Straniero multato propone denaro ai militari: nessun equivoco, è corruzione

Regge l’accusa nei confronti di un automobilista cinese. Per lui procedimento penale e applicazione degli arresti domiciliari. Respinta l’ipotesi difensiva che egli abbia fatto riferimento al denaro con la convinzione di poter estinguere il debito.

Proposta economica chiarissima e inutile. Confermata la multa nei confronti dell’automobilista – originario della Cina – che, una volta giunto nella caserma dei carabinieri, ha promesso 500 euro a testa ai due militari che dovevano registrare il verbale. A causa di questo comportamento ora l’uomo è costretto agli arresti domiciliari e dovrà affrontare un processo per istigazione alla corruzione Cassazione, sentenza n. 10552, depositata oggi . Offerta. Il difensore dell’automobilista cinese prova soprattutto ad ottenere la revoca degli arresti domiciliari. E per raggiungere questo scopo mette in discussione la solidità degli indizi relativi all’offerta di denaro ai due carabinieri. Secondo il legale, in sostanza, il suo cliente è stato frainteso. In sostanza, vista la sua scarsa conoscenza della lingua italiana , è logico presumere, in ottica difensiva, che il cittadino straniero abbia messo a disposizione degli agenti la somma di denaro non per corrompere gli agenti, bensì per estinguere il debito, conciliando le violazioni contestategli in materia di Codice della strada. Questa visione viene ritenuta però poco plausibile dai magistrati della Cassazione. A loro avviso, difatti, non si può trascurare che l’uomo, pur essendo originario della Cina e pur non leggendo e non scrivendo la lingua italiana , vive da oltre otto anni in Italia, dove coadiuva la moglie nella gestione di un bar . Ciò permette di desumere che egli abbia dimestichezza con le transazioni di denaro e con il loro esatto ammontare , e, allo stesso tempo, che egli sia in grado di comprendere la lingua italiana che parla mediocremente , anche tenendo presente la sua scelta di rifiutare l’assistenza di un interprete . E poi non possono essere trascurate, annotano i giudici, le concrete modalità della promessa di denaro, accompagnata da comportamenti allusivi, cioè il prelievo nel portafogli di una somma di denaro che poggiava sulla scrivania e l’offerta di una cena ai due militari. Illogico, quindi, concludono i magistrati, ipotizzare un fraintendimento da parte dello straniero sulla possibilità di conciliare le violazioni amministrative contestategli . Rimane solida, quindi, l’accusa di istigazione alla corruzione, e va ritenuta legittima l’applicazione degli arresti domiciliari.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 febbraio – 3 marzo 2017, n. 10552 Presidente Paoloni – Relatore Giordano Ritenuto in fatto e in diritto 1. S. X. propone ricorso avverso l'ordinanza del 3 ottobre 2016 con la quale il Tribunale del riesame di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, ha disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 322, comma 2, cod. pen. perché, convocato nella caserma dei Carabinieri di Novi di Modena per la contestazione di un'infrazione al codice della strada, al fine di indurre i verbalizzanti ad omettere la redazione dei verbali di contestazione, prometteva loro la somma di Euro 500 ciascuno, oltre ad una cena e, a dimostrazione della fondatezza della sua offerta, offriva loro dieci banconote da Euro 50 che estraeva dal portafogli poggiandole sulla scrivania ed invitando i militari a prenderle, il 7 settembre 2016. 2. Con il proposto ricorso, affidato al difensore di fiducia, S. X. denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sul rilievo, già sviluppato nell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva disatteso la richiesta di applicazione della misura, che era plausibile che l'indagato, per via della scarsa conoscenza della lingua italiana, avesse messo a disposizione degli agenti la somma di denaro, piuttosto che per corrompere gli agenti, ritenendo di estinguere il debito, conciliando le violazioni ascrittegli, e che, alla luce della sintetica descrizione dei fatti contenuta nel verbale di arresto, era necessario un approfondito esame degli operanti. Deduce, altresì, la manifesta illogicità della motivazione sulla scelta della misura applicata, perché eccessivamente gravosa e non ragguagliata al principio di proporzionalità di cui all'art. 275, comma 2, cod. proc. pen 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Sono, in vero, generici e manifestamente infondati i rilievi che attengono alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla luce dei parametri del controllo di legittimità che, come noto, non riguarda né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 5. Nel caso in esame, il Tribunale ha ricostruito si veda pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata il quadro indiziario raccolto a carico del ricorrente richiamando il contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria del 14 settembre 2016, successiva al provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva disatteso la richiesta di applicazione della misura. La lettura dell'ordinanza impugnata ed il suo confronto critico con i motivi di ricorso dà conto della completezza della disamina compiuta dal giudice del riesame delle circostanze di fatto già descritte nel verbale di arresto, ma meglio precisate nella successiva annotazione, disamina con la quale non si confrontano le censure difensive che si risolvono nella mera riproposizione degli argomenti sviluppati nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, ormai superati dall'ordinanza impugnata sulla scorta dei dati desumibili dalla richiamata annotazione del 14 settembre 2016, con conseguente aspecificità del rilievo difensivo. 6. Né la decisione impugnata si connota per la manifesta illogicità delle argomentazioni attraverso le quali il giudice del riesame ha ricondotto la condotta dell'indagato, piuttosto che alla volontà di estinguere immediatamente la contravvenzione contestatagli, all'offerta corruttiva proposta agli agenti onde omettere la redazione del verbale di contestazione, che avrebbe comportato l'applicazione di una sanzione pecuniaria dell'importo di cinquemila Euro. Pur dando atto che il ricorrente non legge e scrive la lingua italiana, il provvedimento impugnato ha evidenziato che l'indagato vive in Italia da oltre otto anni che coadiuva la moglie nella gestione di un bar, il che implica la sua dimestichezza con transazioni di denaro e con il loro esatto ammontare che comprende la lingua italiana che parla mediocremente, tanto da rifiutare l'assistenza di un interprete soprattutto, il giudice cautelare ha apprezzato le concrete modalità dell'offerta di denaro agli agenti che era accompagnata da comportamenti allusivi dal prelievo, nel portafogli, di una somma di denaro che poggiava sulla scrivania dal chiaro invito al comandante a prendere la sua parte e ad accompagnarlo a casa per prendere la somma che avrebbe consegnato all'appuntato e dall'offerta ad entrambi di una cena tutti comportamenti che, in concreto, denotano la sussistenza di una condotta corruttiva, accompagnata dal correlativo elemento psicologico, piuttosto che il fraintendimento dell'indagato sulla possibilità di conciliare le violazioni amministrative che gli venivano contestate. 7. Generiche e manifestamente infondate sono anche le censure che investono la proporzionalità della misura degli arresti domiciliari applicata a S. X., tenuto conto della pena edittale prevista per il titolo di reato per il quale si procede. 8. Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000 . La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa della ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.