La giovane età del neopatentato omicida non è un’attenuante, anzi

Ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice gode di un ampio potere discrezionale nella valutazione degli elementi fattuali ma deve comunque fare riferimento ai criteri dell’art. 133 c.p. in modo da adeguare la pena alla natura e all’entità del fatto commesso, nonché alla personalità del reo.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 52121/17, depositata il 15 novembre. Il fatto. La Corte d’Appello di Catanzaro confermava la sentenza del GUP emessa in sede di giudizio abbreviato e dichiarava l’imputato responsabile, , previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, dei reati di omicidio colposo, omessa assistenza stradale e guida in stato di ebbrezza. Il Procuratore Generale presso la Corte ricorre per la cassazione della sentenza che aveva considerato la giovane età dell’imputato e la sua incensuratezza, unitamente alla confessione, come elementi determinanti per la concessione delle attenuanti generiche, per di più in via prevalente rispetto alle contestate aggravanti. Una motivazione contraddittoria. Il Collegio accoglie il ricorso sottolineando i profili di manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata in relazione alla riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche. La Corte di merito aveva riconosciuto nelle modalità della condotta un’indiscussa gravità del fatto il giovane imputato era infatti alla guida di un’auto in stato di ubriachezza e, ad una velocità superiore ai limiti, percorreva durante la notte una strada priva di illuminazione pubblica finendo per investire un agente deceduto sul colpo e ferire un collega che riusciva a spostarsi sfuggendo all’investimento. A fronte di tali circostanze e in particolare della incosciente ad azzardata condotta di guida del prevenuto , la sua giovane età convinceva il giudice di merito a riconoscere le attenuanti generiche. La S.C. afferma invece che tale profilo lungi dal costituire un elemento attenuante, costituisce elemento aggravante rispetto al fatto specifico, trattandosi di soggetto neopatentato dal quale l’ordinamento pretende estrema prudenza e rigoroso rispetto delle norme stradali, nonché assoluto divieto di guidare sotto la sia pur minima influenza di bevande alcoliche . Per questi motivi, fermo restando che secondo la consolidata giurisprudenza l’incensuratezza non giustifica di per sé la concessione delle attenuanti generiche, la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia al giudice territoriale.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 settembre – 15 novembre 2017, n. 52121 Presidente Piccialli – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 11.7.2016 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Crotone - emessa in sede di giudizio abbreviato - che ha dichiarato la penale responsabilità di B.S. in ordine ai reati a lui ascritti di omicidio colposo, omessa assistenza stradale e guida in stato di ebbrezza, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. 2. Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen Deduce che la mera giovane età ed incensuratezza del prevenuto, unitamente alla sua confessione, vanno correlati alla concreta gravità del fatto,in maniera tale da non consentire il riconoscimento delle attenuanti generiche, tantomeno in termini di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, come erroneamente disposto dalla Corte territoriale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La motivazione della sentenza impugnata presenta profili di manifesta illogicità e contraddittorietà, ed appare violativa delle relative prescrizioni di legge, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche reputate prevalenti sulle contestate aggravanti. Ed invero, a fronte della assoluta gravità del fatto per come rappresentato e valutato dai giudici di merito di entrambi i gradi del giudizio, sono stati valorizzati elementi mitigatori delle pena privi di specifica rilevanza e significatività rispetto alle condotte criminose di cui si è reso responsabile l’imputato. In proposito la Corte di appello ha valorizzato l’incensuratezza e la giovane età del B. , nonché la confessione del medesimo, nonostante abbia riconosciuto la particolare gravità e lesività della condotta colposa posta in essere dal prevenuto, date