Esce in pigiama per gettare l’immondizia: l’evasione dai domiciliari è di particolare tenuità

Ai fini dell’applicabilità del’art. 131-bis c.p., l’esiguità del disvalore della condotta deve essere adeguatamente accertata in esito alla valutazione di tutti gli indici afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza dell’agente.

Così la sentenza della Corte di Cassazione n. 26867/17 depositata il 29 maggio. Il caso. Il Tribunale assolveva l’imputato dal delitto di evasione contestato per essersi allontanato dall’abitazione dove scontava gli arresti domiciliari, fatto giudicato non punibile per particolare tenuità. La Procura Generale della Repubblica ricorre per la cassazione della sentenza con un unico motivo di ricorso che invoca l’erronea applicazione dell’art. 131- bis c.p Evasione. La Corte di legittimità ritiene infondata la doglianza richiamando il principio secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice deve valutare in modo complessivo e congiunto tutte le peculiarità del caso concreto tenendo conto, ai sensi del comma 1, art. 133, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. L’esiguità del disvalore della condotta deve dunque essere adeguatamente accertata in esito alla valutazione di tutti gli indici afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza dell’agente. Sulla base di tali principi, si rivela dunque adeguata la valutazione del giudice che ha dedotto la minima offensività del fatto dalle concrete modalità della condotta posto che l’imputato era stato colto nei pressi della propria abitazione mentre in pigiama gettava l’immondizia.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 28 marzo – 29 maggio 2017, n. 26867 Presidente Paoloni – Relatore D’Arcangelo Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha assolto S.O. dal delitto di evasione posto in essere in omissis , per essersi allontanato senza autorizzazione della abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari, perché non punibile per la particolare tenuità del fatto. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania deducendo, con unico motivo, la erronea applicazione della legge penale e la illogicità della motivazione. Il Tribunale di Catania, ricorrendo a clausole di stile, aveva, infatti, obliterato la sussistenza nella specie dell’elemento ostativo costituito dal comportamento abituale. Se, infatti, le modalità concrete dell’episodio giudicato, e, segnatamente, l’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari nei pressi dell’abitazione ed in pigiama , inducevano a ritenere la particolare tenuità del fatto avuto riguardo alla entità dell’offesa, non altrettanto poteva ritenersi avuto riguardo alla valutazione in ordine alla non abitualità della condotta. L’imputato era, infatti, un soggetto gravato da plurimi precedenti penali, uno tra l’altro anche specifico, ed il più recente risalente al 2013, tanto da aver determinato la contestazione della recidiva, reiterata, infraquinquennale e specifica. A fronte del numero dei precedenti penali, del breve lasso di tempo decorso tra l’ultimo episodio per il quale lo S. era stato condannato e l’episodio di evasione per cui si procedeva, non poteva escludersi ragionevolmente un comportamento abituale da parte di un soggetto che, di contro, aveva manifestato seria proclività a delinquere. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere disatteso in quanto il motivo nello stesso dedotto si rivela infondato. 2. Nessuna violazione di legge è, infatti, ravvisabile nella sentenza impugnata. Secondo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, dal quale non vi è ragione per discostarsi, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 . Il giudizio di tenuità del fatto richiede, pertato, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto. L’esiguità del disvalore è, infatti, l’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza nel contesto della quale ben potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto, da soppesare e bilanciare prudentemente. Nella specie, pertanto, la Corte territoriale ha legittimamente e, comunque non illogicamente, argomentato che la minima offensività del fatto è desumibile dalle concrete modalità delle condotta, atteso che l’imputato era stato colto in pigiama nell’atto di gettare la immondizia nei pressi della propria abitazione. 3. Infondata è, inoltre, la interpretazione del requisito della non abitualità prospettata nel ricorso. 4. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza Tushaj, hanno, tuttavia, precisato che la nozione di comportamento non abituale è frutto del sottosistema generato dal 131 bis cod. pen. ed al suo interno deve essere letto. È, pertanto, fuorviante riferirsi, nella interpretazione della stessa, alla categoria della recidiva. L’intento del legislatore è stato, infatti, quello di escludere dall’ambito della particolare tenuità del fatto condotte seriali ed il tenore letterale della disposizione lascia intendere che l’abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole dunque almeno due diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen Solo il terzo illecito della medesima indole dà, pertanto, legalmente luogo alla serialità che osta all’applicazione dell’istituto. I reati ben possono, inoltre, essere successivi a quello in esame, perché si verte in un ambito diverso da quello della disciplina legale della recidiva, fondata su un distinto apprezzamento. 5. La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto buon governo dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite escludendo nella specie la condizione ostativa del comportamento abituale, in quanto l’imputato, al momento della commissione del fatto 8 marzo 2014 , era sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari dal 3 agosto 2013 e non risultavano essere state poste in essere altre violazioni. L’unico precedente penale a carico dello S. per evasione, del resto, risaliva al 1995 e, pertanto, non sussistevano le condizioni minimali per ravvisare la condizione ostativa del comportamento abituale, che, peraltro, non può essere confusa con la recidiva o con una generica proclività a delinquere dell’imputato. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere disatteso in quanto il motivo nel medesimo dedotto risulta infondato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.