E’ lecita la confisca di un libro antico al proprietario che lo esporta all’estero?

In relazione alle cose di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico oggetto di esportazione illecita, nei casi di cui all’art. 174 d.lgs. n. 42/2004 è sempre disposta la confisca, come prevista dal comma 3, trattandosi di misura ablatoria di carattere amministrativo.

Il caso. La pronuncia della Suprema Corte sentenza n. 17223/17, depositata il 6 aprile è originata dal ricorso di un soggetto condannato per il delitto di esportazione illecita di beni di carattere culturale. Questi impugnava l’ordinanza del giudice dell’esecuzione con la quale veniva disposto il rigetto della confisca dei beni costituenti corpo del reato ed originariamente posti sotto sequestro. Si trattava di libri antichi e, tuttavia, secondo il ricorrente era stato erroneamente applicato l’art. 10, commi 3 e 4, nonché 174, commi 1 e 3, d.lgs. n. 42/2004 codice dei beni culturali . Invero, il giudice avrebbe applicato la confisca prescindendo dalla qualità di beni culturali in senso stretto, così come previsto dalla legge. La normativa di riferimento. L’art. 10 citato dispone che sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico e i beni provvisti della dichiarazione di interesse culturale prevista dall’art. 13 della medesima legge. Ebbene, trattandosi di beni di particolare importanza, ove taluno trasferisca all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico che non siano, peraltro, fornite di attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito ai sensi dell’art. 174 del Codice dei beni culturali. I beni di interesse culturale. In base a tali principi di diritto, secondo la Corte, il giudice di merito ha correttamente valutato la questione. Ed infatti, l’oggetto della tutela di cui all’art. 174 non sono solo i beni culturali che siano stati dichiarati tali ai sensi dell’art. 13, ma anche quelli suscettibili di poter ottenere tale dichiarazione. Ciò è giustificato dalla ratio della norma incriminatrice che vuole impedire in ogni modo l’esportazione clandestina di beni che abbiano rilevanza culturale. La confisca di beni culturali. Nell’ambito della medesima finalità di tutela si pone, quindi, anche l’istituto della confisca previsto dal comma 3 dell’art. 174 misura ablatoria che viene disposta nei confronti delle cose individuate al comma 1, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Ed invero, l’unica ipotesi in cui non venga applicata la confisca è proprio quella in cui la proprietà del bene corpo del reato sia di soggetto terzo rispetto al fatto reato. In tutti gli altri casi, invece, rileva la Corte che la cautela va applicata obbligatoriamente, in quanto avente carattere amministrativo. Interessante è che tale ipotesi di confisca è del tutto estranea alla fattispecie prevista dal codice penale all’art. 240 e alla quale, invero, la norma di cui all’art. 174, comma 3, non fa alcun rinvio. Si tratta, evidentemente, così come peraltro affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di una ipotesi peculiare, che non ha una funzione prettamente sanzionatoria, ma essenzialmente recuperatoria di res che si presumono di proprietà pubblica, in quanto appartenenti allo Stato, ai sensi delle norme del codice civile relative art. 826, comma 2, 828 e 832 c.c. . La sua particolarità rispetto alla previsione generale, peraltro, è data dalla sua applicabilità indipendentemente dalla condanna. Infatti, dinanzi a tali oggetti aventi carattere culturale, il giudice deve applicarla, pur in presenza di una sentenza di proscioglimento o dichiarativa di una causa di non punibilità. Violazione del diritto di proprietà? Il ricorrente, in secondo luogo, evidenziava una questione di legittimità costituzionale con riguardo alla violazione del diritto di proprietà nel caso in cui oggetto della stessa siano beni di interesse culturale. La Corte, tuttavia, dichiarata la manifesta infondatezza della questione, rileva che la confisca delle cose oggetto del reato di cui all’art. 174 d.lgs. n. 42/2004 è giustificata sul piano costituzionale in ragione della tutela avanzata e preventiva che la disposizione incriminatrice esprime . Nel caso di specie, quindi, non vi è nessuna violazione del diritto di proprietà, né tanto meno una disparità di trattamento tra il proprietario di beni culturali e il proprietario di qualunque altro bene.