Il commercialista che continua ad esercitare dopo la cancellazione dell’albo non può invocare l’errore sul fatto

L’ignoranza della norma giuridica che abbia portata integratrice di una specifica ipotesi di reato non costituisce errore sul fatto ma ignoranza della legge penale ed è dunque priva di valore scriminante

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30827/17 depositata il 21 giugno. Il caso. La Corte d’appello di Trieste confermava la pena inflitta in prime cure all’imputato per il reato di abusivo esercizio della professione. Questi ricorre per la cassazione della sentenza invocando la mancanza dell’elemento psicologico del reato e la sua erronea rappresentazione degli elementi materiali della fattispecie essendosi infatti cancellato dall’Ordine dei dottori commercialisti ritenendo che la contestuale iscrizione all’Istituto nazionale dei revisori legali fosse sufficiente per l’esercizio dell’attività. Errore di fatto. I motivi di ricorso non trovano condivisione da parte del Collegio. L’errore di fatto quale falsa rappresentazione idonea ad escludere la sussistenza dell’elemento psicologico del reato infatti assume rilevanza laddove il soggetto si rappresenti la realtà di fatti che, se realmente esistenti, escluderebbero l’antigiuridicità della condotta. Al contrario, l’ignoranza della norma integratrice del reato non costituisce errore sul fatto ma ignoranza della legge penale, rilevante solo se inevitabile. L’unica ipotesi di errore rilevante ai sensi dell’art. 47, comma 3, c.p. è quella relativa alla norma extrapenale che non integra quella incriminatrice. Abusivo esercizio della professione di commercialista. Ciò posto, l’art. 348 c.p. è una norma penale in bianco in quanto presuppone l’esistenza di altre disposizioni che integrino il precetto penale con la definizione dell’area oltre la quale non è consentito l’esercizio di specifiche professioni. L’errore su queste ultime norme dunque è parificabile all’errore sulla legge penale ed è privo di valore scriminante. E dunque, tornando al caso di specie, correttamente la Corte territoriale ha riconosciuto la sussistenza del reato posto che il ricorrente, dopo essersi cancellato dall’albo dei commercialisti, aveva per diversi anni proseguito nelle specifiche attività della professione non potendo riconoscersi una sua buona fede né un errore scusabile, anche in virtù del fatto che egli non era all’inizio della carriera e la sua pluriennale esperienza nel settore non poteva non renderlo edotto della regolamentazione della professione. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 aprile – 21 giugno 2017, numero 30827 Presidente Petruzzellis – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. La sentenza numero 2176/2016 della Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Trieste a Z.T. ex art. 348 cod. penumero per abusivo esercizio della professione di consulente del lavoro, ma ha ridotto la pena. 2. Nel ricorso di Z. si chiede annullarsi la sentenza per a mancanza dell’elemento psicologico del reato ex art. 348 cod. penumero stante che, come risulta dalla documentazione prodotta nel giudizio, Z. rappresentò compiutamente la sua situazione alla Direzione provinciale del Lavoro Ispettorato del Lavoro di Trieste b violazione dell’art. 47, comma 3, cod. penumero per essere l’imputato incorso in erronea rappresentazione di elementi materiali del reato e non in errore di diritto, cancellandosi dall’Ordine dei dottori commercialisti e ritenendo che la contestuale iscrizione all’Istituto nazionale revisori legali fosse sufficiente per espletare il lavoro c disconoscimento delle circostanze generiche, trascurando la buona fede del ricorrente. Considerato in diritto 1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano infondati. 1.1. L’errore di fatto, come falsa rappresentazione che può escludere la sussistenza dell’elemento psicologico, rileva se il soggetto si rappresenta la realtà di fatti che, se effettivamente sussistessero, escluderebbero l’antigiuridicità del suo comportamento Sez. 6, numero 3485 del 25/02/1983, Rv. 158576 . Invece, l’ignoranza della norma integratrice perché in esso incorporata del precetto penale non costituisce errore sul fatto ma ignoranza della legge penale, rilevante solo se inevitabile Sez. 6, numero 27941 del 31/05/2016, Rv. 267390 Sez. 6, numero 6744 del 07/11/2013, dep. 2014, Rv. 258991 . L’errore rilevante ex art. 47, comma 3, cod. penumero è quello relativo alle norme extrapenali che non integrano quella incriminatrice norme destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamate, esplicitamente o implicitamente, dal precetto penale , non anche quello circa le norme extrapenali integranti la norma incriminatrice Sez. 2, numero 17205 del 19/04/2002, Rv. 22171201 Sez. 2, numero 148 del 22/10/1993, dep. 1994, Rv. 197026 Sez. 1, numero 8827 del 25/05/1983, Rv. 160844 . 1.2. L’art. 348 cod. penumero è norma penale in bianco perché presuppone l’esistenza di altre disposizioni, integrative del precetto penale, che definiscono l’area oltre la quale non è consentito l’esercizio di determinate professioni l’errore sulle norme da esso richiamate è quindi parificabile a errore sulla legge penale e non ha valore scriminante ex art. art. 47 cod. penumero Sez. 6, numero 1632 del 06/12/1996, dep. 1997, Rv. 208185 . In questo quadro normativo, la Corte di appello ha così argomentato pag. 2 Z. , successivamente alla sua cancellazione dall’albo dei commercialisti, si è occupato per vari anni, a partire dal 26 febbraio 1999, reiteratamente, della tenuta e della trasmissione di documentazione fiscale, attività esplicitamente riservate ai professionisti iscritti all’albo, la pretesa buona fede dell’imputato deve escludersi con sicurezza, alla luce della qualifica professionale specializzata del medesimo, il cui grado di diligenza richiesto nella conoscenza della normativa in oggetto era maggiore, con conseguente esclusione della pretesa inevitabilità dell’errore errore di diritto, in quanto tale inescusabile, alla luce delle specifiche competenze professionali del prevenuto, il quale ben avrebbe potuto accertare, presso gli organi competenti, i requisiti indispensabili per il legittimo svolgimento dell’attività professionale abusivamente esercitata . Questa conclusione vale a fortiori se come congruamente considerato, con esiti convergenti, dai giudici di merito - il ricorrente non era agli inizi della sua carriera professionale, avendo per molti anni operato proprio in un settore che necessariamente lo rende edotto delle questioni in materia Sez. 6, numero 36410 del 3/06/del 2014 Sez. 6, numero 1632 del 06/12/1996, dep. 1997, Rv. 208185 Sez. 6, numero 1632 del 06/12/1996, dep. 21/02/1997, Rv. 208185 . 2. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Il riconoscimento delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo Sez.6, numero 41365 del 28/10/2010, Rv.248737 Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591 . Nel caso in esame, la Corte d’appello ha idoneamente esplicitato di non avere ritenuto concedibili le circostanze attenuanti generiche perché incompatibili con la personalità dell’imputato, in relazione al prolungato periodo in cui l’illecita condotta è stata reiteratamente posta i essere dal prevenuto nonché considerati i suoi precedenti penali, con particolare riferimento alla contestata e ritenuta recidiva reiterata . 2. Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.