Il sì delle SS.UU. all’appello del PM sul rigetto della proposta di confisca

Il decreto con cui il giudice rigetta la richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, anche quando non proceduta da sequestro, è appellabile.

Lo hanno sancito le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con sentenza n. 20215/17, depositata il 27 aprile. La questione controversa. Oggetto della decisione è la questione della appellabilità da parte del Pubblico Ministero del provvedimento di rigetto, pronunciato dal Tribunale, quale Giudice delle misure di prevenzione, della proposta di confisca, previo sequestro, di beni, avanzata dal medesimo PM. Alle origini del dibattito vi è il dato letterale dell’art. 27 d.lgs. n. 159/2011, che non lo prevede espressamente tra i provvedimenti impugnabili. Nel caso di specie, la Corte d’appello di Firenze aveva, infatti, dichiarato inammissibile l’appello proposto dal PM e aveva disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione onde verificare se la proposta di impugnazione avesse i requisiti di legge per essere convertito in ricorso in Cassazione. Nulla quaestio infatti che, avverso il provvedimento di rigetto del Tribunale quale Giudice delle misure di prevenzione, sia ammessa la proposizione di ricorso per cassazione, nel quale pertanto, in caso di inammissibilità dell’appello, deve convertirsi l’appello, qualora ne abbia i requisiti di forma e sostanza, stante il principio del favor impugnationis . La Sesta Sezione Penale della Cassazione, investita della questione, ha rilevato l’esistenza di un contrasto interpretativo di legittimità sulla specifica questione e, dunque, la soluzione della questione è stata rimessa alle Sezioni Unite. L’orientamento restrittivo. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, risalente al 2013, ma con seguiti sino a tutto il 2015, il provvedimento reiettivo del Tribunale sarebbe inappellabile proprio in conseguenza del dato letterale dall’art. 27 d.lgs. n. 159/2011. Il principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione è, secondo detto orientamento, principio generale dettato dal codice di rito per tutte le impugnazioni, che dunque non deve e non può trovare eccezione in detto caso. Neppure vi sarebbe, secondo detto orientamento, una incostituzionalità del sistema dovuta ad irragionevolezza o disparità di trattamento. Infatti, a non essere impugnabile, per difetto di esplicita previsione, è il solo provvedimento di rigetto della richiesta di confisca non preceduta dal sequestro dei beni oggetto della confisca stessa. Laddove infatti i beni fossero stati sequestrati, al rigetto della richiesta di confisca, conseguirebbe, necessariamente, la revoca del disposto sequestro, provvedimento, che invece, rientra tra quelli elencati dall’art. 27 come suscettibili di impugnazione con appello. L’esclusione della possibilità di appello appare, dunque, limitata ai casi, invero infrequenti, in cui la richiesta di confisca non riguardi beni precedentemente sequestrati. Detta diversità di trattamento sarebbe ragionevole, secondo l’orientamento citato, in quanto l’appello troverebbe spazio solo laddove vi fosse la necessità di risolvere un contrasto fra una valutazione positiva sulla confiscabilità dei beni espressa con il provvedimento di sequestro e quella negativa, invece, espressa con il provvedimento di rigetto della richiesta di confisca. Contrasto non sussistente nell’ipotesi in cui invece, come nel caso di specie, i beni non siano stati oggetto di un precedente provvedimento di sequestro e, dunque, non ci sia a monte alcuna valutazione positiva sulla confiscabilità, poi sovvertita. L’orientamento favorevole. Secondo un più recente e invero maggioritario orientamento, il provvedimento reiettivo è invece suscettibile di impugnazione anche con il mezzo dell’appello. Va premesso che, anche secondo detta giurisprudenza, la questione riguarda esclusivamente il caso in cui la proposta di confisca non sia stata preceduta da un provvedimento che ha già disposto il sequestro degli stessi beni di cui si chiede la confisca. Tale orientamento pone l’accento sulla irrazionalità di una disciplina che non preveda l’appellabilità del provvedimento di rigetto della proposta di confisca, sia per il differente regime di impugnazione previsto per provvedimenti similari in tema di misure di prevenzione, sia poiché una siffatta limitazione non è per contro prevista dall’art. 10 del medesimo decreto per quanto concerne le misure di prevenzione personali. L’irragionevolezza, altrimenti ineluttabile del sistema, andrebbe dunque superata adottando una interpretazione non strettamente letterale del disposto dell’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 laddove prevede tra i provvedimenti impugnabili la revoca del sequestro , espressione che, secondo detto orientamento, ricomprenderebbe anche il diniego della confisca non preceduta da sequestro. La soluzione delle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite, onde dare soluzione alla invero non agevole questione, affrontano una tanto prodromica quanto essenziale ulteriore questione. Da una lettura attenta dei precedenti di legittimità, osserva la Cassazione che, ai fini di una corretta applicazione della procedura applicativa della misura della confisca, non è assolutamente