Musica ad alto volume e clienti chiacchieroni: condannato il titolare del bar

Il proprietario del locale è stato sanzionato con 200 euro di ammenda. Inequivocabili i racconti fatti da alcuni residenti, costretti addirittura ad uscire di casa per sperare di trovare un po’ di pace.

Musica ad alto volume e clienti dediti a un continuo chiacchiericcio. Legittima la condanna per il titolare del locale pubblico – un bar – l’eccessiva rumorosità ha addirittura costretto alcuni residenti a uscire di casa per trovare pace Cassazione, sentenza n. 35175, sez. III Penale, depositata il 18 luglio 2017 . Orecchie. A dare il ‘la’ alla vicenda sono state le reiterate proteste di alcuni cittadini che, abitando nelle vicinanze del bar, hanno dovuto spesso tapparsi letteralmente le orecchie. Ciò perché, secondo l’accusa, nel locale si è abusato degli strumenti sonori a disposizione, e a rendere la situazione ancora più delicata hanno provveduto gli schiamazzi e il forte vociare dei clienti, non fermati dal proprietario del bar. Le numerose testimonianze – incluse quelle di alcuni carabinieri che avevano effettuato dei sopralluoghi – sono sufficienti per spingere i giudici del Tribunale a pronunciare una sentenza di condanna per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persona . Il proprietario del locale, comunque, se la cava con 200 euro di ammenda . Tollerabilità. Ora la decisione del Tribunale viene resa definitiva dalla Cassazione, che respinge tutte le obiezioni mosse dal legale del titolare del bar. Irrilevante viene ritenuta la mancata effettuazione di una misurazione tecnica per valutare il rumore e l’ipotetico superamento della soglia di tollerabilità . Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, sono inequivocabili i racconti fatti da diversi testimoni, corroborati da esposti e diffide firmati dai cittadini infastiditi dai rumori provenienti dal locale. Peraltro, ogni dubbio è spazzato via, concludono i magistrati, dalla constatazione che l’intensità dei rumori ha costretto alcuni residenti anche ad uscire di casa per trovare un po’ di pace e riuscire finalmente a dormire .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 aprile – 18 luglio 2017, n. 35175 Presidente Savani – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 aprile 2015 il Tribunale di Rovereto condannava Mo. Da. alla pena di Euro 200,00 di ammenda oltre alle spese, relativamente al reato di cui agli art. 81 e 659 del cod. pen. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ed agendo anche in tempi diversi, in qualità di gestore del pubblico esercizio all'insegna La dolce Vita , abusando degli strumenti sonori a servizio di detto locale e non impedendo gli schiamazzi ed il forte vociare degli avventori, disturbava il riposo e le occupazioni dei residenti limitrofi. In Arco fino al 12 febbraio 2014. 2. Ricorre in appello l'imputato, tramite il difensore, trasmesso a questa Corte di Cassazione ex art. 568 cod. proc. pen., deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Erronea applicazione della legge penale, art. 659 cod. pen. e contraddittorietà e illogicità della motivazione insussistenza dell'ipotesi contestata e mancata commissione da parte del ricorrente. Il tribunale perviene all'affermazione di responsabilità solo sulle deposizioni testimoniali, ma analizzando le testimonianze si evince che i rumori erano relativi alla passata gestione, e non anche alla gestione del ricorrente che si è sempre attivato per evitare anche gli schiamazzi fuori dal locale vedi testi Ma. An., An. Ar., assistente della P.S. Pa. Pa., Gr. Na. To., Fr. Fi., Re. Fi. e Ra. - Carabinieri che avevano effettuato sopralluoghi -, Fr. Fo., Ar. Bo. e Si. Gu. . Dalle deposizioni non si rileva nessuna prova che il vociare e la musica potesse disturbare i residenti. Nessuna misurazione tecnica è poi stata effettuata, per dedurre il superamento della tollerabilità dei rumori. 2. 2. Contraddittorietà e illogicità della motivazione rispetto alle risultanze istruttorie, anche prove documentali. Con l'opposizione al decreto penale il ricorrente allegava la perizia dell'Ing. Fr. Fi. redatta poco dopo l'inizio della sua gestione del locale inoltre il baccano proveniva dalla strada da cittadini maleducati pure invitati dal ricorrente ad abbassare la voce anche la documentazione della parte civile non provano la responsabilità del ricorrente. Ha chiesto pertanto l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste in subordine assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. con riforma delle statuizioni civili. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Il ricorrente contesta molto genericamente ed in fatto la decisione impugnata, ed in particolare l'assenza di accertamenti strumentali del rumore. Inoltre ritiene l'assenza di prove testimoniali per l'affermazione della responsabilità. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità ha ritenuto responsabile il ricorrente del reato contestatogli rilevando la sussistenza di numerosi esposti e diffide ai gestori del locale, relativi ai rumori intollerabili, sia prima e sia dopo l'inizio della gestione del ricorrente, del locale la dolce vita2 l'intollerabilità estrema dei rumori era poi desunta dalle chiare deposizioni dei testi An. Ma., Ar. Pi. Pa., To. Gr. Na., Fo. Fr. e assistente di P.S. Pa. Pa Si tratta di evidenti accertamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete. Fattispecie in cui l'intensità delle emissioni sonore è stata ricostruita mediante la deposizione dei testimoni, i quali avevano riferito di non riuscire a seguire i programmi televisivi . Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015 - dep. 16/03/2015, Mo. e altro, Rv. 263433 sez. 3 del 5 maggio 2016 n. 18687 . 3. 1. Nel nostro caso l'accertamento è avvenuto con le deposizioni testimoniali sopra elencate inoltre nella motivazione, esauriente e non contraddittoria, non si rinvengono manifeste illogicità. La configurabilità del reato è realizzata solo se il disturbo non sia limitato agli appartamenti sovrastanti e sottostanti a quello del disturbatore, il locale la dolce vita Perché sussista la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio . Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013 - dep. 13/11/2013, Vi. e altro, Rv. 25734501 . Ed ancora Integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone l'organizzazione di feste e cerimonie all'interno di uno scantinato di edificio condominiale che si protraggano per ore con schiamazzi, rumori e abuso di strumenti sonori, idonei a diffondersi all'interno e all'esterno dello stabile con pregiudizio della tranquillità di un numero indeterminato di persone. Nella specie, il frastuono determinato dalle feste, che avevano frequenza bisettimanale, era tale da far vibrare le strutture murarie del fabbricato e da impedire di tenere conversazioni normali o di ascoltare la televisione negli altri appartamenti di esso . Sez. 1, n. 18517 del 17/03/2010 - dep. 17/05/2010, Op., Rv. 24706201 in senso limitativo vedi Cassazione, sez. 3, 29 settembre 2016, n. 40689 . Nel nostro caso l'intensità dei rumori, che ha costretto alcuni residenti anche a uscire dalla casa per trovare un pò di pace e dormire, inducono a ritenere, come adeguatamente motivato nella sentenza impugnata, che il disturbo sia avvenuto nei confronti di un numero indeterminato di persone, o comunque era potenzialmente idoneo ad infastidire tutto lo stabile e le case vicine. Alla dichiarazione di inammissibilità derivano la condanna alle spese e la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende di Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.