Hashish e cocaina in strada: vacilla l’ipotesi dello spaccio

Rimessa in discussione la solidità dell’accusa e di conseguenza l’applicazione degli arresti domiciliari. L’uomo è stato fermato dalla polizia, che ha rinvenuto quasi 100 grammi di marijuana e un grammo di cocaina. Il suo atteggiamento guardingo e il dato quantitativo però non sono sufficienti per escludere che la droga fosse destinata ad un uso personale.

Beccato ad andare in giro con quasi 100 grammi di hashish e un grammo di cocaina. Il mero dato quantitativo dello stupefacente rinvenuto dalla polizia non è però sufficiente per parlare di spaccio di droga. A rischio di conseguenza anche la misura cautelare adottata dal GIP e confermata in Tribunale, cioè gli arresti domiciliari Cassazione, sentenza n. 35965, sez. VI Penale, depositata il 20 luglio 2017 . Prova. Di fronte ai giudici della Cassazione il difensore del giovane finito sotto accusa spiega che il solo dato ponderale non può automaticamente far escludere l’ipotesi di un uso personale della droga rinvenuta dagli agenti. E a corredo di questa visione il legale richiama il fatto che non è stata osservata un’attività di spaccio né sono stati rilevati strumenti bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi funzionali alla vendita della droga. Queste obiezioni sono corrette, a parere dei magistrati del ‘Palazzaccio’. Soprattutto perché è l’accusa che deve fornire la prova, in sede di giudizio, o i gravi indizi di colpevolezza, nel richiedere una misura cautelare che la detenzione dello stupefacente sia finalizzata a un uso diverso da quello personale . E invece, in questa vicenda, ci si è limitati a richiamare dati non significativi, secondo i giudici, cioè la quantità dell’hashish e l’eterogeneità della droga detenuta per strada l’atteggiamento guardingo alla vista della polizia l’assenza di significati redditi per l’uomo e infine la mancanza di certezze sulla sua presunta condizione di tossicodipendente o almeno di assuntore di sostanze stupefacenti . Tutti questi elementi, concludono i giudici, neanche visti assieme possono essere ritenuti gravemente indicativi di un uso non personale della droga rinvenuta dagli agenti.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 28 giugno – 20 luglio 2017, n. 35965 Presidente Ippolito – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto l'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 1. Con ordinanza del 28/03/2017 il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha applicato a Gi. Ca. la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione ex art. 284, comma 2, cod. proc. pen. per il reato ex art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 detenzione a fini di spaccio di gr. 98,5 di hashish e 1 grammo di cocaina . 2. Nel ricorso di Ca. si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo a violazione di legge, non potendo il solo dato ponderale fondare una presunzioni assoluta di uso non personale e non essendo stata nella fattispecie osservata una attività di spaccio o rilevato il possesso di strumenti bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi funzionali allo spaccio mentre il suo reddito di rivenditore di frutta gli consentiva l'acquisto della droga detenuta b violazione dell'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere erroneamente negato la sospensione condizionale della pena nonostante l'incensuratezza del ricorrente e la sussumibilità della condotta sotto in considerazione del fatto che dal peso lordo di gr. 98, 5 di hashish è ricavabile un più ridotto principio attivo. Considerato in diritto Nel sistema della normativa in materia D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modifiche non è la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente che costituisce causa di non punibilità, ma, al contrario, è la destinazione della sostanza allo smercio elemento costitutivo del reato di illecita detenzione. Pertanto, non sta alla difesa dimostrare la destinazione all'uso personale della droga detenuta, ma è l'accusa che, secondo i principi generali, deve fornire la prova, in sede di giudizio, o i gravi indizi di colpevolezza, nel richiedere una misura cautelare, della detenzione della droga per un uso diverso da quello personale Sez. 6, n. 19047 del 10/01/2013, Rv. 255165 Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Rv. 241468 . L'ordinanza impugnata è sul punto sostanzialmente apodittica nel ritenere elementi che, nel loro insieme, valutati gli uni alla luce degli altri, appaiono fortemente indicativi di una detenzione di droga finalizzata allo spaccio la quantità dell'hashish e la eterogeneità della droga detenuta per strada assumendo che una scorta per uso personale dovrebbe sempre essere custodita in casa , l'atteggiamento guardingo dell'indagato alla vista della Polizia giudiziaria, l'assenza di suoi significativi redditi ha dichiarato di lavorare come venditore ambulante , il fatto che Ca. al di là di sue mere labiali asserzioni -non risulti essere tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti . Trattasi, infatti, di dati che neanche nel loro complesso risultano gravemente indicativi di un uso non personale, tanto più se giudicati di valore indiziario senza sviluppare argomentazioni atte a contrastare le deduzioni difensive poste a sostegno del primo motivo del ricorso in esame. Pertanto, il ricorso è fondato e dall'accoglimento del suo primo motivo deriva l'irrilevanza del secondo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo per nuovo esame.