Minorenne sottratta ai genitori per atti sessuali: nessuna attenuante per Casanova

L'attenuante speciale di cui all'art. 609 -quater , comma 4, c.p. deve riconoscersi in caso di lieve compromissione della libertà sessuale. Ai fini della valutazione di cui sopra, la fattispecie deve essere scrutinata nella sua globalità

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 43458/17, depositata il 21 settembre. Il caso. La Corte d'Appello di Catania, in sede di giudizio abbreviato, confermando la statuizione del GIP, condannava un imputato per i reati di cui agli artt. 609 -quater atti sessuali con minore di anni quattordici e 574, 61, numero 2, c.p. sottrazione di minore . Al condannato veniva rimproverato di aver compiuto atti sessuali con una minore di anni quattordici, dopo averla trattenuta senza il consenso degli esercenti la potestà genitoriale. La pronuncia veniva annullata dalla terza sezione della Cassazione, per il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 609 -quater , comma 4, c.p La Corte territoriale, in sede di rinvio, confermava la sentenza di merito di primo grado e l'interessato ricorreva per cassazione, lamentando violazione di legge per mancata osservanza del principio di diritto indicato dalla Corte di legittimità in sede di annullamento. Le indicazioni della Corte di legittimità. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Gli Ermellini hanno ricordato come, in sede di annullamento, la Corte di legittimità avesse delineato i parametri per il riconoscimento dell'attenuante, specificandone la sussistenza in caso di lieve compromissione della libertà sessuale ed evidenziando la necessità di valutare il fatto nella sua interezza. Il Collegio ha, poi, precisato che, per la valutazione di cui sopra, è necessario attenersi agli indici di cui al primo comma dell'art. 133 c.p L'attenuante, infatti, riguarda la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato e gli elementi rilevanti sono la qualità dell'atto posto in essere, la coartazione esercitata sulla vittima e le sue condizioni fisiche e mentali, la compressione esercitata e il danno subito dalla parte offesa. . e la valutazione del giudice di merito. Il Collegio ha ripercorso l'iter motivazionale che ha condotto il giudice di merito a negare la sussistenza della circostanza attenuante. Il Giudice ha valutato la notevole differenza di età dei soggetti coinvolti, la breve frequentazione intercorsa tra i due e la giovane beta della ragazza, la condotta di sottrazione della minore posta in essere dall'imputato, i risultati delle indagini del RIS sugli atti invasivi della sfera sessuale. A parere della Corte, le motivazioni del giudice di merito attestano la corretta applicazione dei criteri indicati dal Supremo Collegio e, per le ragioni sopra esposte, ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 maggio – 21 settembre 2017, n. 43458 Presidente Blaiotta – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 31/1/2014 la Corte di Appello di Catania, in sede di giudizio abbreviato, confermava la pronuncia di colpevolezza con la quale il G.i.p. aveva condannato G.S. alla pena di anni tre di reclusione per i delitti di cui all’articolo 609 quater codice penale per aver compiuto atti sessuali con R.S.C. , minore degli anni quattordici nonché per il reato previsto dagli articoli 574, 61, n. 2, codice penale, per sottrazione della predetta minore avvenuta nella notte tra l’ omissis , avendola trattenuta senza il consenso degli esercenti la potestà genitoriale al fine di commettere gli abusi sessuali. 2. In data 27/10/2015 la terza sezione della Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’omesso riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità ed al trattamento sanzionatorio rigettava il ricorso nel resto. Osservava la Corte di legittimità che, per negare l’applicazione della diminuente, la Corte d’appello aveva affermato che le analisi chimiche della biancheria intima della vittima, compiute dal reparto di investigazioni scientifiche dei Carabinieri avevano consentito di riscontrare il genotipo in una miscela atletica di saliva di tipo misto, maschile e femminile, indicativo del compimento di atti sessuali che non potevano farsi rientrare in una ipotesi di minore gravità. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte territoriale non si era attenuta al principio di diritto più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale, in tema di atti sessuali con minorenne, l’attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater, quarto comma, cod. pen., non può essere esclusa sulla scorta della valutazione dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa età della vittima e atto sessuale , essendo, invece, necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto idonee ad incidere in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato Sez. 3, n. 45179 del 15/10/2013, L., Rv. 257626 . In particolare, la corte di merito, nel respingere la richiesta dell’attenuante, aveva focalizzato la propria attenzione solo sull’atto sessuale, avendo stimato che vi fosse stato un quid pluris rispetto ai soli baci e carezze scambiate tra il ricorrente e la persona offesa, ritenendo tale fatto incompatibile con l’invocata circostanza, senza considerare e valutare gli ulteriori e attenuativi aspetti della vicenda prospettati dalla difesa, quali il l’esistenza di un rapporto amoroso e l’assenza di costrizione fisica. 