Il detenuto in 41-bis ha dieci minuti per il colloquio diretto con i figli infradodicenni

Il detenuto in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. può essere ammesso ai colloqui diretti con i figli e i nipoti minori di 12 anni per la durata di 10 minuti e previo allontanamento di eventuali familiari maggiorenni.

Il tema è stato affrontato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22923/17 depositata il 10 maggio. Il caso. Il Magistrato di sorveglianza accoglieva la richiesta di ottemperanza avanzata da un detenuto in regime di carcere duro nei confronti della Casa Circondariale in cui si trovava per l’attuazione dell’ordinanza non più impugnabile con cui il medesimo Magistrato gli aveva consentito di espletare i colloqui con i figli minori di 12 anni senza vetro divisorio per tutta la durata del colloqui medesimi. Il Ministero della Giustizia ricorre avverso il provvedimento deducendo la violazione degli artt. 35- bis e 41- bis ord. pen. ed invocando la ratio di quest’ultima disposizione, ovvero quella di scongiurare il pericolo che il minore possa essere involontariamente utilizzato come vettore di comunicazioni non consentite. Sottolinea inoltre il Ministero come l’ordinanza impugnata sia palesemente in contrasto con la circolare ministeriale che consente il colloquio a diretto contatto tra il minore di anni 12 e il genitore detenuto in regime di carcere duro solo per la durata di 10 minuti, previo allontanamento di altri familiari maggiorenni. Colloqui diretti. Il Collegio coglie l’occasione per sottolineare come effettivamente la giurisprudenza di legittimità abbia costantemente ribadito che i colloqui senza vetro divisore di cui può fruire il detenuto in regime di 41- bis siano solo quelli con figli o nipoti minori di anni 12 in assenza di familiari maggiorenni e per la durata di soli 10 minuti. Ottemperanza. Ciononostante, nel caso di specie risulta dirimente la questione relativa alla possibilità per il Magistrato di sorveglianza di rivedere la propria decisione in fase di ottemperanza. Sul tema la Corte sottolinea che è proprio la natura di tale fase giurisdizionale che impedisce al Magistrato di rimette in discussione il contenuto della decisione di cui si chiede l’esecuzione, dovendosi egli limitare alla definizione delle modalità e tempistiche attraverso cui il precedente provvedimento dovrà trovare attuazione. Per questi motivi, essendo preclusa al Magistrato di sorveglianza la possibilità di intervenire sulla durata del colloquio diretto tra il detenuto e i figli ed essendo il provvedimento che dispone tale misura ormai definitivo, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 aprile – 10 maggio 2017, n. 22923 Presidente Carcano – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo, provvedendo sulla richiesta di ottemperanza avanzata da T.F. , ai sensi dell’art. 35 bis, comma 5 ord. pen., ordinava alla Direzione della Casa Circondariale di Sassari di ottemperare all’ordinanza dello stesso Magistrato del 10/4/2014, consentendo a T. di espletare i colloqui con i figli minori di 12 anni senza vetro divisorio per l’intera durata del colloquio. Il Magistrato osservava che il proprio provvedimento non era più soggetto ad impugnazione. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, deducendo violazione degli artt. 35 bis e 41 bis ord. pen L’art. 41 bis comma 2 quater lett. b ord. pen. prevede espressamente che i colloqui dei detenuti si svolgano in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Secondo il Ministero ricorrente, il giudice dell’ottemperanza deve necessariamente valutare la situazione di novità derivante dalle sentenze della Corte di Cassazione, rigettando la richiesta nel caso in cui la precedente ordinanza non debba trovare esecuzione. Sottolineando la ratio della disposizione normativa e il pericolo che il minore possa essere utilizzato quale involontario latore di comunicazioni non consentite, il ricorrente ricorda che la giurisprudenza dei Tribunali di Sorveglianza che avevano disapplicato la Circolare ministeriale in materia era stata smentita da diverse sentenze di questa Corte ed abbandonata dagli stessi Tribunali. Pertanto, non è possibile dare ottemperanza ad un ordine che disapplica la circolare ministeriale che limita a dieci minuti la parte di colloquio che il minore di dodici anni può svolgere a diretto contatto con l’ascendente diretto detenuto in regime di cui all’art. 41 bis ord. pen. e dispone il contestuale obbligatorio allontanamento dei familiari adulti dalla sala colloqui durante tale lasso di tempo. Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Esattamente il Ministero ricorrente ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha recentemente ma ripetutamente sconfessato le decisioni dei Magistrati di Sorveglianza che disapplicavano la Circolare concernente le regole per i colloqui per i detenuti in regime di cui all’art. 41 bis ord. pen. in effetti, è stato ritenuto inammissibile, in quanto non incidente su diritti soggettivi, il reclamo avverso il provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria che, disciplinando le modalità di svolgimento dei colloqui visivi con i minori di anni 12 di detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis ord. pen., dispone l’allontanamento della sala colloqui di ogni altro familiare, impedendo a questi di assistervi anche se separati da un vetro divisorio Sez. 1, n. 32842 del 04/06/2014 - dep. 23/07/2014, Licciardi, Rv. 260808 si è precisato che il detenuto è titolare di un mero interesse legittimo all’estensione delle condizioni valide per il minore ad un adulto che lo accompagni, talché, la sua posizione giuridica soggettiva cede di fronte al preminente interesse dello Stato alla tutela della collettività sotto il profilo della sicurezza pubblica Sez. 1, n. 39966 del 11/06/2014 - dep. 26/09/2014, Ministero Della Giustizia in proc. Pariante, Rv. 260357 , ribadendo che i colloqui senza vetro divisorio fruiti dal detenuto in regime ex art. 41 bis ord. pen. con figli o nipoti minori degli anni dodici devono avvenire in assenza dei familiari maggiorenni Sez. 1, n. 35488 del 04/06/2014 - dep. 11/08/2014, Min. Della Giust. in proc. Maranzano, Rv. 260128 . 2. Tuttavia, la questione giuridica da risolvere è differente si tratta della possibilità per il Magistrato di Sorveglianza in sede di ottemperanza di rivedere la propria decisione. In effetti, si potrebbe sostenere che, poiché l’ordinanza emessa ex art. 35 bis ord. pen. ha riguardo all’inosservanza da parte della amministrazione penitenziaria di disposizioni di leggi e di regolamento dalla quale derivi al detenuto un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti art. 69, comma 6 lett. b ord. pen. , l’ottemperanza non dovrebbe essere ordinata, non esistendo un diritto del detenuto in regime di 41 bis cit. a svolgere i colloqui con l’infradodicenne con modalità diverse da quanto previsto dalle Circolari del DAP e non violando tali circolari né la legge né il regolamento penitenziario. Tuttavia, la natura stessa del giudizio di ottemperanza comporta che il Magistrato di sorveglianza non possa mettere in discussione il contenuto decisorio del provvedimento, divenuto definitivo, di cui si chiede l’esecuzione, dovendosi limitare a stabilire le modalità e i tempi attraverso cui detto provvedimento debba essere eseguito né le decisioni di questa Corte su ricorsi relativi alle posizioni di altri detenuti possono essere considerate fatti nuovi sopravvenuti che impongano una rivisitazione della decisione da parte del giudice dell’ottemperanza, atteso che il procedimento concernente T. si è concluso con una decisione definitiva che ha concretizzato la regolamentazione di legge nel caso concreto. Ovviamente l’ottemperanza che l’Amministrazione dovrà dare al provvedimento del Magistrato di Sorveglianza ha una scadenza temporale non solo per ragioni anagrafiche - il provvedimento riguarda i colloqui con figli e nipoti minori di anni dodici - ma per la cadenza biennale imposta dalla legge per la proroga del regime di cui all’art. 41 bis ord. pen. in caso di proroga disposta nei confronti di T. , ben potrà il decreto ministeriale disporre nuovamente sul tema dei colloqui in oggetto. P.Q.M. Rigetta il ricorso.