necessario che i beni proposti siano stati sottoposti a sequestro con un provvedimento distinto, precedente ed autonomo rispetto a quello con cui viene disposta la confisca. Secondo il vigente sistema è del tutto possibile e legittimo che il sequestro sia disposto con il medesimo e contestuale provvedimento con cui viene disposta la confisca. In questo senso deve essere letto il testo di legge che prevede come suscettibili di confisca i beni sequestrati”. É dunque ben possibile, secondo la Cassazione, che la richiesta di confisca sia proposta con riguardo a beni non preventivamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento e che, in conseguenza, il rigetto della proposta di confisca, come nel caso in esame, non implichi un contestuale provvedimento di revoca del sequestro, siccome mai adottato. La problematica sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite è dunque effettivamente sussistente e compatibile con il vigente sistema normativo, osservano i Giudici del Palazzaccio, ma dà luogo ad una evidente disarmonia del sistema delle impugnazioni. Non vi è, infatti, alcun ragionevole motivo per assoggettare a differente regime di impugnazione la revoca di un provvedimento di sequestro ed il rigetto della proposta di confisca non preceduta da autonomo e distinto provvedimento di sequestro. Ciò appare ancor più evidente laddove si consideri che, come si è osservato, il provvedimento di sequestro solo in via eventuale può precedere la richiesta di confisca, ben potendo, come nel caso in esame, accompagnarsi alla medesima richiesta di confisca. Inspiegabile, prosegue la Cassazione, sarebbe poi la differenza con il regime di impugnazione previsto in tema di misure di prevenzione a carattere personale in cui difetta una analoga limitazione. Dunque, osservano le Sezioni Unite, la soluzione della questione consta proprio nella mera eventualità che il provvedimento di sequestro abbia anticipato la richiesta di confisca. Trattasi di una evidente svista del legislatore che, nell’elencare tutti i provvedimenti impugnabili e nel considerare tutti i possibili passaggi applicativi delle misure di prevenzione patrimoniale, ha omesso di considerare l’ipotesi, pur ammissibile, in cui la proposta di confisca non sia stata preceduta da un autonomo provvedimento di sequestro. La lacuna legislativa, obbiettivamente esistente, può, tuttavia, secondo le Sezioni Unite, essere colmata attraverso il rinvio ai principi generali che regolano il sistema delle impugnazioni, come desumibili dal complesso normativo del d.lgs n. 159/2011. Nel dettaglio il novero dei provvedimenti impugnabili andrebbe individuato non tanto nella elencazione contenuta nell’art. 27 quanto nel disposto dell’art. 10 del d.lgs. n. 159/2011 secondo il quale il Procuratore della Repubblica e l’interessato hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte di appello anche per il merito , in modo da ricomprendervi sia i provvedimenti applicativi che quelli reiettivi delle proposte. Ancora una volta un’interpretazione sicuramente ragionevole e coerente con il sistema, ma che sempre più tratteggia una magistratura che si arroga a legislatore, laddove costui non provveda.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 23 febbraio – 27 aprile 2017, n. 20215 Presidente Canzio – Relatore Zaza Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 26/11/2014 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice delle misure di prevenzione, rigettava la proposta di applicazione della misura della confisca, previo sequestro, di due immobili e due autovetture, formulata dal pubblico ministero nei confronti del cittadino cinese Y.X. . Premesso che la misura richiesta aveva ad oggetto beni ritenuti di valore sproporzionato rispetto alle capacità reddituali dello Y. , ed era proposta in relazione al procedimento a carico del predetto per i reati di cui agli artt. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e 55 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il Tribunale escludeva la sussistenza dei presupposti soggettivi per l’applicazione della misura. 2. Avverso il provvedimento di cui sopra proponeva appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, premettendo rilievi sull’appellabilità del provvedimento stesso e deducendo due motivi. 2.1. Con la premessa, l’appellante dava atto che l’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nell’elencare i provvedimenti in materia di misure di prevenzione patrimoniali avverso i quali può essere proposta impugnazione, non include espressamente i provvedimenti, quale quello in esame, con il quale venga rigettata la proposta di applicazione della confisca. Posto tuttavia che l’art. 10 del decreto non prevede limitazioni all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione personali, osservava che in ogni caso la formulazione letterale dell’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 sarebbe viziata da un svista del legislatore nel coordinamento dei richiami normativi, e deve essere integrata con un’interpretazione costituzionalmente orientata nel senso della possibilità per il pubblico ministero di impugnare la decisione allo stesso avversa, altrimenti venendo a realizzarsi un’ingiustificata disparità nei poteri riconosciuti all’accusa ed alla difesa in caso contrario eccependo l’illegittimità costituzionale della norma. 