Accompagna la fidanzata ‘lucciola’ a prostituirsi: sotto accusa e in carcere

Solide le accuse nei confronti del compagno della donna. Legittimo, secondo i Giudici, parlare di sfruttamento della prostituzione. Irrilevante il presunto legame sentimentale che unisce la coppia.

Accompagna con l’automobile la fidanzata al lavoro, che, purtroppo, è quello di vendere il proprio corpo. Legittimo parlare di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione”. Irrilevante il rapporto sentimentale con la ‘lucciola’, di nazionalità bulgara. Inutile il richiamo dell’uomo al fatto di avere un regolare lavoro con relativo stipendio Cassazione, sentenza n. 13661/17, sez. III Penale, depositata oggi . Condotta. Alla luce della ‘legge Merlin’ le accuse nei confronti del fidanzato della ‘lucciola’ paiono serie e sufficienti, secondo il GIP prima e secondo i Giudici del Tribunale poi, per applicare la custodia cautelare in carcere . E questa misura viene confermata dai magistrati della Cassazione, nonostante le obiezioni mosse dal legale dell’uomo. A dare solidità alle accuse è il quadro emerso grazie alle indagini svolte da Polizia e Carabinieri. In pratica, attraverso appostamenti e intercettazioni telefoniche è emerso che diverse ragazze, di nazionalità bulgara, arrivavano ogni giorno, in mattinata, in stazione da cui fidanzati e mariti le prelevavano, accompagnandole poi, con le proprie autovetture, alla località dove esse esercitavano il meretricio, e le riaccompagnavano poi alla stazione, una volta terminata la giornata così da consentire loro di ritornare a casa . Inequivocabile il comportamento tenuto nei confronti delle donne. Ecco perché è logico parlare, secondo i Giudici, di sfruttamento della prostituzione . E a sostegno di questa visione anche il fatto che in alcune occasioni l’uomo abbia chiesto conto dei guadagni alla fidanzata, invitandola a fare altri due giri per guadagnare di più . Legittima, di conseguenza, l’applicazione della custodia cautelare in carcere .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 gennaio – 21 marzo 2017, n. 13661 Presidente Rosi – Relatore Ciriello Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 04/08/2016 il tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Lamezia Terme in data 14.7.2016, con la quale era stata disposta a carico dell'indagato odierno ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato, per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e art 3 n. e 8 legge 75 del 1958. 2.- Contro tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato chiedendone l'annullamento. 2.1.-con il primo motivo di doglianza il ricorrente riproponeva la questione della incompetenza per territorio del Tribunale di Lamezia Terme, il cui GIP aveva emesso l'ordinanza confermata, dovendosi a suo dire ritenere invece competente quello di Palmi, Tribunale ove si era verificata la consumazione del reato in contestazione presso il territorio di San Ferdinando , ed essendo stata diversamente radicata la competenza in ragione della ritenuta connessione tra reati che, invece, erano totalmente indipendenti gli uni dagli altri. 2.2.- Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente deduceva l'inutilizzabilità di tutti i verbali di trascrizione delle intercettazioni telefoniche, ai sensi del combinato disposto degli art. 268 c.p.p. comma 1, e art. 89 disp. att. c.p.p., in quanto l'interprete nominata dal PM, signora M. G. M., non avrebbe sottoscritto gli atti . 2.3.- Con il terzo motivo di ricorso l'indagato deduceva l'inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico, essendo egli coinvolto in un unica intercettazione e risultando altrimenti giustificata la sua conversazione essendo egli fidanzato con la prostituta inoltre egli svolgeva una regolare attività lavorativa dalla quale traeva in mezzi per i proprio sostentamento e, pur essendo consapevole che la sua compagna si prostituiva, da tale attività non traeva alcun vantaggio patrimoniale Considerato in diritto 3.- Il ricorso è infondato 3.1.- Il primo motivo è inammissibile. Con esso il ricorrente ripropone il motivo di riesame, relativo alla dedotta incompetenza per territorio del Tribunale di Lamezia Terme, dovendosi ritenere invece competente quello di Palmi, stante la consumazione del reato in contestazione nel luogo in cui viene esercitata la pressione fisica o psicologica, ovvero si percepiscono i profitti della relativa attività, in riferimento all'abitazione di San Ferdinando Come chiarito con ampia e logica motivazione dal Tribunale, si tratta di ipotesi di reato connesse ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., ravvisandosi l'ipotesi di cui alla lettera a della medesima norma il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento . Le indagini svolte dalla Polizia Locale di Lamezia Terme e dalla Tenenza CC di Rosarno mediante appostamenti ed intercettazioni telefoniche