Non autonomamente ricorribile per cassazione il diniego o la revoca della messa alla prova

Va attesa la sentenza, con la quale unitamente impugnare il provvedimento ai sensi dell’art. 586 c.p.p E’ invece autonomamente impugnabile il provvedimento di accoglimento della misura, che sospende il processo minorile, ai sensi dell’art. 28 d.P.R. n. 488/1988.

Così la Cassazione con la sentenza n. 45140/17, depositata il 29 settembre. La vicenda processuale. Ad un imputato minorenne per fatti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ex art. 12 d.lgs. n. 286/1998 veniva revocata la messa alla prova per il tentativo di fuga dalla struttura di comunità per minori ove aveva trovato alloggio. Avverso l’ordinanza di revoca, il difensore proponeva ricorso per Cassazione dogliandosi dell’assenza di una relazione dei servizi sociali minorili di supporto alla richiesta del pubblico ministero e dell’assenza di motivazione del provvedimento, fondato su un solo episodio trasgressivo delle prescrizioni. La Cassazione, preliminarmente, affronta il nodo della diretta impugnabilità presso il Giudice di legittimità dell’ordinanza che dispone il diniego o la revoca della misura, anziché dell’ordinanza di ammissione, expressis verbis impugnabile ai sensi dell’art. 28, comma 5, d.P.R. n. 488/1988 – codice del processo penale minorile -. La messa alla prova, gli esiti. Decorso il termine di messa alla prova, il reato si estingue, altrimenti prosegue allo stato in cui era stato sospeso, previa ordinanza di revoca, da disporsi nel contraddittorio fra le parti. Non impugnabile autonomamente per Cassazione la revoca/diniego di messa alla prova dell’imputato minorenne. Il confronto con la messa alla prova per adulti. La Cassazione in commento deduce la valenza generale dell’art. 586 c.p.p., che prevede che l’impugnazione delle ordinanze è consentita solo con la sentenza che decide, salve espresse disposizioni contrarie. In particolare, nel procedimento ordinario di messa alla prova per adulti ex art. 464- octies c.p.p. è prevista l’impugnabilità per Cassazione dell’ordinanza che decide sulla misura per soli motivi di violazione di legge e sol dal momento in cui l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva – in quanto non impugnata – il processo riprende il suo corso. In via chiarificatrice, le Sezioni Unite hanno poi specificato che l’impugnabilità per Cassazione va limitata ai soli provvedimenti ammissivi della misura. Prevale l’interpretazione letterale dell’art. 28 d.P.R. n. 488. Le ragioni. In egual modo, ai sensi dell’art. 28 d.P.R. cit., è immediatamente impugnabile per Cassazione il solo provvedimento ammissivo della misura, residuando per quelli di diniego e revoca la via ex art. 586 c.p.p. e dunque l’impugnazione assieme alla sentenza che definisce il giudizio. Accanto ad una interpretazione letterale dell’art. 28 cit. soccorrono più sostegni logici. In primis l’eventuale accoglimento dell’impugnazione avverso la sola revoca della misura potrebbe originare un conflitto con il deciso della sentenza, il cui processo si sia già esaurito. In secundis le ragioni della revoca appaiono meglio sindacabili dal giudice della cognizione di secondo grado che decide sull’ordinanza e sulla sentenza ai sensi dell’art. 586 cit., dalla giurisprudenza ritenuto legittimato a pronunciarsi sulla misura e sulla sospensione del processo minorile qualora ravvisi una deficitaria trattazione dei motivi sulla messa alla prova in sede di giudizio di primo grado.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 26 – 29 settembre 2017, n. 45140 Presidente Cortese – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 9 novembre 2016 il G.u.p. presso il Tribunale per i minorenni di Messina revocava nei confronti dell’imputato E.M.Y.I. , sottoposto a procedimento penale per reati di concorso nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, l’ordinanza di sospensione del processo e di messa alla prova a ragione della constatata violazione delle modalità dell’esperimento per essersi egli allontanato dalla Comunità per minori presso la quale era alloggiato ed essere stato rintracciato in prossimità del confine nazionale con la Francia pertanto, procedendo nelle forme del rito abbreviato, già ammesso, lo condannava alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 2.290.000 di multa. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato avverso la predetta ordinanza, il quale articola i seguenti motivi a inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 28, comma 5, d.P.R. n. 448/1988 e dell’art. 27, comma 5, D.Lgs. n. 272/1989 la prima disposizione prevede la revoca della messa alla prova e della sospensione del processo soltanto a fronte di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte ed il provvedimento equivale a riconoscimento dell’esito negativo dell’esperimento, in sé non ripetibile e comportante la prosecuzione del procedimento. Nel caso di specie, la richiesta di revoca è stata formulata di iniziativa dal p.m. senza attendere la proposta dei servizi sociali minorili in violazione dell’art. 27, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. e la relativa relazione è pervenuta, in quanto prodotta dal p.m., soltanto durante la celebrazione dell’udienza del 9/11/2016 con grave violazione del contraddittorio, ma in ogni caso priva della proposta di revoca. Pertanto, tale provvedimento è stato adottato nell’assenza di presupposti di legge, poiché l’imputato risulta aver commesso una sola grave violazione, consistita nell’allontanamento dalla sede della comunità. b Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, laddove l’ordinanza omette di prendere in esame la relazione dei servizi minorili e motivare sul punto nella relazione in allegato vi era la segnalazione proveniente dalla Questura di Taranto riguardante il collocamento dell’imputato in una comunità disponibile alla prosecuzione della messa alla prova e l’illustrazione dell’andamento positivo dell’esperimento, che non sono stati tenuti in alcuna considerazione. Il G.u.p. nella sua succinta motivazione non ha nemmeno verificato, contrariamente ai principi regolatori dell’istituto della messa alla prova, il pentimento per l’accaduto del minore e la sua rinnovata adesione alle prescrizioni impartite con la messa alla prova, né tanto meno la possibilità della prosecuzione del progetto, pur evidenziata dai servizi sociali. Ha dunque omesso di motivare, con argomenti logici e non contraddittori, la ritenuta valutazione di incompatibilità della violazione con il beneficio concesso senza peraltro avere richiesto ulteriori informazioni sull’accaduto. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Piero Gaeta, ha chiesto disporsi l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, condividendo i motivi di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché proposto contro provvedimento non impugnabile con tale mezzo. 1.Va premesso che l’imputato minore di età ricorrente, -sottoposto dapprima a custodia cautelare e poi alla misura del collocamento in comunità e tratto a giudizio col rito immediato-, dopo essere stato ammesso al giudizio abbreviato, aveva ottenuto di sperimentare la messa alla prova con contestuale sospensione per la durata di anni uno del procedimento penale in corso di celebrazione a suo carico. Nel corso di tale esperimento si era arbitrariamente allontanato dalla sede della comunità, ragione per la quale il p.m. aveva chiesto la revoca del beneficio ed il G.u.p. aveva fissato l’udienza camerale per l’assunzione di tale decisione per la data del 9/11/2016. Successivamente la Questura di Taranto aveva riferito al Tribunale per i minorenni di Messina che il minore era stato rintracciato al confine con la Francia e condotto, dapprima al centro di identificazione ed espulsione di Taranto, quindi presso una comunità avente sempre sede in quella città. 1.1 Assume la difesa che il provvedimento di revoca sarebbe affetto da plurimi profili di illegittimità, sia quanto al procedimento che aveva condotto all’assunzione della decisione, perché sollecitata dal p.m. senza che la relativa proposta provenisse dagli operatori dei servizi sociali, la cui relazione, priva della proposta, era stata acquisita agli atti soltanto durante la celebrazione dell’udienza, sia in ordine alla decisione perché adottata in contrasto con la previsione normativa di riferimento. Si tratta però di verificare se sia consentita l’impugnazione mediante ricorso per cassazione dell’ordinanza di revoca della messa alla prova, che sia seguita dalla immediata prosecuzione e definizione del processo con la sentenza di condanna in primo grado all’esito di giudizio abbreviato. 