2.2. Con i motivi di appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale territoriale deduceva violazione di legge sulla decisione negativa in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992 e sull’esclusione, nei confronti del proposto, della pericolosità generica. 3. Con decreto del 12 ottobre 2015, la Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile l’appello e disponeva trasmettersi gli atti per competenza alla Corte di cassazione. Osservava che l’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011, doverosamente interpretato alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non consente una lettura estensiva che includa fra i provvedimenti appellabili quello di rigetto della proposta di confisca, non compreso nell’elencazione della norma. Aggiungeva che, essendo dedotte con l’appello violazioni di legge per le quali era esperibile il rimedio del ricorso per cassazione, l’impugnazione doveva essere trasmessa alla Corte Suprema per il relativo giudizio. 4. Con ordinanza del 12 ottobre 2016, la Sesta Sezione penale, investita dell’impugnazione, ha rilevato l’esistenza, in tema di appellabilità del provvedimento di rigetto della proposta di applicazione della confisca, di due opposti indirizzi giurisprudenziali. L’uno, improntato ad una interpretazione strettamente letterale del dato normativo, e segnatamente dell’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, nel senso dell’inappellabilità del provvedimento in quanto non incluso fra quelli indicati dalla citata disposizione come impugnabili l’altro, fondato su una visione interpretativa costituzionalmente orientata della norma, nel senso del riconoscimento della possibilità di appellare il provvedimento. Ha rimesso pertanto la questione alle Sezioni Unite per la soluzione del contrasto. 5. Con decreto del 7 dicembre 2016 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza camerale. 6. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’affermazione del principio per il quale il provvedimento di rigetto della proposta di applicazione della misura di prevenzione della confisca è impugnabile con appello, e per il conseguente annullamento dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per l’ulteriore corso. Osserva il requirente che al testuale riferimento dell’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 ai provvedimenti di revoca del sequestro disposto ai fini della confisca, fra quelli previsti come appellabili, deve essere attribuita una portata più ampia di quella strettamente ascrivibile al dato letterale, comprendente anche i provvedimenti di rigetto della proposta di confisca non preceduta da sequestro altrimenti incorrendosi nell’irragionevole disparità di disciplina di situazioni analoghe e nella violazione della parità fra accusa e difesa, tenuto conto anche della funzione meramente anticipatoria degli effetti della confisca, propria del sequestro, e della sostanziale assimilabilità degli effetti della revoca del sequestro e del rigetto della proposta di confisca. Considerato in diritto 1. La questione rimessa alle Sezioni Unite può essere così definita Se il decreto con cui il giudice rigetta la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, non preceduta da sequestro, sia impugnabile . 2. Il quesito posto con l’ordinanza di rimessione è per il vero formulato nei diversi termini dell’alternativa fra la proponibilità dell’appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di confisca e l’esperibilità, nei confronti di detto provvedimento, del solo ricorso per cassazione soluzione, quest’ultima, accolta nel decreto con il quale gli atti relativi all’impugnazione avverso il provvedimento reiettivo venivano trasmessi a questa Corte. Questa impostazione della questione presuppone tuttavia, per un verso, che del provvedimento in esame sia comunque prevista l’impugnabilità e, per altro, che la stessa debba assumere la forma minima necessaria della ricorribilità per cassazione requisiti, questi, che si rivelano insussistenti all’esame del dato normativo. La tematica delle impugnazioni dei provvedimenti in materia di misure prevenzioni patrimoniali, disciplinate dal Titolo II del d.lgs. n. 159 del 2011, è espressamente trattata nel Capo II, che si esaurisce nell’art. 27. Quest’ultimo espone al primo comma un’elencazione di provvedimenti dei quali è prevista l’immediata comunicazione al Procuratore generale presso la Corte di appello, al Procuratore della Repubblica ed agli interessati, indicandoli in quelli dispositivi della confisca dei beni sequestrati, della revoca del sequestro, della restituzione della cauzione, della liberazione delle garanzie, della confisca della cauzione e dell’esecuzione sui beni costituiti in garanzia mentre il secondo comma richiama le disposizioni dell’art. 10 per le impugnazioni di tali provvedimenti, precisando che, di essi, la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione e l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia divengono esecutivi con la definitività delle relative pronunce. Orbene, posto che il provvedimento con il quale venga rigettata la richiesta di confisca è indiscutibilmente assente dall’elencazione dei provvedimenti per i quali sono previste le comunicazioni