sulle utenze degli indagati hanno evidenziato che diverse ragazze straniere di nazionalità bulgara, arrivavano ogni giorno, in mattinata, con il treno da Rosarno, alla Stazione Ferroviaria di Lamezia Terme S. Eufemia, da cui altri soggetti indagati le prelevavano accompagnandole quotidianamente, con le proprie autovetture, fino alla Ss 18, località Persicara, ove esse esercitavano il meretricio, e le riaccompagnavano poi alla Stazione una volta terminata la giornata Le medesime intercettazioni ed appostamenti consentivano inoltre di accertare che mariti e i conviventi, sempre di nazionalità bulgara, delle donne, le sfruttavano costringendole a prostituirsi, e in particolare si recavano a prelevarle alla stazione di Rosarno, ove esse giungevano in treno da Lamezia Terme, dopo la giornata trascorsa esercitando il meretricio nei pressi di quella città, per riportarle a casa. In particolar per il V. le intercettazioni telefoniche, puntualmente richiamate dalla ordinanza impugnata, dimostravano che questi oltre a prelevare la propria convivente G. S. detta S. al treno del ritorno, la induceva a prostituirsi sfruttandone i proventi e trattenendoli per se cfr. pag. 2 della ordinanza, ove l'indagato chiede conto dei guadagni e invita la persona offesa a fare altri due giri per guadagnare di più . Orbene, versandosi in una indiscutibile ipotesi di connessione tra i reati di favoreggiamento e sfruttamento commessi dai vari indagati, trova applicazione l'art. 16 c.p.p., che disciplina la competenza per territorio determinata dalla connessione stabilendo che 1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Di tale norma ha fatto corretta applicabile l'ordinanza impugnata, in quanto il patrimoniale conflitto di competenza tra il giudice di Lamezia Terme, competente per il reato di sfruttamento della prostituzione contestato precedentemente nel tempo a D. L. ossia uno dei soggetti che prelevava le prostitute all'arrivo per accompagnarle sul luogo ove svolgevano il meretricio , e quello competente relativamente alla località di residenza dei cittadini nazionalità bulgara tra cui il ricorrente, per le ipotesi di sfruttamento loro ascritte, viene correttamente risolto in favore del primo nella situazione di parità delle pene più elevate il massimo e nel minimo per le due tipologie di reato in contestazione, in applicazione del criterio cronologico. 3.2. Infondato è il secondo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente deduce l'inutilizzabilità di tutti i verbali di trascrizione delle intercettazioni telefoniche, per la mancata sottoscrizione degli stessi correttamente il tribunale ha respinto tale eccezione facendo applicazione della giurisprudenza di questa corte che, anche recentemente ha ribadito che cfr. Sez. 6, Sentenza n. 39766 del 15/04/2014 Rv. 260457 in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima l'utilizzazione del contenuto di una conversazione legittimamente intercettata, a nulla rilevando la mancata sottoscrizione del relativo verbale da parte del pubblico ufficiale che abbia proceduto all'operazione, dato che l'omissione in questione non rientra tra le cause di inutilizzabilità previste dall'art. 271, comma primo, cod. proc. pen., ma dà luogo a una nullità relativa, da eccepire nei termini e con le modalità stabiliti negli artt. 181 e 182 dello stesso codice cfr. anche N. 11241 del 2001 Rv. 218451 Del resto con motivazione logica e operando una corretta interpretazione dei dati normativi, il Tribunale ha osservato che gli art. 268 c.p.p. e 89 att. cpp non richiedono tale sottoscrizione prevedendo l'art. 89 att. cpp che il verbale contenga l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, la datazione del giorno dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle intercettazioni. 3.3.- del pari inammissibile il terzo motivo, relativo agli indizi di colpevolezza. Il Tribunale, infatti, ha fatto corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano le misure cautelari personali e ha fornito un'adeguata motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di conspevolezza, riferendosi, con puntuali richiami, alle valutazioni del Gip circa la valenza probatoria delle intercettazioni telefoniche che vengono pedissequamente riportate nei contenuti, di cui si è detto sub.3.1. richiamando la conversazione riportata a pagina 2 della ordinanza impugnata e, quali elementi estrinseci, alle risultanze delle indagini che documentano la situazione di sfruttamento, e la condotta di favoreggiamento da parte dell'indagato esercitata venendo a prelevare la compagna, sovente unitamente ad altre ragazze, alla stazione di Rosarno, dopo che ivi era pervenuta con il treno proveniente da Lamezia Terme, luogo di effettivo esercizio dell'attività, situazione già ampiamente documentata dai riferimenti contenuti nelle intercettazioni. 4. - Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale.