Genitori punibili per omissione dell’obbligo di istruzione del figlio, ma solo per le elementari

La contravvenzione che punisce l’inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori non è suscettibile di applicazione analogica in malam partem e non può dunque essere applicata per la mancata frequenza della scuola media.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 50624/17, depositata il 7 novembre. Il fatto. Il Giudice di Pace di Salerno dichiarava di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di due genitori imputati del reato di cui all’art. 731 c.p. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori per aver omesso, senza giustificato motivo, di impartire l’istruzione scolastica al proprio figlio minore. Il PM ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza dolendosi per la mancata considerazione della natura di reato permanente della fattispecie, da cui consegue che il termine di prescrizione non poteva considerarsi spirato in quanto decorrente a partire dall’ultimo giorno dell’anno scolastico oggetto della contestazione. Prescrizione. La doglianza si rileva fondata. La Corte conferma che la contravvenzione in parola, relativa all’inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare dei figli minori, ha natura permanente in quanto la condotta omissiva si protrae per tutta la durata dell’anno scolastico. La permanenza può cessare solo con l’adempimento dell’obbligo e dunque con la frequenza scolastica. Il Giudice di Pace ha dunque erroneamente considerato prescritto il reato, ragion per cui la Corte annulla la sentenza impugnata. Istruzione obbligatoria. Gli Ermellini colgono però l’occasione per affermare il principio di diritto secondo cui la contravvenzione di cui all’art. 731 c.p., secondo la normativa vigente dopo l’abrogazione dell’art. 8 l. 31 dicembre 1962, n. 1859, ad opera del d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, è configurabile solo in caso di inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare . Con tale intervento legislativo è infatti stata abrogata la disposizione che consentiva espressamente l’estensione dell’ambito applicativo della fattispecie anche alla violazione dell’obbligo scolastico della scuola media inferiore. Per concludere, la Corte afferma che, nonostante l’art. 2, lett. c , l. n. 53/2003 Sistema educativo di istruzione e formazione preveda l’obbligo scolastico per almeno 12 anni a partire dall’iscrizione alla prima classe della scuola primaria o comunque fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro i 18 anni di età , nessuna norma penale punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico oltre la scuola elementare. Fermo restando che l’eventuale applicazione estensiva dell’art. 731 c.p. all’ipotesi della mancata frequenza della scuola media sarebbe contraria al divieto di interpretazione analogica in malam partem , la Corte annulla con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 giugno – 7 novembre 2017, numero 50624 Presidente Cavallo – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2.11.2016, il Giudice di Pace di Salerno, pronunciando nei confronti di H.M. e L.S. a - imputati dal reato di cui all’art. 731 cod.penumero - per aver omesso senza giustificato motivo di impartire l’istruzione scolastica al figlio minore L.S.C. presso l’istituto scolastico omissis per l’anno scolastico 2012/2013 - dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno, chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce violazione degli artt. 157 e 158 cod.penumero , argomentando che il reato contestato ha natura di reato permanente e, pertanto, cessata la permanenza con l’ultimo giorno di scuola dell’anno scolastico 2012/2013 8 giugno da tale data doveva decorrere il termine prescrizionale che spirerebbe nel giugno 2017. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Erroneamente la decisione impugnata ha rilevato la prescrizione del reato contestato agli imputati. Va osservato che la contravvenzione di cui all’art. 731 cod. penumero , relativa alla inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ha carattere permanente, poiché la condotta omissiva sì protrae per tutta la durata dell’anno scolastico e la permanenza del reato può farsi cessare con l’adempimento dell’obbligo Sez.3, numero 12500 del 08/10/1985, Rv.171457 . Pertanto, tenuto conto che la contestazione è relativa all’anno scolastico 2012/2013, il termine massimo prescrizionale quinquennale, ai sensi degli artt. 157 e 160 cod.penumero , maturerà nel giugno 2018. 3.La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio, ai sensi del disposto dell’art. 569, comma 4, cod.proc.penumero . Il giudice del rinvio valuterà anche quale sia l’obbligo scolastico inosservato nulla emergendo in proposito dagli atti processuali trasmessi a questa Suprema Corte , tenendo conto del principio di diritto secondo il quale la contravvenzione di cui all’art. 731 cod. penumero , secondo la normativa vigente a seguito dell’abrogazione dell’art. 8 della legge 31 dicembre 1962, numero 1859, ad opera del D.Lgs. 13 dicembre 2010, numero 212, è configurabile solo in caso inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare. In particolate, si è affermato che con l’entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2010, numero 212 intitolato Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell’articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, numero 246 e in particolare dell’allegato I, parte 52, l’art. 8 della legge numero 1859 del 1962 è venuta, infatti, meno la previsione che consentiva di estendere l’ambito applicativo dell’art. 731 cod. penumero anche alla violazione dell’obbligo scolastico della scuola media inferiore. Attualmente, dunque, l’art. 2, lett. c , L. 28 marzo 2003, numero 53 stabilisce l’obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria già scuola elementare o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età e, tuttavia, nessuna norma penale punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore così Sez. 7, ord. numero 29439 del 22/11/2015, P.G. Potenza in proc. Sabatino, non massimata , sicché l’eventuale estensione dell’art. 731 cod. penumero a detta ipotesi si risolverebbe in un’inammissibile interpretazione analogica in malam partem Sez.3, n 4520 del 06/12/2016,dep.31/01/2017, Rv. 268951 Sez. 3, numero 4523 del 06/12/2016, dep. 31/01/2017, Rv. 269266 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.