di cui al primo comma del citato art. 27, laddove si ritenga che il richiamo del secondo comma a tali provvedimenti esaurisca la previsione di quelli impugnabili, ne deriverebbe che per il rigetto della richiesta di confisca non sia previsto alcun mezzo di impugnazione non solo l’appello, dunque, ma neppure il ricorso per cassazione. La mancata menzione del rigetto della richiesta di confisca fra i provvedimenti elencati come impugnabili nel citato art. 27 esclude di conseguenza la possibilità di rinvenire nel sistema normativo una indicazione di impugnabilità generica che offra spazio alla prospettiva di una ricorribilità per cassazione del provvedimento che prescinda dall’appellabilità dello stesso. Il tema dell’appellabilità del rigetto della richiesta di confisca, posto all’attenzione di queste Sezioni Unite, si risolve pertanto in quello dell’impugnabilità di detto provvedimento. 3. Sulla questione relativa all’appellabilità e, conseguentemente, all’impugnabilità del provvedimento in esame si registrano in effetti due orientamenti contrapposti. 3.1. Per il primo di essi, nel senso dell’inoppugnabilità del provvedimento Sez. 2, n. 30422 del 07/07/2015, Callea Sez. 6, n. 26842 del 03/06/2015, Zhang, Rv. 263948 Sez. 6, n. 46478 del 17/10/2013, Fotia, Rv. 257748 , il richiamo del secondo comma dell’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011, ai fini delle impugnazioni, ai provvedimenti specificamente indicati nel primo comma ai fini delle comunicazioni, che del resto alle impugnazioni sono funzionali in quanto dirette alle parti e ai soggetti interessati, darebbe luogo ad un ambito chiuso di atti impugnabili, che il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione non consentirebbe di ampliare. Nel discutere la possibilità che il rigetto della richiesta di confisca possa essere ricondotto a tale ambito con un’interpretazione estensiva diretta a sanare una altrimenti irragionevole difformità di disciplina fra situazioni analoghe, la sentenza Fotia, in particolare, richiama l’attenzione sulla circostanza per la quale la richiesta di confisca sia o meno preceduta dal sequestro dei beni oggetto della confisca stessa, ai sensi dell’art. 20. Si osserva, infatti, in proposito che, laddove i beni siano stati sequestrati, al rigetto della richiesta di confisca segue, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 20, la revoca del sequestro provvedimento che rientra fra quelli elencati nell’art. 27. Si conclude pertanto che l’esclusione dall’area di impugnabilità riguarda esclusivamente i casi in cui la richiesta di confisca riguardi beni non precedentemente sequestrati e che, in questi limiti, la descritta esclusione troverebbe ragionevole giustificazione nella presenza, ove il sequestro sia stato disposto, di un contrasto fra la valutazione positiva sulla confiscabilità dei beni formulata con il sequestro e quella negativa invece espressa con il rigetto della richiesta di applicazione della misura, tale da rendere la questione meritevole della possibilità di ulteriore approfondimento garantita dall’appellabilità della seconda decisione. Condizione, questa, non ricorrente nel caso in cui neppure in sede di sequestro i presupposti per la confisca siano stati ritenuti sussistenti. 3.2. L’impugnabilità del provvedimento in esame, anche con il mezzo dell’appello, è invece ammessa dal secondo orientamento, peraltro concordando con il contrario indirizzo sul presupposto che la questione riguardi esclusivamente i casi in cui la richiesta di confisca non sia stata preceduta dal sequestro dei beni. In questa prospettiva, si pone l’accento, come dato determinante, sull’irrazionalità dell’estromissione del rigetto della richiesta di confisca dal novero dei provvedimenti impugnabili irrazionalità evidenziata rispetto, in primo luogo, all’ingiustificata differenziazione fra provvedimenti similari in materia di misure di prevenzione patrimoniali, e, in secondo luogo, alla altrettanto ingiustificata diversità nel regime delle impugnazioni che ne deriverebbe, per i provvedimenti reiettivi in tema di misure patrimoniali, a fronte dell’impugnabilità viceversa prevista dall’art. 10 per quelli in materia di misure personali Sez. 5, n. 6083 del 01/10/2015, Lin, Rv. 266603 Sez. 5, n. 494 del 01/10/2014, Grasso, Rv. 262213 . Il rimedio interpretativo idoneo a conciliare il rispetto del principio di tassatività delle impugnazioni con la necessità di evitare le irragionevoli conseguenze segnalate viene individuato in una lettura non strettamente testuale del riferimento dell’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, nell’elencazione dei provvedimenti da comunicare e quindi impugnabili, alla revoca del sequestro espressione che dovrebbe intendersi quale comprendente anche il diniego della confisca non preceduta da sequestro, per la sostanziale assimilabilità di quest’ultimo caso a quello della revoca del sequestro in considerazione degli effetti che ne derivano in termini di insussistenza del vincolo sui beni Sez. 1, n. 43796, del 24/09/2015, Buccellato . Questa proposta ermeneutica ha trovato accoglimento in diverse altre pronunce Sez. 1, n. 44186 del 27/06/2016, Jiang Sez. 1, n. 38029 del 25/05/2016, Hu Sez. 1, n. 38028 del 25/05/2016, Wu, Rv. 268104 Sez. 5, n. 7279 del 11/11/2015, Capobianco Sez. 5, n. 6084 del 01/10/2015, Ji . 