il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma ha un orizzonte ben più circoscritto dovendosi arrestare alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile a l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato b l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento Sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Ba. e altri, Rv. 255542 . Così ridelineato il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, la sentenza impugnata risulta immune da censure avendo con congrua e logica motivazione chiarito che il tratto di strada ove l'imputato era stato notato dagli agenti di PS veniva, in concomitanza con le manifestazioni sportive, chiuso e recintato, in quanto di pertinenza dello stadio cui è adiacente, al fine di consentire la sosta e il parcheggio dei veicoli dei tifosi che vengono ad assistere alle partite, senza che nessuna rilevanza potesse assumere l'assenza, del tutto contingente, di automezzi in ragione dell'intervenuta delimitazione dell'area. E' invero proprio la delimitazione, attraverso recinzioni materiali, della strada, chiusa in tal modo al traffico, ad evidenziarne la diversa destinazione rispetto al pubblico transito cui è naturalmente assoggettata, trasformandola in luogo temporaneamente asservito allo stadio limitrofo, per l'arrivo, la sosta e la partenza delle tifoserie, esattamente come i luoghi ai quali era stato esteso con il DASPO il divieto di accesso imposto all'imputato. Del resto la oggettiva visibilità del transennamento esclude alla radice l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, essendo insita nella sosta all'interno dell'area riservata ai frequentatori dello stadio la consapevolezza in capo al sottoposto di infrangere il divieto. Con altrettanta coerenza argomentativa viene affermato essere stato accertato dalle deposizioni dei verbalizzanti che il sottoposto alla misura di prevenzione era stato visto ivi transitare nell'ora successiva al termine della partita disputata dall'Akragas, laddove il diverso orario figurante sulle fotografie e sulle riprese, di un'ora successivo a quello effettivo, dipendeva dalla mancata configurazione dell'ora solare, da poco entrata in vigore. Segue all'esito del ricorso la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende