Quando l’indennizzo per ingiusta detenzione è precluso per dolo o colpa grave dell’imputato

La condotta dolosa o di colpa grave dell’imputato costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione solo se sussiste un apprezzabile collegamento con il provvedimento che ha disposto la restrizione cautelare.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27968/17 depositata il 6 giugno. La vicenda. La pronuncia in oggetto origina dalla richiesta di equa riparazione presentata dagli eredi di un indagato ingiustamente sottoposto a regime cautelare carcerario per i delitti di tentata estorsione e turbata libertà del commercio, delitti da cui era stato assolto in appello con formula piena. La Corte d’appello di Catania rigettava l’istanza riconoscendo la sussistenza della causa ostativa dell’aver il detenuto concorso a dare causa alla misura con dolo, o almeno colpa grave. Gli eredi ricorrono dunque in Cassazione. Dolo o colpa grave. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, sottolinea che la Corte d’appello non ha fornito adeguata argomentazione sul collegamento causale tra i fatti accertati e l’errore del giudice nell’applicazione della misura di custodiale, limitandosi ad elencare diversi elementi senza specificarne il nesso con la genesi e il mantenimento del regime carcerario. Gli Ermellini affermano dunque il principio per cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condotta dolosa o di colpa grave di cui all’art. 314 c.p.p. che disciplina i presupposti e le modalità della decisione sull’istanza di equa riparazione costituisce una condizione ostativa al riconoscimento dell’equa riparazione solo se sussiste un apprezzabile collegamento causale tra la condotta e il provvedimento che ha disposto la restrizione cautelare, oltre che il successivo mantenimento della misura. La colpa grave deve inoltre essere rapportata gli indizi cui non si deve dare adito per grave imprudenza non può ritenersi infatti che una condotta sospetta costituisce di per s’ la colpa grave ostativa alla riparazione essendo evidente che i sospetti non autorizzano la misura cautelare, a maggior ragione con il nuovo codice di procedura penale che richiede la gravità degli indizi di colpevolezza. Per questi motivi, la Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 aprile – 6 giugno 2017, n. 27968 Presidente Amoroso – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Catania, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 20.06.2011 rigettava l’istanza di riparazione presentata da L.S. e Lo.Sa. , eredi di L.G. , per ingiusta detenzione subita dal loro dante causa in regime di custodia in carcere dal 6.11.2003 al 7.04.2005 perché sospettato dei delitti di tentata estorsione aggravata e turbata libertà del commercio aggravata art. 629 e 513 cod. proc. pen. , delitti da cui era stato assolto con formula ampia, dopo una condanna in primo grado, dalla stessa Corte di appello. Il rigetto dell’istanza era motivata in base alla sussistenza della causa ostativa prevista dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. per avere lo stesso richiedente concorso a dare causa alla misura con dolo, o quanto meno con colpa grave, soprattutto in base agli elementi - intercettazioni ambientali - dichiarati inutilizzabili dalla Corte di appello, che aveva assolto L.G. per mero vizio formale . La Corte territoriale quindi ha ravvisato nella condotta del L. - unita al dato della pacifica sussistenza della condotta contestata - una ipotesi di colpa grave, che aveva dato causa alla ingiusta detenzione sofferta, aggiungendo, con citazione di giurisprudenza di legittimità, che il riferimento alle intercettazioni doveva ritenersi consentito, nonostante le stesse siano state dichiarate inutilizzabili nel giudizio di merito, perché nel procedimento per equa riparazione a causa di ingiusta detenzione non rileva l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, e sostenendo in aggiunta che gli elementi di colpa grave o dolo erano desumibili anche dalla frequentazione del L. con soggetti esponenti di clan mafiosi. Avverso l’ordinanza sopra indicata L.S. e Lo.Sa. , nella qualità di eredi di L.G. , proponevano ricorso per Cassazione accolto con la sentenza n. 44805, del 10 ottobre 2013, sez. 4. 1.1. La Corte di appello di Catania, in sede di rinvio con l’ordinanza del 16 maggio 2016, rigettava di nuovo la domanda per ingiusta detenzione. 2. Ricorrono in Cassazione L.S. e Lo.Sa. , tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge, art. 341 e 315, cod. proc. pen. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Gli elementi diversi dalle intercettazioni inutilizzabili per la Corte di appello sarebbero costituiti dalla conoscenza del L. di delinquenti di notevole spessore criminale, seppure non sodale del clan T. . La condotta colposa dell’arrestato deve essere tale da indurre in errore il magistrato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità, limitatamente al reato cui attiene il vincolo cautelare. L’errore deve riguardare lo specifico reato per il quale è stato disposto l’arresto. Invece il rapporto fra il L. ed esponenti del clan T. risulta del tutto irrilevante di inconcludente rispetto alle ipotesi di estorsione ed illecita concorrenza in danno degli imprenditori P.V. e C. . Inoltre anche qualora potesse tenersi conto di tutte le intercettazioni inutilizzabili non potrebbe ritenersi pienamente dimostrata la sussistenza di tutti gli elementi dei reati contestati, come rilevato dalla sentenza di assoluzione della Corte di appello. Illogica quindi risulta la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ritiene venuta meno la sentenza di condanna solo per l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Per escludere la riparazione per ingiusta detenzione si richiede, dunque, la sussistenza di un nesso causale tra condotta posta in essere dall’ingiustamente detenuto nel periodo antecedente l’adozione della misura cautelare e la riduzione in vinculis, condotta caratterizzata dalla previsione che così operando, avrebbe determinato l’apparenza della propria reità. Invece, nel caso in oggetto, la colpa grave è stata ravvisata solo dalle occasione di incontro con alcuni esponenti del clan T. . Tali contatti risultano documentate nel periodo omissis , assai lontani nel tempo, rispetto all’arresto, avvenuto il 3 novembre 2003. In ogni caso i sei incontri risultano giustificati da rapporti di conoscenza fra concittadini, coetanei. L’unico incontro con M.A. coimputato è del omissis . Infatti il L. dalla stessa Corte di appello è stato ritenuto non sodale del clan T. . Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Mario Pinelli, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con memoria ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 5. Il ricorso è fondato e deve quindi annullarsi l’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo esame. In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condotta dolosa o di colpa grave di cui all’art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare. Sez. 4, n. 43457 del 29/09/2015 - dep. 28/10/2015, Singh, Rv. 264680 vedi anche Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013 - dep. 24/12/2013, Nicosia, Rv. 257606 . Tutti gli elementi che la Corte di appello ha utilizzato per ritenere una colpa o un dolo ostativo al riconoscimento dell’equa riparazione non risultano causalmente collegati alla custodia cautelare subita per i reati di cui agli art. 629 e 513 cod. pen. ovvero non è chiarito con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria il nesso causale. L’ordinanza elenca alcuni elementi di mero sospetto, emergenti dalla notizia di reato, quali la presenza nell’agenda dei numeri di telefono di T.A. e T.G. , di una missiva scritta da M.A. al L. perché si interessasse dal cantiere, e poi elenca una serie di incontri visto in compagnia con alcuni pregiudicati. L’ordinanza non motiva però adeguatamente sul nesso tra i fatti accertati e gli errori dei giudicanti nell’applicazione della custodia cautelare si limita, ad un elenco di fatti, senza collegarli causalmente con l’ordinanza di custodia cautelare e con il mantenimento della detenzione. Deve essere chiaro il collegamento causale tra i fatti e il momento genetico e di mantenimento della custodia cautelare invero l’ordinanza di custodia cautelare dovrebbe essere quantomeno in parte determinante stata emessa proprio per quei fatti e non per altro, o solo per altro. Analisi questa del tutto assente nell’ordinanza impugnata. 5. 1. In sostanza una semplice condotta sospetta non può ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, poiché sia nel vecchio che nel nuovo codice di rito il provvedimento di custodia cautelare postulava e postula l’esistenza di indizi, e poiché la colpa grave di cui all’art. 314 cod. pen. che esclude il diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita va rapportata agli indizi cui non si deve dare adito per grave imprudenza, non si può esigere che la condotta non sia sospetta, posto che i sospetti non autorizzavano e non autorizzano - a maggior ragione nella vigenza del nuovo codice di procedura penale che esige la gravità degli indizi di colpevolezza - la misura cautelare. Nella specie la S.C. ha annullato l’ordinanza della Corte di merito che aveva rigettato la domanda di riparazione, osservando che il richiedente aveva dato causa alla custodia cautelare poiché, allontanandosi repentinamente dall’interno di una delle tre autovetture di provenienza furtiva alla vista degli agenti della polizia di stato, aveva tenuto una condotta sospetta, tale da legittimare la probabilità che egli fosse il responsabile della detenzione illecita del compendio delittuoso . Sez. 4, n. 1870 del 22/11/1994 - dep. 12/12/1994, Di Torna, Rv. 200942 vedi anche Cass. sez. 3, 12 maggio 2016 / 9 novembre 2016, n. 46899, Polimeni . Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condotta dolosa o di colpa grave di cui all’art. 314 cod. proc. pen., costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare, e poi al mantenimento della custodia cautelare, e la colpa grave deve essere rapportata agli indizi cui non si deve dare adito per grave imprudenza non può ritenersi, infatti, che una condotta sospetta nella specie frequentazioni costituisca di per sé la colpa grave ostativa alla riparazione, posto che i sospetti non autorizzavano e non autorizzano - a maggior ragione nella vigenza del nuovo codice di procedura penale che esige la gravità degli indizi di colpevolezza - la misura cautelare . P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania per nuovo esame.