4. Le Sezioni Unite condividono il secondo orientamento, favorevole all’impugnabilità e, quindi, all’appellabilità del provvedimento reiettivo della richiesta di confisca, per le ragioni di seguito esposte. 5. Vi è un aspetto della questione che si rivela determinante per la soluzione della stessa, emerso parzialmente nel dibattito giurisprudenziale sull’argomento. Entrambe le posizioni finiscono per delimitare l’ambito del problema al caso nel quale la denegata richiesta di confisca non sia stata preceduta dal sequestro dei beni oggetto della misura. E, in tal modo, evocano inevitabilmente una tematica che condiziona la stessa configurabilità di questa fattispecie quella, cioè, relativa all’ipotizzabilità di una richiesta di applicazione della misura della confisca su beni che non siano stati previamente sottoposti a sequestro con le modalità previste dagli artt. 20 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011. Una prima ragione di prodromicità di questa tematica rispetto a quella posta all’attenzione delle Sezioni Unite è di immediata evidenza. Qualora, infatti, si aderisca alla tesi per la quale la richiesta di confisca deve necessariamente essere preceduta dal sequestro dei beni, il problema in discussione verrebbe meno sia ove detto sequestro abbia avuto luogo, sia ove ciò non sia avvenuto. In questo secondo caso, infatti, difetterebbe quello che nella tesi di cui sopra costituisce un requisito di legittimità della richiesta, con la conseguente inammissibilità della stessa nel primo, invece, il rigetto della richiesta implicherebbe la revoca del sequestro, che è indicato dall’art. 27 fra i provvedimenti impugnabili. D’altra parte, appare evidente che una diversa conclusione in termini di possibilità che la richiesta di confisca non sia preceduta da un provvedimento di sequestro dei beni abbia ricadute decisive sulla soluzione della questione dell’impugnabilità del rigetto della richiesta. 5.1. L’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, nel regolare la procedura applicativa della misura della confisca, esordisce attribuendo al tribunale il potere di disporre la misura sui beni sequestrati dei quali la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e risulti essere titolare o avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito. Tale disposizione ha fatto confluire nel decreto l’analoga previsione di cui all’art. 2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, che pure attribuiva ai beni, oggetto della richiesta di confisca, il predicato testuale dell’essere gli stressi sequestrati. Orbene, con riguardo a provvedimenti adottati sotto la vigenza della norma da ultima citata, si rinvengono nella giurisprudenza di legittimità affermazioni del principio per il quale la confisca dei beni deve essere necessariamente preceduta dal sequestro degli stessi Sez. 1, n. 27667 del 31/05/2012, Liuzzi, Rv. 253332 Sez. 5, n. 23041 del 28/03/2002, Ferrara, Rv. 221677 . Tali pronunce richiamano tuttavia una precedente decisione delle Sezioni Unite Sez. U, n. 36 del 13/12/2000, Madonia, Rv. 217666 il cui contenuto motivazionale, ove attentamente esaminato, si mostra affermativo di un principio differentemente formulato. L’intervento delle Sezioni Unite era stato sollecitato, nella specie, quale risolutivo di un contrasto giurisprudenziale formatosi su una questione tutt’affatto diversa, concernente la natura ordinatoria ovvero perentoria del termine di un anno dall’avvenuto sequestro, prorogabile per un anno ulteriore, previsto dalla normativa del 1965 per la disposizione della confisca punto sul quale si confrontavano un orientamento, per il quale la confisca poteva essere adottata in assenza di alcun vincolo di carattere temporale, ed altro per cui l’inscindibile connessione fra il sequestro e la confisca giustificava la qualificazione in termini di perentorietà del termine indicato dalla norma. Con la sentenza Madonia, condividendosi il secondo orientamento, si stabiliva il principio della perentorietà del termine di cui sopra e, quale dato argomentativo a sostegno di questa conclusione, si evidenziava la natura sostanzialmente unitaria del procedimento applicativo delle misure di prevenzione patrimoniali, nell’ambito del quale il sequestro assume funzione tipicamente propedeutica alla confisca. Una volta definite correttamente in questi termini le affermazioni di principio della decisione delle Sezioni Unite del 2000, ne deriva che, come opportunamente osservato in una successiva pronuncia della Corte di legittimità Sez. 1, n. 15964 del 21/03/2013, Di Marco, Rv. 255656 , detta decisione non indica assolutamente come necessaria, ai fini dell’instaurazione di una rituale procedura applicativa della misura della confisca di determinati beni, la sottoposizione di questi ultimi ad un sequestro disposto con un provvedimento distinto e precedente rispetto a quello di confisca essendo del tutto compatibile con i principi stabiliti in quella sede l’adozione di un sequestro contestuale alla confisca e disposto con il medesimo atto. Situazione questa non estranea ma, al contrario, conforme nella massima misura alle connotazioni di stretta connessione dei provvedimenti di sequestro e confisca, segnalate dalla Sezioni Unite quali conseguenze dell’unitarietà del procedimento applicativo della misura patrimoniale. 