Controlla la moglie “lucciola”: condannato

Venti mesi di reclusione per il marito, ritenuto colpevole di favoreggiamento. Respinta la tesi secondo cui egli avrebbe accompagnato la consorte e le avrebbe fornito i condom solo per ragioni di sicurezza.

Mere ragioni di sicurezza”. Così il marito spiega la scelta di accompagnare tutti i giorni la consorte, dedita alla prostituzione. Ma la giustificazione non regge, secondo i giudici. Consequenziale la sua condanna per il reato di favoreggiamento” Cassazione, sentenza n. 13875/17, sez. III Penale, depositata il 22 marzo . Il movente. Linea di pensiero comune per Tribunale e Corte d’appello l’uomo è ritenuto colpevole di favoreggiamento della prostituzione esercitata dalla moglie. Per lui, quindi, inevitabile la condanna, con pena fissata in venti mesi di reclusione e 1.000 euro di multa . A inchiodarlo non solo le dichiarazioni della consorte ma anche alcune intercettazioni telefoniche. Nel contesto della Cassazione, però, il difensore dell’uomo sostiene la tesi della non colpevolezza. In questa ottica viene richiamato, innanzitutto, il fatto che la donna abbia dichiarato al Tribunale dei minori, in un altro procedimento, che il marito non era d’accordo sul fatto che lei si prostituisse . Allo stesso tempo, viene prospettata l’idea che l’uomo, pure essendo contrario all’attività della consorte, volesse conoscerne gli spostamenti e per motivi di sicurezza provvedesse a comprarle i preservativi . Infine, per chiudere il cerchio, il legale sottolinea che il suo cliente si occupava del figlio in assenza della moglie e che quest’ultima era dedita al gioco e voleva conservare tramite la prostituzione il proprio stile di vita . Per i magistrati del Palazzaccio, però, le obiezioni proposte sono inutili. Ciò perché per il reato di favoreggiamento della prostituzione è irrilevante il movente dell’azione. Confermata quindi la condanna del marito a venti mesi di reclusione.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 dicembre 2016 – 22 marzo 2017, numero 13875 Presidente Rosi – Relatore Ciriello Ritenuto in fatto 1.- La Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna dell'imputato a un anno e 8 mesi di reclusione e mille Euro di multa per il reato di favoreggiamento della prostituzione della moglie D. M. R 2.- Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza, la contraddittorietà, e la manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art, 192 c.p. in quanto Giudici di merito non avrebbero esaminato nella motivazione le prove a discarico portate dalla difesa, nonché le prove documentali in atti. La motivazione sarebbe altresì illogica allorché ritiene credibile la persona offesa, nonostante costei fosse inattendibile per aver ritirato una querela sporta contro l'imputato e per aver dichiarato al Tribunale dei Minori, in altro procedimento, che il marito non era d'accordo che lei si prostituisse. Considerato in diritto 3. - Il ricorso è inammissibile. 3.1. Nella specie, l'impugnata sentenza -unitamente a quella originaria la cui motivazione si integra con quella del Giudice dell'appello, versandosi in ipotesi di sostanziale doppia conforme -, in realtà, ha reso compiuta motivazione, come tale non meritevole di alcuna censura, in ordine a tutte le doglianze sollevate con l'atto di appello cfr. sez. 4, numero 16390 del 13/02/2015, O. . Invero, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. Sez. 3, Sentenza numero 44418dell6/07/2013Ud. dep. 04/11/2013 Rv. 257595 3.2. Il ricorrente si limita, del resto, con entrambi i motivi di ricorso, a generiche considerazioni prive di rilevanti riferimenti critici alla motivazione della sentenza impugnata circa la responsabilità penale e la valenza probatoria delle puntuali dichiarazioni della persona offesa e delle intercettazioni telefoniche. Si tratta di rilievi che costituiscono la mera riproduzione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese e che non intaccano minimamente il conforme costrutto logico-argomentativo delle sentenze di primo e secondo grado, dalle quali emerge la condotta dell'imputato. E, in particolare, con iter logico del tutto corretto e coerente, i giudici di merito rilevano che vi sono intercettazioni in atti, da cui emerge che l'imputato che seguisse l'attività svolta dalla moglie la quale gli riferiva costantemente quello che faceva e con chi si incontrava che l'imputato la accompagnasse sui luoghi della prostituzione e addirittura le acquistasse i profilattici. La difesa si limita a giustificare tali fatti con la esigenza che il V., per motivi di sicurezza, pure essendo contrario alla prostituzione volesse conoscere gli spostamenti della propria moglie della quale era follemente innamorato e delle cui sorti si preoccupava, allegando elementi irrilevanti come il fatto che si occupasse del bambino in assenza della moglie e che quest'ultima fosse dedita al gioco e che per ritorsione lo avrebbe accusato volendo, tramite la prostituzione, conservare il suo stile di vita. Tali elementi non destituiscono di fondamento i fatti sulla cui base la sentenza è stata pronunciata, conformemente a quella di primo grado, in primo luogo le dichiarazioni della persona offesa, corroborate dai riscontri costituiti dalle intercettazioni, che ricostruiscono gli elementi tipici della fattispecie in esame. Del resto la giurisprudenza di questa corte ha chiarito che Sez. 3, Sentenza numero 11575 del 04/02/2009 Rv. 243121 in tema di reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione è irrilevante il movente dell'azione, in quanto è sufficiente ad integrare il reato qualsiasi condotta consapevole che si risolve in una concreta agevolazione dell'altrui meretricio. 3.3. Infondato è, per analoghe ragioni, il motivo con il quale si sostiene che il delitto di favoreggiamento sarebbe escluso per l’ assenza di alcuna minaccia, pressione, forma di assoggettamento, dell'imputato nei confronti della moglie. Come questa corte ha avuto modo di chiarire, in numerose occasioni, la condotta si ravvisa in qualsiasi attività posta in essere per agevolare l'esercizio della prostituzione. Il reato di favoreggiamento della prostituzione si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che abbia rilevanza il movente dell'azione tra le tante, Cass. Penumero , sez. Ili, sentenza 20 novembre 2013, numero 6373 . 4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, numero 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. penumero , l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.