Guida in stato d’ebbrezza: se il tasso è poco superiore alla soglia, l’imputato può sfuggire alla sanzione penale

In presenza di indici soggettivi afferenti la modalità della condotta, il grado della colpevolezza, l’entità del danno o del pericolo, unitamente al lieve superamento della soglia di rilevanza penale, la contravvenzione di guida in stato d’ebbrezza può non essere punibile per particolare tenuità del fatto”.

Il caso. Durante un ordinario controllo su strada da parte della Polizia Municipale un automobilista veniva fermato e sottoposto ad accertamento alcolemico. Tale tasso risultava di poco superiore la soglia di rilevanza penale ma tanto bastava perché si aprisse il procedimento nel quale veniva contestata la guida in stato d’ebbrezza alcolica aggravata dall’aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Il Tribunale assolveva l’imputato, riteneva la non punibilità per particolare tenuità del fatto e applicando la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per 10 mesi. La particolare tenuità del fatto e la sua non punibilità L’istituto ormai pacificamente definibile come sostanziale” della particolare tenuità del fatto è stato introdotto nel 2015 allo scopo dichiarato di deflazione processuale ed è ispirato ai principi di minima offensività e proporzionalità. La novella causa di non punibilità è operante all’interno dei reati perimetrati da una gravità penalmente sanzionata con il limite edittale di pena di cinque anni di reclusione nel massimo. Presupposti di operatività sono l’offesa di particolare tenuità e il comportamento non abituale. Tali presupposti sono desunti dalle modalità della condotta dell’agente e dall’esiguità del danno o del pericolo, valutazioni da fare alla luce dei criteri indicati dall’art. 133, comma 1, circa la gravità del reato. Al di fuori di questi presupposti e di condizioni ostative predeterminate che contribuiscono a delineare i presupposti positivi” particolari modalità del fatto crudeltà, sevizie o condotte causative di un danno grave come la morte o lesioni gravi, o del reato abituale o fatto non occasionale , l’istituto non subisce alcuna preclusione data dalla tipologia del reato è collocato nella parte generale del codice penale, quindi astrattamente configurabile per tutti i reati, compresi quelli contenuti in leggi settoriali. compatibile con i reati che prevedono una soglia di punibilità? Una delle questioni emerse all’indomani dell’introduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto concerne la compatibilità dell’istituto con fattispecie in cui il legislatore opera valutazioni in termini di offensività prevedendo soglie di punibilità che segnano il discrimine tra condotte punibili e non reati previsti dal Codice della Strada, reati tributari . In tali casi ci si è domandati se sia possibile rimettere al giudice una valutazione circa l’offensività della condotta già individuata dal legislatore, in astratto, con il superamento di una data soglia”. Si sono fronteggiati due orientamenti secondo il primo il legislatore avrebbe già valutato e risolto a monte il problema dell’offensività in concreto nel ravvisare una soglia superata la quale vi è lesione del bene protetto. A prevalere, però, è stato l’opposto orientamento, recepito anche dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo tale indirizzo non esiste alcun limite espresso all’operatività della punibilità per particolare tenuità del fatto con riferimento a reati che prevedono una soglia di punibilità. Deve essere valutata la manifestazione concreta della condotta. Le Sezioni Unite, intervenute con riferimento al reato di guida in stato d’ebbrezza, hanno affermato che è applicabile l’art. 131- bis c.p. non ostando la circostanza che la previsione normativa contenga già la determinazione di valori-soglia. È lecito interrogarsi sulla compatibilità in casi simili in cui il legislatore ha già compiuto una valutazione stabilendo le soglie, viepiù ancorate a dati tecnici, come il tasso alcolemico e se il giudizio di particolare tenuità del fatto compiuto dal giudice andrebbe a sostituire quello compiuto dal legislatore. In particolare, nel caso di un fatto di guida in stato di ebbrezza alcolica è opportuno osservare che il legislatore ha già graduato la risposta statale attraverso un progressivo inasprimento della sanzione, a seconda del tasso alcolico, si passa dalla sanzione amministrativa a due differenti e progressivamente più gravi fattispecie di reato. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha osservato che non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipa ma è la manifestazione concreta del reato a segnarne il disvalore. In questa prospettiva deve osservarsi che l’istituto di nuovo conio non si focalizza sulla condotta tipica bensì sulle modalità di estrinsecazione della condotta d’altra parte, a contrario, può farsi riferimento ai casi in cui il legislatore ha voluto evitare la graduazione stabilendo che l’offesa non possa ritenersi lieve quando la condotta ha cagionato lesioni gravissime . In sintesi, per la Suprema Corte non vi sono ostacoli ad applicare l’istituto a reati di pericolo astratto o presunto e la previsione di un valore-soglia svolge la sua funzione sul piano della selezione categoriale l’incriminazione definisce la meritevolezza di astratte classi di fatti , mentre la non punibilità per particolare tenuità richiede un vaglio tra le epifanie nella dimensione effettuale. L’esiguità del disvalore – secondo la Corte di cassazione – è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza e nessuna conclusione può essere tratta in astratto, senza considerare le peculiarità del caso concreto. Per i reati di pericolo non basta il mero minimo superamento della soglia. Avverso la sentenza di assoluzione ricorreva per saltum il Procuratore della Repubblica censurando il provvedimento del primo giudice nel quale, a suo dire, non veniva fatto riferimento ad elementi concreti – diversi dal tasso alcolemico prossimo al minimo di legge – tali da far assumere al fatto la connotazione di particolare tenuità”. Il ricorrente sollecitava, in