5.2. In questa prospettiva, al testuale riferimento dell’art. 24 del decreto attualmente in vigore, così come quello della norma previgente, alla confisca di beni qualificati come sequestrati non può essere attribuito un significato prescrittivo della necessità di un autonomo provvedimento di sequestro, precedente a quello dispositivo della confisca. Tale espressione è invero lessicalmente denotativa di un ambito di ipotesi che comprende anche quella del sequestro contestuale alla confisca, nel senso appena descritto. D’altra parte, già sotto la vigenza della normativa del 1965 era stata segnalata la coerenza sistematica della previsione di un autonomo provvedimento di sequestro, precedente a quello dispositivo della confisca, come atto meramente eventuale nella sequenza del procedimento applicativo delle misure di prevenzione patrimoniali. La funzione tipica di tale provvedimento era, infatti, individuata nella finalità di impedire provvisoriamente la dispersione dei beni confiscabili nel caso in cui debbano essere svolti accertamenti sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento definitivamente ablatorio derivandone, pertanto, l’identificazione dei presupposti del sequestro nella necessità di tali accertamenti e, di conseguenza, la superfluità del previo sequestro ove detti accertamenti non siano necessari e possa addivenirsi direttamente, sulla scorta degli elementi di valutazione già disponibili, alla confisca dei beni Sez. 1, n. 27819 del 27/06/2006, Caracciolo, Rv. 234976 . Questa ricostruzione, ripresa nella citata sentenza Di Marco, è stata ribadita, con riguardo alla normativa vigente, rinvenendone ulteriore sostegno in una lettura logico-sistematica degli artt. 20, 22 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011 Sez. 1, n. 43796 del 24/09/2015, Buccellato, Rv. 264754 . Si osserva che, se l’art. 20 prevede al comma 1 il potere del tribunale di disporre anche d’ufficio il sequestro dei beni di valore sproporzionato al reddito o all’attività economica del proposto, ovvero indicati da sufficienti indizi come proventi di attività illecite o derivanti dal reimpiego degli stessi, i primi due commi dell’art. 22 consentono ai soggetti, legittimati a proporre l’applicazione della misura, di richiedere al presidente del tribunale la disposizione in via anticipata del sequestro dei beni per quali vi sia concreto pericolo di dispersione, sottrazione o alienazione. Tanto rivela la dimensione essenzialmente anticipatoria e, in quanto legata a presupposti di urgenza, eventuale, assunta dal sequestro nel sistema delle misure di prevenzione patrimoniali come attualmente disciplinato. La sentenza Buccellato richiama anche la previsione dell’art. 24, comma 3, per la quale il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all’art. 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrono le condizioni, anche dopo l’applicazione di una misura di prevenzione personale . Invero, l’indicazione in termini paritari del sequestro e della confisca, rispetto alla possibilità dell’adozione di tali provvedimenti in una determinata situazione, è coerente con una visione complessiva nella quale la confisca può assumere in concreto il ruolo di primo provvedimento ablatorio dei beni, in alternativa alla via procedurale di un immediato sequestro degli stessi al fine di garantire la futura apprensione dei beni in pendenza di accertamenti che si rendano necessari per la verifica della sussistenza dei presupposti per la confisca. È in conclusione ben possibile e legittimo, secondo il sistema normativo e i principi giurisprudenziali affermati sul punto e correttamente individuati, che la richiesta di confisca sia proposta con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento e che, di conseguenza, il rigetto della richiesta non richieda e, comunque, non implichi un contestuale provvedimento di revoca del sequestro. 6. La possibilità che al rigetto della richiesta di confisca non sia associato un provvedimento di revoca di un precedente sequestro rende in primo luogo effettiva e concreta la problematica relativa all’autonoma impugnabilità del provvedimento reiettivo della richiesta nel caso in cui la stessa non sia stata preceduta dal sequestro dei beni. Tanto, per un verso, dà corpo ad una evidente disarmonia nel sistema delle impugnazioni dei provvedimenti in materia di misura di prevenzione ma, per altro, consente di individuare l’origine e le prospettive di soluzione di tale disarmonia. 