3. Con sentenza del 24/6/2016 la Corte di Appello di Catania, giudicando in sede di rinvio, confermava la pronuncia di primo grado di diniego dell’attenuante, ma riduceva la pena ad anni due e mesi otto di reclusione. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando la violazione di legge per non avere il giudice di rinvio rispettato il principio di diritto indicato dalla cassazione in sede di annullamento. Ancora una volta, infatti, il diniego era stato basato sulla valutazione della età della minore e su un presunto atto sessuale di cui non vi era prova in atti. Infatti nulla in tal senso provava la presenza di tracce di saliva sulle mutandine della ragazza, considerato che quest’ultima aveva negato di avere avuto rapporti sessuali con l’imputato. Inoltre nessuna lesione della libertà della persona offesa vi era stata, considerato che si era allontanata da casa spontaneamente. Infine, la compromissione del suo percorso formativo era una affermazione meramente apodittica. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che questa Corte, nel rigettare il ricorso, ha confermato la sussistenza della responsabilità dell’imputato, limitando l’annullamento al solo punto concernente l’attenuante della minore gravità ed il conseguente trattamento sanzionatorio. Ne consegue che non possono essere mosse censure alla ricostruzione del fatto, anche con riferimento alla consumazione di atti sessuali, in quanto le doglianze sul punto sono coperte dal giudicato ed in ogni caso esprimono solo un dissenso di merito rispetto ad una ricostruzione della vicenda conforme in primo e secondo grado di giudizio di merito che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo. Ciò detto, questa Corte di legittimità, nel disporre l’annullamento con rinvio, ha precisato i parametri secondo i quali valutare la presenza o meno dell’attenuante, ricordando che la minore gravità del fatto può ravvisarsi in presenza di una più lieve compromissione della libertà sessuale della vittima e dello sviluppo del minore, resta fermo che deve farsi riferimento al fatto nella sua globalità Sez. 3, n. 965 del 26/11/2014, dep. 13/01/2015, N., Rv. 261635 con la precisazione che, nell’utilizzare i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ai fini del riconoscimento dell’attenuante speciale in parola , si deve avere riguardo solo agli elementi di cui al primo comma in quanto, quelli del secondo comma, possono essere impiegati solo per la commisurazione complessiva della pena Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, C., Rv. 260289 . Invero, poiché l’attenuante in parola non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato, assumono particolare importanza la qualità dell’atto compiuto più che la quantità di violenza fisica, se del caso esercitata , il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di quest’ultima, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età , l’entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015, G., Rv. 263516 . 3. La Corte di merito, in sede di giudizio di rinvio, nel negare la sussistenza dell’ipotesi attenuata, ha evidenziato - la rilevante disparità di età tra l’imputato e la vittima, 33 anni il primo, 13 anni e 4 mesi la seconda - che il preteso innamoramento, dopo solo un mese di conoscenza, era viziato dalla giovane età della ragazza - la condotta sulla minore era stata accompagnata dalla sottrazione ai genitori, essendo esplicito il dissenso di costoro al loro rapporto - dalle indagini del RIS di Messina era emerso che i rapporti erano stati invasivi della sfera sessuale. Ne ha dedotto il giudice di appello che erano stati provocati gravi danni al percorso educativo e di maturazione della minore, così negando l’applicazione del quarto comma dell’art. 609 quater. 4. Ritiene questa Corte che la decisione del giudice di merito non merita censura in ragione della coerenza della motivazione e della corretta applicazione dei principi di diritto fissati in sede di rinvio. Invero la rilevante distanza di età tra la vittima 13 e 4 mesi e dell’imputato 33 anni , connota il rapporto tra costoro intrattenuto caratterizzato dalla consumazione di atti invasivi della sfera sessuale di estrema innaturalità, con idoneità del fatto a compromettere il percorso formativo della personalità della minore nella percezione del ruolo delle persone adulte. Ciò è tanto più grave considerato che, come evidenziato dalla Corte distrettuale, l’imputato con il suo comportamento ha indotto la giovane S.C. a contrapporsi ai genitori, determinando un evidente squilibrio e compromissione dello sviluppo formativo della minore. Si desume da ciò la correttezza della decisione del giudice di merito che ha riconosciuto l’assenza dei connotati della minore gravità del fatto. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone l’oscuramento dei dati personali.