“Dovevo buttare l’immondizia”: giustificazione tardiva per l’uomo ai domiciliari

Definitiva la condanna a otto mesi di reclusione. Per i giudici è decisivo il fatto che la persona sia stata trovata illegittimamente fuori dalla propria abitazione. Sospetto, perché prospettato solo in giudizio, il riferimento alla necessità di buttare i rifiuti.

Beccato in strada, incurante degli arresti domiciliari cui è sottoposto. Inevitabile la condanna per evasione. Respinta l’obiezione difensiva secondo cui l’uomo si era allontanato dalla propria abitazione solo per buttare l’immondizia Cassazione, sentenza n. 41198/17, sez. VI Penale, depositata oggi . Espediente. La linea di pensiero adottata prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello viene ora condivisa e fatta propria anche dalla Cassazione il comportamento tenuto dalla persona, uscita in strada nonostante i ‘domiciliari’, va valutato come evasione in piena regola. Definitiva, di conseguenza, la condanna a otto mesi di reclusione . Per i giudici è inequivocabile la condotta contestata, consistita nell’ allontanamento senza autorizzazione dalla propria abitazione . E l’affermazione, fatta dal legale, che l’essere uscito di casa era finalizzato solo a buttare la spazzatura ? Per i magistrati ci si trova di fronte a un chiaro espediente difensivo . A testimoniarlo, a loro parere, è il fatto che al momento dell’intervento della polizia giudiziaria l’uomo non ha prospettato alcuna giustificazione . Sospetto e inutile, proprio perché prospettato solo in giudizio, il riferimento alla necessità di disfarsi dell’immondizia .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 25 maggio – 8 settembre 2017, n. 41198 Presidente Conti – Relatore Fidelbo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del 10 dicembre 2013 con cui il Tribunale della stessa città, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato Lu. Ma. alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., perché, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, si allontanava senza autorizzazione dalla sua abitazione. 2. L'avvocato An. Pa., nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale, invocando l'art. 49 cod. pen. ovvero la particolare tenuità del fatto, in quanto l'essere uscito di casa solo per buttare la spazzatura è condotta priva di offensività rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e, comunque, costituisce un comportamento che può essere ricompreso nell'ambito della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo fa valere, agli stessi fini, il vizio di motivazione per non aver risposto adeguatamente al motivo dedotto nell'atto di appello relativo all'applicazione delle due norme invocate. 2.3. Con il terzo motivo lamenta l'avvenuta applicazione della recidiva, di cui si chiede l'esclusione, riconoscendo le attenuanti generiche nella loro massima estensione. 3. Il ricorso è infondato. 3.1. Quanto ai primi due motivi, si rileva che la Corte d'appello ha ritenuto che non sia stata offerta alcuna seria dimostrazione che l'allontanamento dell'imputato dalla propria abitazione è stato determinato dalla necessità di buttare l'immondizia , evidenziando come al momento dell'intervento della polizia giudiziaria l'imputato non abbia prospettato alcuna giustificazione, sicché il riferimento alla necessità di disfarsi dell'immondizia finisce per essere considerato un espediente difensivo. Si tratta di una motivazione che appare logica e coerente con le evidenze processuali, con la conseguenza che devono ritenersi superati i primi due motivi con cui si invoca l'applicazione dell'art. 49 cod. pen. ovvero dell'art. 131-bis cod. pen., anche sotto il profilo dell'omessa motivazione. 3.2. Infondato è anche il terzo motivo, avendo la sentenza motivato in punto di trattamento sanzionatorio e, in particolare, in relazione alla ritenuta recidiva. 4. All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.