Lavoro stagionale e reddito esiguo: punibile comunque il padre che ‘dimentica’ i figli

L’uomo è finito sotto accusa per violazione degli obblighi di assistenza familiare”. L’assoluzione pronunciata in appello viene messa in discussione dai giudici della Cassazione. Irrilevante è ritenuto il richiamo alla sua precaria posizione economica.

Lavoro stagionale e reddito esiguo. Condizioni economiche precarie per un padre. Esse però non rendono meno grave il fatto che egli non abbia provveduto ai propri obblighi nei confronti dei figli Cassazione, sentenza n. 24532/17, sez. VI Penale, depositata oggi . Obblighi. Punto di svolta nella battaglia giudiziaria pare essere la decisione presa dai magistrati della Corte d’appello. A loro parere non può essere punito il padre, finito sotto accusa per violazione degli obblighi di assistenza familiare , che ha un reddito esiguo – frutto di un lavoro stagionale –, un altro figlio a cui provvedere e che ha posto a disposizione dei figli un’abitazione . Significativo, poi, sempre secondo i giudici, è anche il fatto che l’uomo ospiti nella propria casa i figli per quasi metà della settimana , così provvedendo, comunque, alle loro esigenze di vita . Incapacità. La visione tracciata in appello viene però messa fortemente in discussione dai giudici della Cassazione. Ciò alla luce di un dato di fatto l’inadempimento contestato all’uomo è stato rilevante e si è protratto per un considerevole lasso di tempo . In sostanza, il padre non ha sempre provveduto al mantenimento dei figli, mantenimento che, sottolineano i giudici, comprende non soltanto i mezzi per la sopravvivenza quali il vitto e l’alloggio ma anche gli strumenti che consentano di soddisfare altre complementari esigenze della vita quotidiana, come, ad esempio, l’abbigliamento, i libri di istruzione, i mezzi di trasporto e di comunicazione . E nessuna giustificazione è possibile, sanciscono i magistrati del Palazzaccio, richiamando il fatto che l’attività svolta dal genitore abbia carattere stagionale . Questo elemento non è ritenuto sufficiente a dimostrare l’incapacità dell’uomo ad adempiere ai propri obblighi. Piuttosto, la precaria posizione lavorativa avrebbe potuto rendere comprensibili versamenti limitati a determinati periodi di tempo . Questa visione non può essere scalfita neanche da un generico richiamo alla difficile situazione economica generale , concludono i Giudici.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 marzo – 17 maggio 2017, n. 24532 Presidente Rotundo – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. La sentenza n. 11/2016 della Corte di appello di Genova, riformando la decisione del Tribunale di Genova, ha assolto En. Ar. dal reato a lui ascritto ex art. 570 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. 2. Nel ricorso del Procuratore generale di Genova si chiede l'annullamento della sentenza deducendo contraddittorietà nella motivazione della sentenza nella parte in cui, pur dopo avere rilevato l'inadempimento seppure non integrale dell'imputato, giunge a assolverlo. Considerato in diritto 1. Lo stato di bisogno di un figlio minorenne è presunto dalla legge e non è vanificato o eliso dal fatto che alla erogazione dei mezzi di sussistenza provveda comunque l'altro genitore, perché persiste l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento dei figli minorenni Sez. 6, n. 27051 del 14/04/2008, Rv. 240558 e nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, sono compresi, nella attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale, non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale quali il vitto e l'alloggio , ma anche gli strumenti che consentano di soddisfare altre complementari esigenze della vita quotidiana, come, ad es., l'abbigliamento, i libri di istruzione per i figli minori, i mezzi di trasporto e di comunicazione, et cetera. Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, dep. 20/12/2012, Rv. 253908 . Né lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minorenni vengono meno se i figli sono assistiti economicamente da terzi, anche con eventuali elargizioni dalla pubblica assistenza Sez. 6, n. 46060 del 22/10/2014, Rv. 260823 Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, dep. 2009, Rv. 242854 2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha considerato che il reddito di Ar. è esiguo tanto che è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha un altro figlio cui provvedere ha posto a disposizione della parte civile un'abitazione di cui sostiene le spese unitamente alla propria madre, mantiene regolari rapporti con i figli che passano quasi metà della settimana a casa sua, e quindi provvede, comunque, sotto questo aspetto, alle loro esigenze di vita . Su questa base ha argomentato che solamente qualora non venga corrisposta alcuna somma, o vengano versate somme irrisorie, è evidente che l'obbligato non sovviene alle necessità più elementari degli aventi diritto e quindi commette violazione degli obblighi di assistenza familiare . Il percorso argomentativo contenuto nella sentenza impugnata risulta viziato perché non tiene conto del complesso dei dati probatori emersi e si pone in contraddizione con essi. Come risulta dalla stesso provvedimento pag. 1 l'inadempimento dell'imputato è stato rilevante e si è protratto per un considerevole lasso di tempo. Il fatto che l'attività svolta dall'imputato abbia carattere stagionale non risulta da sola idonea dimostrare la sua incapacità di adempiere, potendo al più giustificare versamenti limitati a determinati periodi dell'anno. Né valore probante può avere il richiamo alla situazione economica generale, trattandosi di un dato generico e privo di riscontri del caso di specie. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.