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 novembre 2016 – 6 aprile 2017, n. 17223 Presidente Fiale – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 19 dicembre 2014, il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca disposta dallo stesso Tribunale, in relazione al reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 174 del d.lgs. n. 42 del 2004, avente ad oggetto libri antichi. L’istante al quale era stata applicata la pena su sua richiesta con sentenza del 20 giugno 2013, divenuta irrevocabile il 29 ottobre 2013, aveva richiesto il dissequestro dei libri e la loro restituzione la relativa istanza era stata respinta ed era conseguentemente stata disposta la confisca in oggetto. 2. - Avverso l’ordinanza del giudice esecuzione l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, in primo luogo, l’erronea applicazione degli artt. 10, commi 3 e 4, 174, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, sul rilievo che l’oggetto della tutela penale sarebbe sempre comunque un bene culturale. Il giudice dell’esecuzione avrebbe invece applicato la confisca ai volumi in questione, a prescindere dalla loro qualità di beni culturali, dando delle norme in questione di interpretazione contraria alla volontà del legislatore, che sarebbe diretta ad evitare l’esportazione clandestina dei soli beni culturali in senso stretto. In secondo luogo, in via subordinata, la difesa eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 174, comma 3, richiamato, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost., perché tale disposizione, prevedendo la confisca delle cose, imporrebbe una limitazione ingiustificata della proprietà privata. Vi sarebbe, inoltre, una disparità di trattamento con altre ipotesi di libera titolarità e disponibilità di cose di interesse culturale in capo a privati cittadini. La disposizione è censurata, dunque, nella parte in cui estende l’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca anche alle ipotesi in cui il corpo del reato non sia qualificabile come bene culturale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, e 13 del d.lgs. n. 42 del 2004. Considerato in diritto 3. - Il ricorso è infondato. 3.1. - Il giudice dell’esecuzione ha correttamente evidenziato che l’oggetto della tutela penale sono i beni di interesse culturale, indipendentemente dalla dichiarazione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2004. La finalità del legislatore è, infatti, quella di impedire in ogni modo l’esportazione clandestina di beni che abbiano rilevanza culturale, tanto che il comma 1 dell’art. 174, che contiene il precetto sanzionatorio, non fa riferimento a beni culturali riconosciuti tali con la dichiarazione di cui all’art. 13, ma più in generale a cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale archivistico così da tutelare le cose che sarebbero suscettibili di dichiarazione di interesse culturale, anche se quest’ultima non sia in concreto intervenuta. Tale ricostruzione interpretativa trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte ex multis, Sez. 3, n. 42458, del 10/06/2015, Rv. 265046 , secondo cui la confisca in questione deve essere obbligatoriamente disposta in relazione alle cose di interesse storico artistico, perché si tratta di una misura ablatoria di carattere amministrativo. Deve in ogni caso rilevarsi - quanto al caso di specie - che i libri antichi oggetto di confisca sono le cose in relazione alla cui esportazione illecita vi è stata applicazione della pena su richiesta della parte con la conseguenza che la stessa parte non può in sede esecutiva contestare la riconducibilità di tali cose all’ambito di applicazione dell’art. 174, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, perché tale appartenenza è già stata, appunto, già affermata con la sentenza passata in giudicato. Ne deriva l’infondatezza del primo motivo di doglianza. 3.2. - Manifestamente infondata e la questione di legittimità costituzionale proposta della difesa in via subordinata. La scelta del legislatore di disporre la confisca delle cose oggetto del reato di cui all’art. 174 del d.lgs. n. 42 del 2004 risulta, infatti, pienamente giustificata sul piano costituzionale in ragione della finalità di tutela avanzata e preventiva che la disposizione incriminatrice esprime, cosicché non sussiste alcuna violazione del diritto di proprietà, né alcuna disparità di trattamento con soggetti che siano proprietari di beni culturali. L’incidenza della confisca di cui all’art. 174 sul diritto di proprietà è stata, peraltro, già valutata nel senso della piena compatibilità anche con la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo con la richiamata sentenza Sez. 3, n. 42458 del 2015. 4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.