Altera il cronotachigrafo dei mezzi aziendali, deve risponderne anche penalmente

L’installazione di un dispositivo volto ad alterare il cronotachigrafo e il limitatore della velocità sul mezzo aziendale, oltre ad integrare violazione del codice stradale ai sensi dell’art. 179 c.d.s., integra, in rapporto di specialità, anche la fattispecie penale incriminatrice di cui all’art. 437 c.p. recante rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro .

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 13937/17 depositata il 22 marzo. Il caso. Il GIP di Asti dichiarava non luogo a procedere perché il fatto non era previsto dalla legge come reato nei confronti dell’imputato in relazione al delitto di cui all’art. 437 c.p. recante rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro . In particolare, riteneva che la condotta di installazione di un dispositivo diretto ad alterare il cronotachigrafo e il limitatore della velocità sul mezzo aziendale fosse sanzionabile solo per via amministrativa dall’art. 179 c.d.s Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino ricorre in Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. La specialità della fattispecie amministrativa rispetto al reato di cui all’art. 473 c.p La Suprema Corte è qui investita della questione relativa al rapporto di specialità tra il reato previsto dell’art. 437 c.p. e la fattispecie di cui all’art 179 c.d.s. ed è chiamata a stabilire se il concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria deve trovare qui applicazione. In particolare, afferma la Corte, la violazione, in esame, del codice della strada deve considerarsi speciale rispetto alla fattispecie di reato prevista dall’articolo sopracitato per il solo fatto dell’attinenza, in modo specifico, al cronotachigrafo . Infatti, ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 437 c.p., è necessario che l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inseriscano in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbiano l’attitudine a pregiudicare l’integrità fisica della collettività dei lavoratori o, comunque, di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro . In tal senso, si deve ricomprendere anche l’ipotesi del caso di specie, relativo alla circolazione stradale. Pertanto, non avendo il GIP correttamente applicato il principio di specialità e avendo ritenuto applicabile la sola sanzione amministrativa, la Cassazione, concludendo per il concorso delle due fattispecie, decide per l’annullamento senza rinvio della sentenza.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 9 marzo – 22 marzo 2017, n. 13937 Presidente Di Tomassi – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 425 cod. proc. pen., non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato nei confronti di R.V. in relazione al delitto di cui all’art. 437 cod. pen., ritenendo che la condotta di installazione di un dispositivo atto ad alterare il cronotachigrafo e il imitatore della velocità su un mezzo aziendale sia sanzionata in via amministrativa dall’art. 179 cod. strada. 2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, formulando un unico motivo di ricorso per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., con riferimento alla erronea ritenuta applicazione della norma amministrativa anche al titolare dell’impresa proprietaria del veicolo sul quale è stato rinvenuto il dispositivo, mentre la disposizione citata sarebbe applicabile unicamente al conducente del veicolo, persona diversa dall’imputato. 3. Il difensore dell’imputato ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto l’assoluzione dell’assistito sulla base della considerazione che il medesimo non ha mai rivestito la carica di legale rappresentante dell’impresa titolare dell’automezzo, come da certificazione allegata. Considerato in diritto 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato, non potendosi esaminare la questione proposta nella memoria difensiva poiché attinente un profilo di fatto estraneo al contenuto della pronuncia impugnata che, difatti, non ha esaminato nel merito la responsabilità dell’imputato. La questione di cui è investito il Collegio è se in relazione al rapporto fra l’art. 437 cod. pen. e l’art. 179 cod. strada, debba trovare applicazione il principio di specialità, di cui all’art. 9 legge n. 689/1981, secondo il quale in caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all’altra all’esito del confronto tra le diverse fattispecie astratte Sezioni Unite n. 1963 del 28/102010, PG in proc. di Lorenzo, RV. 248722 . 1.1. Preliminare appare, quindi, la disamina della struttura del reato e della violazione amministrativa del cui concorso si discute. La tematica è stata recentemente affrontata da questa Sezione con una decisione alla quale il Collegio intende riferirsi Sez. 1 sentenza n. 47211 del 25/05/2016, PM in proced. Vercesi, non massimata . 2. Nel caso in esame si contesta all’imputato quale titolare della ditta ROSSO srI di avere posto in pericolo, mediante l’indicata alterazione, la sicurezza dei lavoratori il conducente del veicolo , tanto che sussiste il requisito richiesto dalla norma incriminatrice. Il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è un delitto doloso di pericolo, ove il pericolo consiste nella verificazione in conseguenza della condotta di rimozione o di commissione del disastro o dell’infortunio che costituisce, secondo quanto previsto dall’art. 437, comma secondo, cod. pen., una circostanza aggravante Sez. 1 n. 20.370 del 20/04/2006, Simonetti, Rv. 233.779 . A ciò si aggiunga che il reato del codice penale, come evidenziato anche nell’ultima massima riportata, è punito esclusivamente a titolo di dolo, mentre la fattispecie del codice della strada, essendo sanzionata solo in via amministrativa, può essere punita sia a titolo di dolo che di colpa. I destinatari e le condotte delle due disposizioni sono diversi, in quanto l’art. 437 c.p. punisce chi omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia , mentre l’art. 179 cod. strada solo chi circola o il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante , punendoli anche se non sono autori della manomissione, a differenza della norma penale. Ad avviso del Collegio, la violazione del codice della strada oggetto di esame non può considerarsi speciale, se non per il fatto che attiene in modo specifico al cronotachigrafo , mentre la norma del codice penale parla più genericamente di impianti, apparecchi o segnali , rispetto al delitto di cui all’art. 437 cod. pen. tanto da escluderne l’applicazione al caso concreto. Se è vero, quindi, che in linea di massima la diversità dei beni giuridici coinvolti non esclude il ricorso al summenzionato principio di specialità, come espressamente affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia sopracitata, è anche vero che nel caso di specie le diversità strutturali tra le fattispecie astratte sono tali da escludere che possa parlarsi di concorso apparente tra le disposizioni e da far ritenere, invece applicabili, ove sussistenti i rispettivi presupposti, entrambe le norme. Le finalità di tutela dell’art. 437 cod. pen. esprimono una specificità propria, non sovrapponibile a quelle del codice della strada, così da non potersi ritenere la norma codicistica generale rispetto a quella di cui all’art. 179 cod. strada e da ravvisare al più una mera interferenza, nel senso precisato dalla pronuncia delle Sezioni Unite. In proposito è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata nel senso di riconoscere all’art. 437 cod. pen. un ambito di applicazione che coinvolge non solo i lavoratori esposti allo specifico rischio lavorativo, ma anche i terzi. Si è, infatti, affermato che ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa descritta dall’art. 437 cod. pen., è necessario che l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno astratta, anche se non abbisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l’integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro Sez. 1, Sentenza n. 18168 del 20/01/2016, P.M. in proc. Antonini, Rv. 266881 , così ricomprendendosi anche, nell’ipotesi in esame attinente la circolazione stradale, i terzi id est gli altri utenti della strada che possono venire in contatto con la fonte di pericolo. 3. Ne consegue che la sentenza di non luogo a procedere impugnata, non avendo fatto corretta applicazione del principio di specialità, di cui all’art. 9 legge n. 689/1981, e avendo ritenuto applicabile nel caso specifico la sola disposizione amministrativa di cui all’art. 179 cod. strada, dichiarando conseguentemente non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato , va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi a diverso magistrato del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti perché proceda a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Asti.