6.1. Per il primo aspetto, non vi è dubbio che la mancanza di una espressa previsione di impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di confisca di beni, non previamente sottoposti a sequestro, dia luogo alle incongruenze segnalate nell’indirizzo giurisprudenziale favorevole ad un’interpretazione estensiva della possibilità di impugnazione anche a tale provvedimento. Non risponde invero a ragionevolezza che provvedimenti sostanzialmente similari negli effetti giuridici di negazione del vincolo sui beni, quali la revoca del sequestro e il rigetto della confisca, siano diversamente disciplinati sotto il profilo della loro impugnabilità, esclusa per il secondo provvedimento ed ammessa per il primo oltretutto riservando in tal modo una valutazione più approfondita nel merito, come osservato nella sentenza Buccellato, ad un provvedimento incidentale e provvisorio rispetto a quello principale e definitivo. Ma i contorni di tale irrazionalità si definiscono ulteriormente una volta che sia precisato come il sequestro possa solo eventualmente precedere la richiesta di confisca. In questa prospettiva, infatti, la testuale indicazione dei provvedimenti impugnabili di cui all’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 finirebbe per differenziare la relativa disciplina in base alla mera scelta dell’autorità procedente di richiedere o meno un provvedimento di sequestro preliminare a quello di confisca, consentendo l’impugnazione del provvedimento reiettivo della richiesta di confisca nel solo caso in cui sia stato precedentemente richiesto e ottenuto il sequestro dei beni rendendo la previsione normativa, così intesa, assolutamente illogica. Il tentativo di offrire a questa lettura una giustificazione razionale, intrapreso nella citata sentenza Fotia, si presenta inidoneo a conseguire lo scopo in quanto carente nei presupposti da cui lo stesso prende le mosse. La relativa argomentazione è fondata sul contrasto fra una valutazione positiva in ordine alla confiscabilità dei beni, formulata con il disposto sequestro degli stessi, ed altra viceversa negativa espressa dal diniego della confisca. Ma tanto implica una prospettiva nella quale la richiesta di confisca sia necessariamente preceduta da un provvedimento di sequestro trascurando l’ipotesi che la confisca sia direttamente richiesta con riguardo a beni non sequestrati, in assenza di alcuna precedente decisione in ordine alla confiscabilità degli stessi. Ragioni di una differenziazione nel regime dell’impugnabilità del provvedimento reiettivo, a seconda che la richiesta di confisca sia stata o meno preceduta dal sequestro dei beni, non si rinvengono neppure nell’argomentazione, svolta dalla Corte di appello di Firenze nel provvedimento impugnato, per cui l’udienza camerale prevista dall’art. 23 a seguito del sequestro garantirebbe alla difesa del proposto un contraddittorio sul merito, del quale la stessa sarebbe invece privata con l’accoglimento di un appello proposto dal pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di confisca direttamente proposta al giudice. Siffatto contraddittorio è invero adeguatamente garantito, anche in quest’ultimo caso, dalla celebrazione dell’udienza di appello nelle forme indicate dall’art. 10 del decreto, per quanto detto richiamate dall’art. 27, che non precludono alle parti alcuna facoltà difensiva, ivi compresa la possibilità di produrre documentazione integrativa Sez. 6, n. 44408 del 10/07/2013, Qoshja, Rv. 257747 . Non vanno peraltro sottaciuti gli ulteriori profili di irrazionalità indicati nell’ingiustificata diversità nel regime delle impugnazioni che si creerebbe, con l’esclusione della possibilità di impugnare il diniego della confisca, rispetto all’ampia impugnabilità dei provvedimenti, compresi quelli reiettivi, in materia di misure di prevenzione personali, viceversa consentita dall’art. 10 del decreto così come nell’altrettanto ingiustificata deprivazione che ne deriverebbe per i poteri di impugnazione del pubblico ministero, rispetto ad un provvedimento per lo stesso sfavorevole quale è il rigetto della richiesta di confisca, a fronte dell’impugnabilità invece riconosciuta per il provvedimento dispositivo della misura, sfavorevole al proposto. Disparità, quest’ultima, vieppiù evidenziata dall’assenza, nell’indicazione dei provvedimenti impugnabili contenuta nell’art. 27, anche del rigetto della richiesta di sequestro, altro provvedimento sfavorevole al pubblico ministero che la rigorosa applicazione del principio di tassatività sottrarrebbe ai poteri di impugnazione dello stesso. 6.2. Le conclusioni precedentemente acquisite in tema di mera eventualità dell’adozione di un provvedimento di sequestro precedentemente alla richiesta di confisca, e di correlativa possibilità che quest’ultima sia direttamente proposta con riferimento a beni non sottoposti a previo sequestro, consentono di individuare le ragioni di una formulazione legislativa che, non comprendendo letteralmente il rigetto della richiesta di confisca fra i provvedimenti impugnabili, si dimostrerebbe produttiva delle irragionevoli conseguenze appena descritte. L’unica logica spiegazione, invero, non può che essere identificata nel risultato di una svista del legislatore, che ha generato una vera e propria lacuna normativa. Nella elencazione dei provvedimenti impugnabili, in sostanza, non sono stati considerati tutti i possibili passaggi del procedimento applicativo delle misure di prevenzione patrimoniali, così come praticabili secondo il sistema elaborato, anche trasfondendovi disposizioni preesistenti, con l’emanazione del decreto legislativo del 2011. In particolare, non si è tenuto conto a questi fini della possibilità che la confisca sia richiesta omettendo di sollecitare preventivamente il sequestro dei beni confiscabili. In conseguenza della mancata previsione di questa opzione procedurale, l’impugnabilità della revoca del sequestro precedentemente disposto, che l’art. 20, comma 2, indica quale provvedimento dovuto a seguito, fra l’altro, del rigetto della richiesta di applicazione della misura sui