Non è ammessa la richiesta di patteggiamento per chi evade il fisco, salvo che…

Qualora ci si trovi in presenza di un reato tributario, perché l’imputato possa avanzare la richiesta di patteggiamento occorre che il debito tributario e le eventuali sanzioni amministrative connesse al ritardato pagamento siano integralmente estinti.

Lo ha stabilito il Collegio di legittimità con sentenza n. 29565/17 depositata il 14 giugno. Il caso. All’imputato, quale titolare della ditta, accusato di aver evaso le imposte sui redditi e sul valore aggiunto per aver indicato elementi passivi avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti, veniva applicata dal GUP, la pena concordata di 10 mesi di reclusione. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia ricorre per cassazione deducendo l’illegittimità del concesso patteggiamento in quanto, per i fatti commessi successivamente al 26 settembre 2011 e puniti dal d.lgs. 74/2000, la possibilità di definire il giudizio è ammessa solo se l’imputato abbia adempiuto integralmente al debito fiscale, prima della richiesta di patteggiamento. Patteggiamento e reati tributari. La Cassazione ritiene il ricorso fondato e afferma che secondo l’art. 13, comma 2- bis, d.lgs. 74/2000, come introdotto e modificato dai successi interventi legislativi, l’applicazione della pena ex. art. 444 c.p.p. recante Applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati tributari disciplinati dal decreto legislativo sopra richiamato presuppone che ricorrano gli estremi per l’applicabilità delle circostanze attenuanti previste dai precedenti commi 1 e 2 dell’art. 13 ora 13- bis del d.lgs. n. 74/2000. I particolare, prosegue la Corte, perché tale richiesta sia ammissibile occorre che al momento della sua formulazione i debiti tributari e le eventuali sanzioni amministrative connesse al ritardato pagamento, siano stati integralmente estinti. Nella fattispecie, al momento della richiesta di patteggiamento era ancora in corso un programma di pagamento rateale del debito tributario a carico dell’imputato, pertanto, il Collegio di legittimità accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 1 luglio 2016 – 14 giugno 2017, n. 29565 Presidente Fiale – Relatore Gentili Ritenuto in fatto Con sentenza del 14 ottobre 2014, il Gup del Tribunale di Brescia ha applicato a P.F. , imputato della violazione degli artt. 81, cpv., cod. pen. e 2 del dlgs n. 74 del 2000 per avere, con più azioni di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di titolare della ditta P.F. , al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato elementi passivi avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti, concesse al medesimo le attenuanti generiche, la pena di mesi dieci di reclusione. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge, la illegittimità dell’adito concesso al prevenuto al patteggiamento limitatamente ai fatti successivi al 26 settembre 2011, in quanto, successivamente a detta data, la possibilità di definire il giudizio avente ad oggetto una delle violazioni previste e punite dal dlgs n. 74 del 2000 è ammessa solamente in quanto l’imputato abbia prima della formulazione della relativa richiesta adempiuto integralmente al debito fiscale su di lui gravante, comprensivo anche delle eventuali sanzioni amministrative. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Osserva, infatti, il Collegio che, secondo quanto riportato dalla stessa sentenza impugnata, il P. , al momento in cui ha formulato la richiesta di definizione del giudizio a suo carico tramite la applicazione concordata della pena, aveva in corso il pagamento rateale del debito tributario in relazione agli anni di imposta 2011 e 2012. Da tale risultanza il Tribunale di Brescia ha fatto discendere, incongruamente, la ammissibilità della richiesta di patteggiamento, laddove essa era, invece, inammissibile in quanto, secondo il chiaro disposto dell’art. 13, comma 2-bis, del dlgs n. 74 del 2000, come introdotto a seguito della entrata in vigore dell’art. 2, comma 36-viciesemel, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, con legge 148 del 2011 disposizione ora trasfusa, a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 158 del 2015, nel comma 2 dell’art. 13-bis del medesimo dlgs n. 74 del 2000, senza che ne sia sostanzialmente mutato il tenore dispositivo, ed essendo, pertanto irrilevante ai fini della individuazione della legge applicabile al caso il fenomeno di successioni di leggi nel tempo , la applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati tributari disciplinati dal dlgs n. 74 del 2000 presuppone che ricorrano gli estremi per l’applicabilità delle circostanze attenuanti previste dai precedenti commi 1 e 2 del medesimo art. 13 ora 13-bis del dlgs n. 74 del 2000. Affinché ciò si verifichi è, pertanto, necessario che i debiti tributari e le eventuali sanzioni amministrative connesse al ritardato pagamento, siano stati integralmente estinti al momento in cui viene formulata la richiesta di accesso al rito alternativo, e non, come si evince chiaramente quanto al caso di specie nel quale è in corso un programma di pagamento rateale del debito tributario, che gli stessi residuino, quanto meno pro parte, ancora a carico del richiedente il patteggiamento cfr. in tal senso Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 marzo 2015, n. 11352 idem Sezione III penale, 15 settembre 2014, n, 37748 . La pacifica ammissione delle stesso giudicante che nel caso di specie una tale condizione non si era verificata rende evidentemente viziata, per violazione di legge, la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia ha, viceversa, affermato, erroneamente, la esistenza dei requisiti per l’accesso al rito alternativo. All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per la integrale rinnovazione del giudizio a carico del prevenuto a partire dalla fase precedente alla apertura del dibattimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia.