Il Giudice di Pace che elimina il registro di passaggio è punibile per distruzione di atti pubblici

Gli atti interni agli uffici giudiziari, in quanto finalizzati all’esercizio di una pubblica funzione e attinenti all’esigenza di documentare l’attività del personale addetto alla ricezione di atti giudiziari, rientrano nella nozione di atti pubblici la cui distruzione è punibile ai sensi dell’art. 490 c.p

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16208/17 depositata il 31 marzo. La vicenda. Un Giudice di Pace veniva accusato ex art. 490 c.p. di aver distrutto il registro di passaggio in uso al proprio ufficio, ma il Tribunale, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 485 c.p., pronunciava sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste. Il Procuratore Generale ricorre per la cassazione del provvedimento deducendo l’erronea applicazione dell’art. 490 c.p. in quanto ai fini dell’applicazione della norma non rileva la natura intrinseca dell’atto il registro di cui trattasi era un atto predisposto su iniziativa della cancelleria . Atti pubblici e atti interni. Il ricorso trova condivisione da parte dei Giudici di legittimità che ribadiscono come rientri nella fattispecie di distruzione di atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che custodisca un atto giuridicamente rilevante in modo da renderlo, anche solo temporaneamente, irreperibile. Inoltre, la costante giurisprudenza di legittimità ha ricondotto alla nozione di atti pubblici” di cui all’art. 490 c.p. non solo gli atti produttivi di effetti giuridici su posizioni soggettive di rilevanza pubblicistica, ma anche quelli che documentano l’attività o le dichiarazioni avvenute in presenza di un pubblico ufficiale, compresi dunque gli atti che concretizzano la corrispondenza tra uffici autonomi o strutturati gerarchicamente i cd. atti interni . In tal senso dunque il registro di passaggio dell’ufficio pubblico non rientrare nella nozione di scrittura privata essendo atto ad uso interno all’ufficio finalizzato all’esercizio di una pubblica funzione e che attiene all’esigenza di documentare l’attività del personale addetto alla ricezione di atti giudiziari. In conclusione la condotta contestata all’imputato rientra nell’ipotesi di cui all’art. 490 c.p., circostanza che porta all’annullamento della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 novembre 2016 – 31 marzo 2017, numero 16208 Presidente Palla – Relatore De Bernardis Ritenuto in fatto Con sentenza in data 5/5/16 il GIP presso il Tribunale di Salerno dichiarava non doversi procedere a carico di L.R.U.D. ,imputato del reato di cui all’articolo 490 CP., per avere distrutto, nella qualità di giudice di pace, il registro di passaggio in uso al relativo ufficio il GIP, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’articolo 485 CP., aveva pronunziato sentenza di proscioglimento dell’imputato perché il fatto non sussiste. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Salerno, deducendo 1- erronea applicazione della legge penale, in riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 490 CP., osservando che il registro di cui si tratta, pur essendo atto predisposto per iniziativa della cancelleria al fine di documentare i passaggi delle decisioni, e costituire riscontro degli adempimenti dell’ufficio, rientrava nell’ambito normativo dell’articolo 490 CP., norma inerente al falso in atto pubblico, promanando da soggetto dotato della qualifica di pubblico ufficiale, mentre non assumeva rilevanza ai fini della applicazione dell’articolo 490 CP. la natura interna dell’atto stesso citava sul punto Cass. numero 49417 del 6.10.2003 . Il requirente chiedeva pertanto l’annullamento dell’impugnata sentenza. Rilevato in diritto Il ricorso è fondato. Invero deve osservarsi che nella specie la condotta ascritta all’imputato riguarda la soppressione di un registro di passaggio in uso all’ufficio giudiziario nel quale l’imputato aveva funzioni giurisdizionali. Tanto premesso è da evidenziare che secondo i principi enunciati da questa Corte in riferimento all’ipotesi contemplata dall’articolo 490 Cod. Penumero v. Sez. V - numero 9611 del 20.3.2006 - e conforme Sez. V, numero 38356 del 30.9.2009 – RV 234230 integra gli estremi del delitto di cui all’articolo 490 CP. soppressione, distruzione, e occultamento di atti veri la condotta del pubblico ufficiale che custodisca un atto giuridicamente rilevante in modo da renderlo, sia pure temporaneamente, irreperibile. Inoltre, è da menzionare in relazione alla qualificazione del documento che secondo questa Corte nella nozione di atti pubblici rientrano non solo quelli produttivi di effetti rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, ma anche quelli che si caratterizzano per la sola documentazione di attività o di dichiarazioni avvenute in presenza del pubblico ufficiale o da lui percepite. Sono pertanto compresi in quella nozione anche gli atti nei quali si concretizza la corrispondenza tra uffici autonomi o strutturati gerarchicamente, i cosiddetti atti interni” perché anche questi possono assumere rilevanza giuridica nella documentazione di fatti inerenti all’attività funzionale del pubblico ufficiale Sez. V - numero 12109 del 3.12.1987 - RV177157 - . Alla stregua di tale orientamento, il registro di passaggio esistente nel pubblico ufficio, non può rientrare nella definizione di scrittura privata, essendo atto ad uso interno del pubblico ufficio, finalizzato all’esercizio di una pubblica funzione, che attiene all’esigenza di documentare l’attività del personale addetto a ricevere gli atti giudiziari pertanto rientra nell’ambito normativo dell’articolo 490 CP la condotta del pubblico ufficiale che abbia occultato ovvero distrutto il predetto documento. La sentenza con la quale il giudice ha ritenuto configurabile la diversa ipotesi prevista dall’articolo 485 CP. deve dunque ritenersi inficiata da erronea applicazione della legge penale. Va dunque pronunziato, in accoglimento del ricorso proposto dal PG, l’annullamento con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Salerno, per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno.