‘Attenti al cane’: padrone comunque sotto accusa per l’aggressione al postino

Il cartello all’ingresso della villetta non salva il proprietario dell’animale. Egli deve comunque provvedere ad un'adeguata custodia, così da evitare la possibilità di danni alle persone.

Cartello ben in vista al cancello d’ingresso della villetta ‘Attenti al cane’. Ciò non basta, però, per escludere la responsabilità del padrone per il comportamento violento del quadrupede. Sotto accusa, quindi, l’uomo per le lesioni riportate dalla vittima – un postino – dell’aggressione compiuta dall’animale Cassazione, sentenza n. 17133/2017, Sezione Quarta Penale, depositata oggi . Ingresso. Una volta ricostruito l’episodio, è arrivata la sorprendente decisione del Giudice di pace il proprietario del cane non è punibile per le lesioni riportate dal portalettere. Sia chiaro, il lavoratore è stato aggredito dal quadrupede, ma, è stato osservato, egli ha fatto ingresso nella villetta per consegnare una missiva, nonostante gli fosse stato detto di non entrare e nonostante l’esposizione al cancello di ingresso del cartello ‘Attenti al cane’. In sostanza, la decisione presa dal postino è stata valutata come un evento imprevedibile e non evitabile dal custode del cane . Avviso. A ribaltare completamente la prospettiva adottata dal Giudice di pace provvede ora la Cassazione. Per i magistrati del ‘Palazzaccio’, difatti, il proprietario del quadrupede non può considerarsi esonerato dal custodire adeguatamente l’animale per il solo fatto di avere apposto un cartello con la scritta ‘Attenti al cane’ . Quel tipo di cartello rappresenta un mero avviso relativo alla presenza dell’animale , ma certo non esaurisce gli obblighi del proprietario di evitare che l’animale possa recare danni alle persone . Obblighi che, in questa vicenda, andavano adempiuti assicurando il quadrupede ad un guinzaglio o ad una catena, ovvero custodendolo in una zona del giardino della villetta che non gli consentisse di avvicinarsi agli estranei , come il postino, o di scappare . Illogico quindi, sanciscono i magistrati, attribuire la responsabilità dell’aggressione al comportamento avventato del portalettere . Ciò, ovviamente, rimette sotto accusa il padrone del cane, destinato ad affrontare un nuovo round della battaglia legale dinanzi al Giudice di pace.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 gennaio – 5 aprile 2017, numero 17133 Presidente Blaiotta – Relatore Menichetti Ritenuto in fatto 1. Il Giudice di Pace di Palermo assolveva C. E. dal reato di lesioni colpose ai danni di P. G., morso da un cane di proprietà dell'imputato. 2. Secondo la ricostruzione dei fatti esposta in sentenza, il P., indossando il casco e la divisa di portalettere, era giunto con la moto davanti al cancello aperto di casa C. e, sebbene invitato a non entrare e a fermarsi, aveva percorso il viale che conduceva alla villa con il braccio proteso in avanti per porgere una busta, ed era stato aggredito dal cane che era sfuggito alla presa della padrona. La pronuncia assolutoria era motivata dalla considerazione che l'ingresso del postino, avvertito di non entrare, aveva costituito un fatto imprevedibile e non evitabile dal custode del cane, ed inoltre non sanzionabile perché verificatosi all'interno di una proprietà privata, con la conseguenza che andava escluso l'elemento soggettivo della colpa. 3. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Palermo per due motivi. 3.1. Con il primo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, l'ingresso di un postino presso un'abitazione privata era un'attività assolutamente ordinaria e prevedibile da parte del proprietario dell'animale, che non poteva ritenersi esentato da responsabilità per aver apposto un cartello con la scritta attenti al cane . 3.2. Con il secondo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito alla circostanza che l'evento era avvenuto all'interno della proprietà C., ritenuta in base alla testimonianza di un vicino i casa, mentre dalla relazione di servizio risultava che il postino al momento dell'aggressione si trovava fuori dal cancello, dopo essere scappato alla presa della padrona. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte ha chiarito ripetutamente che la pericolosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante. Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto a controllare e custodire l'animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all'interno dell'abitazione Sez.4, sent.numero 6393 del 10 gennaio 2012, Rv.251951 Sez.4, sent.numero 18814 del 16 dicembre 2011, Rv.253594 . Sulla scorta di tali principi sono affette da vizi logici e giuridici le argomentazioni del Giudice di Pace, il quale ha omesso di valorizzare, a carico del proprietario dell'animale, la circostanza che il cane non era stato adeguatamente custodito, tanto che aveva approfittato della momentanea apertura del cancello d'ingresso alla proprietà per liberarsi dalla presa, evidentemente non ferma, della C. G., figlia dell'imputato, ed aggredire il postino mordendolo al braccio. Va poi osservato che il cane, peraltro di grossa taglia, andava controllato sia all'interno sia all'esterno della proprietà, come correttamente rilevato dal Procuratore ricorrente, il quale ha evidenziato che la motivazione della impugnata sentenza, nella parte in cui attribuiva un'imprudenza alla stessa parte lesa che aveva fatto ingresso nel giardino nonostante il divieto attenti al cane , appare censurabile anche laddove non ha tenuto conto della relazione di Servizio redatta dai Carabinieri, confermata in dibattimento, che attestava invece che l'aggressione era avvenuta fuori della proprietà dell'imputato, cioè per l'uscita del cane dal cancello e non per l'ingresso della persona offesa. Il Giudice di Pace non ha poi considerato che il proprietario non può dirsi esonerato dal custodire adeguatamente l'animale dal sol fatto di aver apposto un cartello con la scritta attenti al cane . Un tal genere di cartello costituisce mero avviso della presenza del cane, che certo non esaurisce gli obblighi del proprietario di evitare che l'animale possa recare danni alle persone, obblighi che andavano adempiuti assicurando il cane ad un guinzaglio o ad una catena, ovvero custodendolo in una zona del giardino che non gli consentisse di avvicinarsi agli estranei ovvero di scappare. Carente l'impugnata sentenza anche sotto questo profilo, atteso che, attribuendo la responsabilità dell'evento al comportamento avventato del postino, e ritenendo connaturato nel cane l'istinto di difesa del padrone e del proprio territorio, ha formulato il giudizio controfattuale in maniera illogica e giuridicamente non corretta, nel senso che il cane non avrebbe attaccato il postino se questi non fosse entrato nella proprietà , laddove il giudizio controfattuale doveva essere volto a verificare se la condotta omessa, ossia un'adeguata custodia, ove adempiuta, avrebbe impedito l'evento. 3. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice di Pace per una motivazione che si attenga ai principi di diritto ed ai rilievi argomentativi enunciati da questa Corte. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Palermo.