1.2 In linea generale, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., quando non è diversamente stabilito, le ordinanze emesse nel corso del dibattimento o degli atti preliminari possono essere impugnate, a pena di inammissibilità, solo unitamente alla sentenza, e, in caso di proposizione, entrambe le impugnazioni sono valutate congiuntamente dal giudice che ne è investito. L’art. 28, comma 5, del d.P.R. n. 488 del 1988 non contiene una specifica disciplina in deroga alla richiamata regola generale. 1.3 Per quanto attiene alla regolamentazione del processo minorile, le disposizioni del d.P.R. n. 488 del 1988, art. 28, delineano il procedimento di messa alla prova con la previsione ai commi primo e secondo dell’ammissione all’istituto con sospensione del processo e delle modalità dell’affidamento del minore ai servizi minorili per la conduzione dell’attività di osservazione e trattamento, al terzo comma della facoltà di proporre ricorso per cassazione da parte del p.m., dell’imputato e del difensore avverso l’ordinanza di sospensione, al quinto comma della revoca del provvedimento ammissivo. Il successivo art. 29 stesso testo normativo contempla diversi possibili esiti conclusivi dell’esperimento in caso di esito positivo, che venga dichiarata con sentenza l’estinzione del reato, pronuncia che può intervenire in diverse fasi processuali, ossia all’udienza preliminare secondo l’art. 32, comma 1, oppure al dibattimento ai sensi dell’art. 33 in caso di risultato negativo, che venga ripreso il corso del processo dal punto da cui è stato interrotto con la disposta sua sospensione, come si evince agevolmente dall’uso dell’avverbio altrimenti a significare tale sviluppo procedurale alternativo all’estinzione del reato. Come già detto, l’art. 28 prevede espressamente la revoca del beneficio, da disporre in un momento anticipato rispetto all’integrale attuazione della sperimentazione in presenza delle condizioni di cui al quinto comma e nel contraddittorio tra le parti, provvedimento che, come in caso di risultato negativo, determina il proseguimento del processo dal momento e dalla fase in cui era stato sospeso, cosa verificatasi appunto anche nel caso in esame. Deve constatarsi che nella disciplina del processo minorile manca una esplicita disposizione che regoli il regime di impugnazione dell’ordinanza di revoca della messa alla prova, non contenuta negli artt. 28 e 29 del d.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988. Al contrario, nel procedimento ordinario di messa alla prova dei soggetti adulti, l’art. 464 octies cod. proc. pen., che delinea il procedimento di revoca del beneficio, prevede che la relativa decisione sia adottata dal giudice d’ufficio e che contro di essa sia proponibile il ricorso per cassazione per il solo motivo di violazione di legge al quarto comma introduce una disposizione finale e coerente con la premessa impugnabilità della decisione di revoca, secondo la quale il processo già sospeso può riprendere il suo iter soltanto quando l’ordinanza di revoca sia divenuta definitiva, ovvero per mancato esperimento dell’impugnazione o per l’infruttuosa sua proposizione. Analoga disposizione è assente nel d.P.R. n. 448/1988, che prevede l’immediata ripresa del processo una volta venuta meno l’ordinanza di ammissione alla messa alla prova, senza esigere che la revoca sia divenuta irrevocabile. Ebbene, la formulazione testuale dell’art. 28, la limitazione dell’esperibilità del ricorso per cassazione soltanto per contestare il provvedimento di ammissione ed il raffronto sistematico tra le due discipline, dettate rispettivamente per il processo a carico di minori e per quello nei confronti di maggiori di età, che pure presentano molteplici profili di comunanza, induce a ritenere che nel primo, tanto il provvedimento che dia conto dell’esito negativo della prova, quanto quello di revoca, che in sostanza anticipa la medesima decisione rispetto al momento di conclusione della prova stessa, non siano