beni sequestrati, è stata erroneamente ritenuta dal legislatore esaustiva delle facoltà del pubblico ministero di sottoporre a nuova valutazione le ragioni a sostegno della confiscabilità dei beni lasciando in tal modo priva di tutela la situazione nella quale la revoca del sequestro manchi per l’assenza di un provvedimento che tale sequestro abbia disposto. Queste osservazioni trovano del resto conferma nel contenuto del disegno di legge di modifica del decreto legislativo in esame, approvato dalla Camera di deputati in data 11 novembre 2015, con il quale l’elencazione dei provvedimenti impugnabili di cui all’art. 27, comma 1, è integrata con l’inserimento dei provvedimenti di applicazione o diniego del sequestro e, per l’appunto, di rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro . Pur non potendosi attribuire portata in sè decisiva a tale sopravvenuto intervento legislativo, lo stesso ha indubbio valore ricognitivo dell’esistenza di talune lacune nel testo vigente, individuate nell’omessa indicazione dell’impugnabilità non solo del provvedimento reiettivo della richiesta di confisca, significativamente definito come emesso in assenza di un previo sequestro, ma dei provvedimenti di applicazione e di diniego del sequestro, del quale ultimo in particolare si è detto a proposito dell’ingiustificata limitazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero che contraddistingue la tesi della rigorosa adesione al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione nella fattispecie in discussione. 7. La lacuna, costituita dalla mancanza di una specifica previsione dell’impugnabilità del provvedimento reiettivo della richiesta di confisca non preceduta dal sequestro dei beni, può tuttavia essere colmata in virtù del rinvio ai principi generali che regolano il sistema dell’impugnazione dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione personali, come desumibili dal complesso normativo del d.lgs. n. 159 del 2011. A questo fine va osservato, per un verso, che le considerazioni svolte in precedenza consentono di affermare come il provvedimento di revoca del sequestro sia esplicitamente indicato come impugnabile in quanto ritenuto dal legislatore, pur erroneamente, quale atto necessariamente terminativo del diniego della proposta di applicazione della misura della confisca. Per altro aspetto, non è priva di rilievo la circostanza per la quale i provvedimenti elencati nel comma 1 dell’art. 27 non sono già in quella sede indicati come impugnabili, essendo viceversa la disposizione diretta a prevederne l’immediata comunicazione alle parti. L’impugnabilità di detti provvedimenti è invece prevista dal secondo comma nella forma testuale del rinvio, per le modalità di tale impugnazione, alle disposizioni dell’art. 10. Norma, quest’ultima, riservata alla disciplina dell’impugnazione in materia di misure di prevenzione personali, e che al comma 1 si esprime in una formulazione ampia dell’oggetto dell’impugnazione, disponendo che il Procuratore della Repubblica, il Procuratore generale presso la Corte di appello e l’interessato hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte di appello anche per il merito , in modo da comprendervi sia i provvedimenti applicativi che quelli reiettivi. Risultante di questi profili è la chiara rilevabilità dell’effettivo intento legislativo di riprodurre, per le misure di prevenzione patrimoniali, la generale impugnabilità prevista per le misure personali. Principio non adeguatamente riprodotto nel testo dell’art. 27 del decreto, con riguardo al rigetto della richiesta di confisca, unicamente in conseguenza di un deficit di coordinamento nella elencazione dei provvedimenti soggetti alla comunicazione finalizzata a consentirne l’impugnazione, determinata dall’assunzione della revoca del sequestro come provvedimento rappresentativo di tutte le situazioni nelle quali la confisca richiesta non sia applicata. Ritengono pertanto le Sezioni Unite praticabile una lettura della norma che, realizzando il principio generale appena indicato ed eliminando le irragionevoli conseguenze derivanti da un’adesione al dato meramente letterale, attribuisca al riduttivo e lacunoso riferimento testuale alla revoca del sequestro il più esteso significato logico comprendente tutti i casi di diniego della confisca, e quindi anche quello in cui il rigetto della richiesta di applicazione della misura non abbia dato luogo ad una disposizione revocatoria del sequestro per la legittima scelta dell’autorità procedente di non far precedere la richiesta dal sequestro dei beni. 8. Deve in conclusione essere affermato il seguente principio di diritto Il decreto con cui il giudice rigetta la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, anche qualora non preceduta da sequestro, è appellabile . 9. In applicazione del principio appena enunciato, il decreto impugnato, con il quale la Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di confisca dei beni, sul presupposto della sua inappellabilità, deve essere annullato senza rinvio. Segue la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio sull’appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto della Corte di appello di Firenze in data 12/10/2015 e dispone la trasmissione degli atti alla medesima Corte per il giudizio di appello.