Violenze post commemorazione delle vittime dell’Heysel: inapplicabile il Daspo

Decisivo il riferimento normativo alle manifestazioni sportive. Evidente il disvalore degli atti compiuti a Torino, ma non è possibile l’applicazione del divieto e delle prescrizioni previste dalla legge nei confronti dei tifosi violenti.

Commemorazione a Torino per le vittime dell’Heysel. Una volta chiusa la cerimonia, però, alcuni tifosi della Juve assaltano un bar che funge da punto di riferimento per i simpatizzanti della squadra del Torino. Pur trovandosi di fronte ad atti di violenza che vanno censurati, i giudici ritengono non applicabile il Daspo Cassazione, sentenza n. 50921, sez. III Penale, depositata oggi . Manifestazione. La vicenda giudiziaria riguarda uno dei componenti il gruppo che ha assaltato il bar preferito dai tifosi granata. A suo carico il Questore di Torino ha disposto il Daspo per cinque anni con annesso obbligo di presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri all’inizio e al termine di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra della Juventus sul territorio nazionale . Ciò alla luce delle condotte violente messe in pratica pochi minuti dopo la commemorazione a Torino delle persone morte allo stadio Heysel” la sera del 29 maggio 1985. Per il legale dell’uomo destinatario del Daspo il provvedimento è erroneo perché, osserva, le condotte violente addebitate non si erano svolte in occasione o a causa di manifestazioni sportive , bensì nel centro di Torino, successivamente a una commemorazione delle vittime dell’ Heysel” . Questa obiezione viene ritenuta legittima dalla Cassazione. Fondamentale il riferimento alla normativa, secondo cui per manifestazioni sportive si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI . Di conseguenza, i giudici ritengono non sussistere, in questa vicenda, i presupposti per l’applicabilità del divieto e delle prescrizioni previste dall’articolo 6 della legge 401 del 1989 , pur, aggiungono, dovendosi affermare il disvalore degli atti di violenza commessi . Ciò nonostante, in questo caso i giudici dichiarano cessata l’efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza , mentre resta impregiudicata la parte del provvedimento relativa al divieto di accesso ai luoghi, impianti e manifestazioni, in ragione della natura amministrativa della prescrizione .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 maggio – 8 novembre 2017, numero 50921 Presidente Di Nicola – Relatore Ciriello Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 5 settembre 2016, il GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il provvedimento del Questore del medesimo capoluogo del 16 agosto 2016 notificato il 2/09/2016 h.18.39 , con cui è stato disposto a carico di BE. DA. Il divieto - per il periodo di cinque anni dalla data di notifica del provvedimento – di accesso in stadi, campi di gioco, luoghi dove si svolgono attività agonistiche corredato - per il medesimo periodo - dalla misura dell'obbligo di presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri di Settimo T.se, all'inizio e al termine di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra della Juventus sul territorio nazionale. 2.- Avverso tale ordinanza, l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, chiedendone l'annullamento. 2.1.- Con il primo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 6, comma primo, L. numero 401/1989 in cui sarebbe incorsa l'ordinanza impugnata, procedendo alla convalida del provvedimento nonostante le condotte violente addebitate non si fossero svolte in occasione o a causa di manifestazioni sportive , ma nel centro di Torino, successivamente ad una commemorazione delle vittime dell'Heysel circostanza ritenuta rilevante, in procedimenti analoghi, per escludere la sussistenza dei presupposti oggettivi previsti dall'articolo 6 della L. numero 401/1989 2.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice di merito in relazione agli artt. 178, lett. c , 179, 148, 161, 162 e 16, cod. proc. Penumero e all'articolo 6, comma terzo, L. numero 401/1989, in quanto, -nonostante fosse stata inoltrata tempestiva memoria difensiva contenente, tra l'altro, la nomina dei difensori e l'elezione di domicilio presso il loro studio - le stesse non sarebbero state considerate dal GIP in quanto mai trasmesse dall'autorità di Polizia, con lesione del diritto di difesa del ricorrente. 2.3.- Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice di merito in relazione agli artt. 178 e 179, cod. proc. pen e all'articolo 6, paragrafo 1-47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Il rigoroso controllo giurisdizionale, che deve svolgersi in maniera piena, sarebbe stato compromesso, in contrasto con tali norme, dalla circostanza dedotta sub 2.2. in quanto il GIP non aveva potuto esaminare la memoria difensiva dell'interessato, perché non trasmessa dal Questore 2.4.-infine il ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice di merito in relazione agli artt .178, lett. c , cod. proc. penumero ,, all'articolo 6, comma terzo, L. numero 401/89 per l'eccessiva compressione del termine di difesa in contrasto con l'articolo 24 e 111, Cost., tenuto conto della astratta durata della misura di prevenzione fino a otto anni, esorbitante a fronte dell'applicazione delle misure tradizionali la cui durata non supera i cinque anni nonché il vizio della motivazione che sarebbe contraddittori e manifestamente illogica, atteso che applicano la disciplina in esame relativa alla manifestazione sportiva , in un caso di commemorazione , svolta in centro città e lontana dagli stadi e da qualsiasi evento sportivo. Considerato in diritto 3.- Il ricorso è fondato. Con l'articolo 1 del decreto DECRETO-LEGGE 20 agosto 2001, numero 336 Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive. GU numero 193 del 21-8-2001 sono state, tra l'altro, apportate modifiche alla legge 13 dicembre 1989, numero 401. Con l'articolo 2-bis del medesimo decreto legge è stata poi introdotta una norma di interpretazione autentica, che stabilisce che per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI . Da tale ricostruzione normativa deriva che nel caso di specie, non sussistono i presupposti che consentono l'applicabilità del divieto e delle prescrizioni del citato articolo 6 L numero 401/1989, cfr., in termini Sez. 3, Sentenza numero 44431 del 09/11/2011 c.c. dep. 30/11/2011 Rv. 251599 pur dovendosi riaffermare il disvalore degli atti di violenza commessi, da perseguire ai sensi delle leggi vigenti. L'ordinanza va, perciò, annullata senza rinvio, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, restando, tuttavia, impregiudicata la parte del provvedimento relativa al divieto di accesso ai luoghi, impianti e manifestazioni, in ragione della natura amministrativa della prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Torino del 16.8.2016 limitatamente all'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo a questore di Torino.