Visita al fratello detenuto, beccata in possesso di hashish: possibile una condanna lieve

Nessun dubbio sulla illiceità della condotta tenuta da una ragazza. Ella non ha dimostrato un proprio stato di dipendenza né ha giustificato la necessità di portar con sé la sostanza in quel determinato contesto. Resta però in piedi l’ipotesi della lieve entità”, non essendo sufficiente il richiamo alla cessione a terza persone.

Azzardata la scelta di portarsi appresso quasi 50 grammi di hashish, soprattutto considerando che la persona fermata stava andando a fare visita al fratello in carcere. Consequenziale la condanna per detenzione a fini di spaccio. Resta però in piedi l’ipotesi della lieve entità” del fatto Cassazione, sentenza n. 39434/17, sez. VI Penale, depositata il 25 agosto 2017 . Condotta. Sotto accusa una ragazza, beccata ad avere con sé 47,53 grammi di hashish mentre si recava a fare visita al fratello detenuto . Per i giudici, prima in Tribunale e in Appello, è logico parlare di detenzione illecita a fini di spaccio . Conseguente quindi la pronuncia di condanna. In aggiunta viene anche respinta l’obiezione difensiva finalizzata ad ottenere il riconoscimento almeno della lieve entità . Quest’ultimo punto viene messo in discussione dai Giudici della Cassazione, i quali definiscono eccentrica la considerazione svolta in secondo grado, laddove è stata esclusa la lieve entità richiamando la finalità di cessione dell’hashish in possesso della ragazza, e annotano che la cessione a terze persone è notoriamente non tipica della fattispecie più grave . Necessario quindi un ulteriore giudizio in Appello per valutare l’ipotesi della lieve entità . Nessun dubbio, invece, sulla detenzione a fini di spaccio . Per i magistrati del ‘Palazzaccio’ è significativo il riferimento alla mancata dimostrazione della dipendenza ai fini della verifica dell’uso personale , ma decisive sono le circostanze dell’azione compiuta dalla ragazza che teneva con sé un quantitativo elevato di sostanza stupefacente nell’attesa di far visita al fratello presso la struttura carceraria e non ha certificato in alcun modo la necessità di una detenzione personale di quella entità in quel contesto .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 luglio – 25 agosto 2017, n. 39434 Presidente Conti – Relatore Petruzzellis Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 14/07/2016, ha confermato l'affermazione di responsabilità di Al. Po. pronunciata dal Tribunale di Roma il 18/12/2015, in relazione all'imputazione di cui all'art. 73 D.P.R. 9/10/1990 n 309 attinente alla detenzione di gr. 47, 53 di hashish, trovati in suo possesso mentre si recava a visita del fratello detenuto nel carcere di Regina Coeli. 2. Con il ricorso proposto dalla difesa di Po. si deduce mancanza di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità ed all'esclusione dell'uso personale della sostanza, fondata sulla mancata dimostrazione di uno stato di tossicodipendenza che non ha sostegno logico, posto che la sostanza detenuta non crea dipendenza, ed il suo uso non può essere documentato. Si osserva inoltre che la destinazione allo spaccio è stata desunta dalla quantità della sostanza, malgrado la mancanza degli altri indicatori, pacificamente ritenuti necessari al fine di dimostrare tale finalità. Si eccepisce inoltre vizio di motivazione con riferimento all'applicata recidiva, in relazione alla quale è stata evidenziata solo la presenza di precedenti, non la ravvisata manifestazione di una maggiore pericolosità, oltre che, conseguentemente, la immotivata mancata riduzione della pena. 3. Con memoria depositata nei termini si insiste per la qualificazione ai sensi del comma 5 della disposizione incriminatrice, esclusa sulla base della destinazione allo spaccio della sostanza, con motivazione priva di sostegno logico. Si reiterano le censure in merito all'accertamento della recidiva ed alla misura della pena. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. In particolare la sentenza non appare meritevole di censure con riferimento all'accertamento della illegittimità della condotta, poiché, al di là del riferimento alla mancata dimostrazione della dipendenza ai fini della verifica dell'uso personale, le circostanze dell'azione, unitamente all'entità della sostanza rinvenuta in possesso dell'interessata, che ne teneva con sé un quantitativo elevato nell'attesa di far visita al fratello presso la struttura carceraria, in mancanza di una specifica allegazione sulla necessità di una detenzione personale di quella entità in quel contesto, risulta giustificare ampiamente la decisione di rigetto della prospettazione difensiva, sulla base di quanto emerge dalla complessiva valutazione svolta dal giudice di merito sul punto. 3. A diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. Come è noto l'inquadramento nella fattispecie meno grave esige che la condotta possa indentificarsi come di lieve entità in applicazione dei parametri oggettivi elencati dalla legge rispetto a tale analisi risulta del tutto eccentrica la considerazione svolta in sentenza, che esclude il sollecitato inquadramento con richiamo alla finalità di cessione, attività notoriamente non tipica della fattispecie più grave. L'utilizzazione di tale erroneo parametro valutativo, nonché la mancata valorizzazione in sentenza di ulteriori elementi che possano, attraverso diversa considerazione dei fatti, giustificare la decisione, impongono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente a tale profilo, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, per nuovo giudizio sul punto. 3. Le censure inerenti alla pericolosità, connesse all'applicazione della recidiva, nonché le altre contestazioni sulla pena, non possono che seguire alla verifica inerente alla fattispecie applicabile, in quanto inesorabilmente connesse alla gravità dei fatti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 T.U. stup. e rinvia per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.