le modalità del fatto che hanno portato alla morte dell’agente I. ed al ferimento del D. , il quale non è stato anch’egli travolto dall’autovettura condotta dal B. solo grazie alla prontezza di riflessi ed alla casuale posizione logistica che gli hanno consentito di fare un balzo all’indietro, verso l’auto di servizio pag. 10 . La valutazione di assoluta gravità della condotta criminosa del prevenuto è stata ribadita nella pagina successiva, laddove si evidenzia l’essersi l’imputato posto alla guida in stato di ubriachezza l’aver tenuto una velocità molto elevata non adeguata alle condizioni di tempo di notte, senza illuminazione Pubblica , di luogo strada statale con limite di velocità di 90 Km/h ed al proprio stato di alterazione dovuto all’uso consapevole di sostanze alcoliche riflessi e capacità di attenzione scemati l’essersi allontanato dal luogo del sinistro dopo avere realizzato di aver travolto e, probabilmente, ucciso una persona , elementi che sono stati considerati sintomatici di una personalità spregiudicata e superficiale pag. 11 . Rispetto alla natura ed entità del fatto, con particolare riguardo alla incosciente ed azzardata condotta di guida attribuita al prevenuto, la giovane età del medesimo, lungi dal costituire elemento attenuante, costituisce elemento aggravante rispetto al fatto specifico, trattandosi di soggetto neopatentato dal quale l’ordinamento pretende estrema prudenza e rigoroso rispetto delle norme stradali, nonché assoluto divieto di guidare sotto la sia pur minima influenza di bevande alcoliche cfr. art. 186-bis cod. strada , proprio in considerazione della limitata esperienza di guida. Per quanto attiene alla confessione, è la stessa Corte di appello a riconoscere che la stessa non ha avuto particolare rilevanza processuale, in quanto intervenuta dopo l’omissione di soccorso e le evidenze a suo carico . Il dato costituito dall’incensuratezza, come noto di per sé non giustifica la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, comma 3, cod. pen. . 3. Il giudice di merito, in buona sostanza, non ha fatto buon governo del potere discrezionale che la legge gli attribuisce nella determinazione del trattamento sanzionatorio, dovendosi considerare che l’art. 62-bis del codice penale non individua, né specifica, le situazioni presenza delle quali esse debbono trovare applicazione, attribuendo al giudice un ampio potere discrezionale, nella determinazione e valutazione degli elementi e dei dati, che possano influire sulla decisione. È, tuttavia, evidente che il giudice può e deve fare riferimento sia ai criteri enunciati nell’art. 133 del codice penale - norma omnicomprensiva delle possibili situazioni influenti nel trattamento sanzionatorio, - sia ad elementi e situazioni di fatto particolari - diversi da quelli legislativamente indicati nell’art. 133 cod. pen. - ave ti valore significante, ai fini dell’adeguamento della pena alla natura ed all’entità del fatto di reato commesso, ed alla personalità del reo. Il potere discrezionale del giudice nonostante la sua ampiezza ed estensione - non è tuttavia illimitato e sottratto al controllo egli ha l’obbligo di motivare la sua decisione - che non deve mai tradursi in arbitrio - indicando i parametri e i criteri utilizzati ed enunciando le ragioni che pone a fondamento del diniego o della concessione delle attenuanti generiche Sez. 1, n. 9548 del 01/10/1986 - dep. 1987, Esposito, Rv. 17662201 . Nel caso l’adeguamento della pena al fatto si è tradotto in un beneficio accordato sulla base di elementi non aventi valore significante rispetto alla natura dei reati commessi, ed in palese contrasto con quanto processualmente emerso in relazione alla entità del fatto ed alla riconosciuta negativa personalità del reo, concretizzandosi in una valutazione sostanzialmente non rispettosa dei criteri enunciati nell’art. 133 cod. pen., e di fatto immotivata anche in relazione alla ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. 4. Ne consegue che l’impugnata sentenza va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio sul punto alla Corte di appello di Catanzaro, che provvederà al regolamento delle spese tra le parti anche per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte di appello di Catanzaro, altra sezione, cui demanda altresì il regolamento delle spese tra le parti.