Il giudice deve valutare le ragioni di dissenso contro l’archiviazione per particolare tenuità del fatto

In ipotesi di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 411, comma 1- bis, c.p.p. l’opposizione della persona offesa che si limita a illustrare le ragioni del dissenso senza indicare investigazioni suppletive e relativi elementi di prova, non può essere, per tale sola ragione, dichiarata inammissibile

Sul tema la Cassazione con a sentenza n. 49046/17, depositata il 25 ottobre. Il caso. Il GIP del Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dalla persona offesa alla richiesta di archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto degli indagati sottoposti ad indagini in relazione ai delitti di cui agli artt. 56 e 515 c.p. Frode nell’esercizio del commercio , 515 c.p. e 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni , e con un contestuale decreto disponeva l’archiviazione, ritenendo, oltretutto di particolare tenuità l’offesa arrecata con i fatti loro ascritti. Verso tale provvedimento la difesa nell’interesse della persona offesa proponeva ricorso per Cassazione, lamentando che a fronte della richiesta di archiviazione formulata in relazione alla ritenuta applicabilità dell’art. 131 -bis c.p., l’opponente potesse limitarsi ad esporre le ragioni del proprio dissenso, come stabilito all’art. 411, comma 1- bis c.p.p. Altri casi di archiviazione . La tenuità del fatto. Nel caso in esame la Cassazione afferma sia da applicare il principio di diritto secondo il quale in ipotesi di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 411, comma 1- bis c.p.p. l’opposizione della persona offesa che si limita a illustrare le ragioni del dissenso senza indicare investigazioni suppletive e relativi elementi di prova, non può essere, per tale sola ragione, dichiarata inammissibile, essendo il giudice tenuto alla valutazione delle dette ragioni che, se non inammissibili, determinano la fissazione della udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 409, comma 2, c.p.p. Nel caso in esame, l’ error in procedendo in cui è incorso il Giudice si coglie nell’essere pervenuto ad una pronuncia di archiviazione per tenuità dell’offesa senza aver valutato le ragioni del dissenso espresse dalla parte offesa, costituendo la delibazione di inammissibilità delle stesse un momento preliminare rispetto al provvedimento di archiviazione. Per questo motivo la Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 luglio – 25 ottobre 2017, n. 49046 Presidente Vessichelli – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 novembre 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile, per mancata specifica indicazione dell’oggetto di eventuale integrazione istruttoria, l’opposizione proposta dalla persona offesa, Ditta individuale B.A. , alla richiesta di archiviazione del procedimento promosso nei confronti di C.A. e di C.G. , sottoposti ad indagine in relazione ai delitti di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen., 515 cod. pen. e 473 cod. pen., accertati in omissis , e con contestuale decreto ha disposto l’archiviazione, ritenendo, oltretutto, di particolare tenuità l’offesa arrecata con i fatti loro ascritti. 2. Nell’interesse della persona offesa, il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione, con il quale ha lamentato, articolando un unico motivo, inosservanza di norme processuali - segnatamente quelle di cui agli artt. 409, 410 e 178 lett. c cod. proc. pen. -, rilevando che, a fronte della richiesta di archiviazione formulata in relazione alla ritenuta applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., l’opponente puo’ limitarsi ad esporre le ragioni del proprio dissenso, come stabilito dall’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., senza essere tenuto ad indicare l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, come diversamente stabilito dall’art. 410, comma 1, cod. proc. pen Ha, oltretutto, osservato che i fatti ascritti agli indagati non potevano essere neppure qualificati come tenui, perché espressione di una condotta abituale e poiché connotati da un dolo intenso. 3. Con memoria in data 30 giugno 2017, l’Avv. Paolo Botticini, nella qualità di difensore degli indagati, ha sviluppato argomenti a sostegno delle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. A tenore della norma di cui all’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., la persona sottoposta ad indagini e la persona offesa, nel presentare opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero per la particolare tenuità del fatto, sono tenute ad indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Nel mettere a fuoco la questione sottoposta al presente scrutinio di legittimità, che si riferisce all’atteggiarsi dei poteri del giudice delle indagini preliminari al cospetto di una richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto contrastata dalla persona offesa del reato, questa Corte, evidenziata la diversità tra gli istituti di cui all’art. 408 cod.proc.pen. e di cui all’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., posto che il primo presuppone l’infondatezza della notizia di reato mentre il secondo assume che la condotta oggetto delle indagini, pur integrando gli estremi del fatto