autonomamente ed immediatamente impugnabili col ricorso per cassazione tali ordinanze restano soggette alla regola generale sulle impugnazioni dettata dall’art. 586 cod. proc. pen. e sono contestabili con i rimedi previsti per la sentenza che abbia concluso il procedimento nel grado e soltanto unitamente ad essa. 1.4 Argomenti a sostegno delle conclusioni così raggiunte possono trarsi dalla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, riguardante il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova di cui agli artt. 464 bis e ss. cod. proc. pen., in ordine al quale hanno affermato che esso non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova e non anche al provvedimento di rigetto della domanda Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, rv. 267237 . Con tale pronuncia si è data soluzione al contrasto emerso nella giurisprudenza di questa Corte ed esaminando in parallelo l’istituto della messa alla prova dei minori, ha riconosciuto come opzione esegetica corretta e fedelmente aderente alla lettera della norma quella che circoscrive l’impugnabilità con ricorso per cassazione in via diretta e autonoma al solo provvedimento ammissivo e la esclude per l’ordinanza di rigetto, contestabile soltanto unitamente alla sentenza, secondo la regola generale fissata dall’art. 586 cod. proc. pen. sez. 4, n. 34169 del 13/08/2003, Tenerelli, rv. 225953 sez. 1, n. 10962 del 08/07/1999, Cherchi, rv. 214373 sez. 1, n. 2429 del 24/04/1995, Zagarella, rv. 201298 sez. 1, n. 4518 del 22/03/1995, Biasco, rv. 201137 sez. 1, n. 3107 del 30/06/1992, Franzè, rv. 192165 sez. 1, n. 629 del 09/03/1990, Pizzata, rv. 184152 . Del resto la soluzione opposta che consentisse di investire l’ordinanza di revoca di immediata impugnazione comporterebbe esiti processualmente irrazionali, poiché un’eventuale accoglimento con annullamento del provvedimento di revoca non potrebbe comunque incidere sul corso del giudizio di primo grado, già esaurito e deciso con sentenza che resterebbe insensibile a tale decisione. Inoltre, anche la gamma di motivi deducibili avverso tale ordinanza sarebbe fortemente limitato, non potendosi lamentare vizi attinenti alla valutazione delle condizioni della revoca ed alla gravità delle infrazioni commesse dall’imputato sottoposto, più propriamente da devolvere alla cognizione del giudice di merito di secondo grado la soluzione qui propugnata, invece, assicura l’accesso ad un rimedio che consente la possibilità di rimuovere la statuizione sfavorevole attraverso la sua revisione nell’ambito dei motivi proposti. Né va tralasciato che la giurisprudenza, pur individuando nel primo grado del giudizio la fase processuale in cui più opportunamente è praticabile ed è auspicabile la messa alla prova dei minori, perché funzionale ad impedire al massimo il contatto tra minore e sistema giudiziario penale, ammette che l’istituto possa trovare attuazione anche nel grado di appello quando, nell’ambito del riesame della decisione del giudice di primo grado, si riscontri l’omessa l’indagine sulla personalità del minore o l’ingiustificato rigetto della richiesta sez. 2, n. 35937 del 21/05/2009, S.I. rv. 245592 sez. 5, n. 21181 del 09/05/2006, Rizzi, rv. 234206 sez. 2, n. 7848 del 02/06/1992, Ottavi, rv. 191014 sez. 1, n. 8472, del 28/05/1991, Suppa, rv. 188064 . Va dunque formulato il seguente principio di diritto Non è consentito proporre ricorso per cassazione diretto avverso l’ordinanza che, ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 448/88, comma 5, ha disposto la revoca del provvedimento di ammissione dell’imputato minorenne alla messa alla prova e di sospensione del processo a causa della trasgressione prescrizioni imposte, che può essere impugnata soltanto unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio nel grado . Per le considerazioni svolte, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Stante la qualità di minore del proponente, lo stesso resta esente dalla condanna al pagamento delle spese processuali e dal versamento di la sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 cod. proc. pen., conseguente alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 D. Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.