sostanza, un esame del caso concreto sottolineando che se è vero che quanto più il valore rilevato sia lontano da quello soglia il fatto non può essere esiguo, ma non è vero il contrario. Specialmente nel caso di reati stradali – contrassegnati dalla pericolosità presunta – la valutazione va effettuata attraverso una concreta ricognizione delle circostanze e delle modalità di manifestazione del reato. Valutati anche gli indici soggettivi”. Prescindendo dai principi – pur condivisi – la Corte di Cassazione, nella specifica vicenda giudiziaria, ha ritenuto che il provvedimento impugnato avesse fatto buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nei casi di fatti che assumono rilevanza penale solo al superamento di una soglia fissata in astratto dal legislatore, devono essere valutati anche indici soggettivi” della vicenda nella fattispecie il giudice di primo grado aveva valutato anche il contesto in cui era avvenuto l’accertamento – un controllo ordinario e non una situazione di pericolo – e l’incensuratezza del soggetto . Le Sezioni Unite Tushaj hanno infatti chiarito che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che consideri le modalità della condotta, il grado della colpevolezza, l’entità del danno o del pericolo.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 aprile – 25 maggio 2017, n. 26276 Presidente Bianchi – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il G.M. del Tribunale di Asti, pronunciando nei confronti di T.E. , con sentenza del 15.4.2016, lo assolveva dal reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. b , e 2 sexies D.Lgs.285192 per aver guidato l’autovettura FORD FOCUS tg in stato di ebbrezza alcolica tasso alcolemico rilevato alla prima prova pari a 0,85g/l e alla seconda prova pari a 0,92g/l , con l’aggravante di avere commesso il reato dopo le ore 22 e prima delle ore 7, in alle ore 2.15 del omissis , ritenuta la non punibilità per particolare tenuità del fatto, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi 10. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, per saltum, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. - Inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Il P.M. ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale, in quanto il solo dato oggettivo valorizzato, nella sentenza impugnata, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità consisterebbe nella circostanza che il tasso alcolemico riscontrato era prossimo al minimo di legge senza far riferimento ad altri elementi concreti tali da offrire una connotazione del fatto di particolare tenuità. Tale interpretazione sarebbe in contrasto con l’orientamento di questa Corte che richiede una valutazione della fattispecie concreta nel suo complesso relativo a tutti gli elementi afferenti la condotta, le conseguenze del reato e la colpevolezza. È chiaro, precisa il ricorrente, che quanto più ci si allontani dal valore soglia tanto più è verosimile che non si tratti di un fatto esiguo, ma nessuna conclusione può essere tratta in astratto, prescindendo dall’esame del caso concreto. Il reato in oggetto rientrerebbe nella categoria di illeciti in cui la pericolosità della condotta tipica è tratteggiata in modalità categoriale, ossia il legislatore individua dei comportamenti contrassegnati dall’attitudine ad offendere il bene oggetto di protezione. Si tratterebbe di reati di pericolo presunto, che presentano un forte legame con l’archetipo della pericolosità e garantiscono il rispetto del principio di tassatività, eliminando gli spazi di vaghezza e discrezionalità connessi alla necessità di accertare in concreto l’offensività del fatto. Pertanto, pur rimanendo spazio per apprezzare in concreto il possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato, la valutazione va effettuata attraverso una concreta ricognizione delle circostanze e modalità di manifestazione del reato, al fine di apprezzare l’effettiva gravità dell’illecito. Chiede, pertanto, l’annullamento della impugnata sentenza con i provvedimenti consequenziali. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte con nota del 19.1.2017 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen., con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto lo stesso si palesa infondato. Il P.G. rileva che il giudice di merito dà atto di aver valutato gli indici soggettivi e oggettivi della pericolosità della complessiva vicenda stradale , considerando specificamente che la prossimità del tasso alcolemico riscontrato al minimo di legge fosse tale da ritenere applicabile l’istituto di cui all’art. 131 bis c.p Pertanto, il provvedimento impugnato avrebbe osservato l’orientamento stabilito dalle Sezioni Unite di codesta Corte, per cui la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis cod. pen., in quanto configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo . Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Ud. dep. 06/04/2016 Rv. 266589. 4. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 5. Va rilevato, in premessa, essere fuori discussione, per averlo chiarito le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131bis cod. pen., in quanto applicabile in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo Sez. Un., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, rv. 266589 . Le stesse SS.UU Tushaj hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo Sez. Un., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, rv. 266590 . Ebbene, nel caso che ci occupa, diversamente da quanto lamenta il PM ricorrente, il giudice di merito, nel solco della sopra ricordata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, non si è limitato a fare riferimento al solo dato oggettivo della vicinanza del limite soglia, ma ha dato atto anche, ancorché con motivazione stringata, di avere valutato anche gli indici soggettivi della vicenda stradale, tenuto conto, evidentemente, che si trattava di vicenda emersa durante un semplice controllo su strada da parte della Polizia Municipale a carico di un soggetto incensurato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.