tipico, antigiuridico e colpevole, appaia non meritevole di pena Sez. 5, n. 26876 del 10/02/2016, Pjetrushi, Rv. 267261 Sez. 4, n. 8384 del 22/12/2015 - dep. 01/03/2016, Popirlan, Rv. 266227 , ha fissato il principio di diritto secondo il quale il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell’art. 411, comma 1, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l’osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen Sez. 5, n. 36857 del 07/07/2016, Ruggiero, Rv. 268323 . Tanto è stato affermato sul rilievo che le particolarità della detta procedura - che esige che della richiesta di archiviazione sia dato avviso da parte del pubblico ministero alla persona sottoposta ad indagine e a ogni persona offesa rispondono alle caratteristiche tipiche dell’istituto alla decisione positiva sulla sussistenza del fatto-reato che l’indagato ha comunque interesse a contrastare , alla valutazione del danno causato di evidente interesse per qualsiasi persona offesa, e non solo per chi abbia chiesto di essere notiziata dell’eventuale archiviazione . Da cio’ discende quale corollario che è proprio su tali specifici temi che deve svolgersi l’eventuale contraddittorio tra le parti. 2. Nell’approfondire questi contenuti, la Corte regolatrice è pervenuta alla conclusione che, quando si oppone alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, la persona offesa è tenuta ad indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla sussumibilità della condotta nell’ipotesi di cui all’art. 131-bis, cod. pen. e non necessariamente, come invece richiesto dall’art. 410, comma 1, cod. proc. pen. per l’opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, le indagini suppletive e i relativi mezzi di prova, proprio a cagione della diversità tra le due ipotesi di archiviazione e le ragioni poste a sostegno delle stesse Sez. 4, n. 8384 del 22/12/2015 - dep. 01/03/2016, P.O. in proc. Popirlan, Rv. 266227 . Ha, inoltre, precisato che, ricorrendo la situazione indicata, il giudice puo’ disporre l’archiviazione senza fissare l’udienza in camera di consiglio a condizione che argomenti in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’opposizione e, segnatamente, in merito all’omessa indicazione delle ragioni del dissenso della persona offesa rispetto alla richiesta Sez. 6, n. 46277 del 12/10/2016, P.O. in proc. Synyava, Rv. 268269 . A fondamento di questa enunciazione si è posta la considerazione secondo la quale, pur nella diversità dell’oggetto della valutazione preliminare sull’ammissibilità del ricorso nei casi delineati nell’art. 410, comma 1, e nell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., anche in relazione alla disposizione di nuovo conio non possa non valere - stante l’eadem ratio processuale tesa a garantire il contraddittorio fra le parti sul provvedimento di archiviazione - il principio ormai acquisito, secondo il quale il giudice puo’ provvedere de plano sulla richiesta di archiviazione nonostante l’opposizione proposta dal denunciante a condizione che motivi specificamente in ordine alla inammissibilità dell’opposizione, determinandosi, nel difetto tali condizioni, una violazione del contraddittorio censurabile con ricorso per cassazione Sez. 6, n. 46277 del 12/10/2016, P.O. in proc. Synyava, Rv. 268269 negli stessi termini Sez. 5, n. 28242 del 27/04/2017, Martinov, non massimata Sez. 2, n. 18463 del 28/03/2017, Amoruso, non massimata . 3. Dall’esposto inquadramento della speciale procedura di archiviazione prevista dall’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., ritiene il Collegio che il potere del giudice nel delibare l’ammissibilità dell’opposizione presentata avverso la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non possa arrestarsi alla constatazione della mancata indicazione delle ragioni del dissenso, ma debba esplicarsi nella loro valutazione, sotto il profilo della specificità e della concretezza, tali connotazioni ponendosi in termini di effettiva strumentalità dialettica rispetto ai temi affrontati nella richiesta di archiviazione in vista di un reale articolarsi del contraddittorio tra le parti. 4. Sulla scorta di queste argomentazioni puo’, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto In ipotesi di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., la opposizione della persona offesa che si limiti a illustrare le ragioni del dissenso senza indicare investigazioni suppletive e relativi elementi di prova, non puo’ essere, per tale sola ragione, dichiarata inammissibile, essendo il giudice tenuto alla valutazione delle dette ragioni che, se non inammissibili, determinano la fissazione della udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 409 comma 2 cod. proc.pen. . 5. Nel caso al vaglio, l’error in procedendo in cui è incorso il Giudice per le indagini preliminari si coglie nell’essere pervenuto ad una pronuncia di archiviazione per tenuità dell’offesa senza avere valutato le ragioni del dissenso espresse dalla parte offesa, costituendo la delibazione di inammissibilità delle stesse un momento preliminare rispetto al provvedimento di archiviazione. 5. Si impone, dunque, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, che si atterrà alla massima enunciata. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Brescia.