Violenza sessuale, «ma con sentimento», arguì la difesa

Le ragioni della convivenza non determinano tuttavia una minore compressione sessuale della vittima. Non valgono dunque la diminuente della levità della violenza ex art. 609-bis, comma 3, c.p

Inoltre, anche in tema di reati sessuali, ogni partita va chiusa in appello la mancata ammissione della perizia ex art. 603 c.p.p. non costituisce negazione di prova decisiva ex art. 606 c.p.p. per poter ricorrere in Cassazione. Così la Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 7162/2017, depositata il 15 febbraio. Il turpe caso. Violenza sessuale ex art. 609- bis c.p., maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. e lesioni personali ex art. 582 c.p. come aggravati dall’art. 576 c.p. ed in stato di ubriachezza abituale ex art. 94 c.p. i reati contestati al convivente della persona offesa, poi costituitasi parte civile. Avverso la condanna in appello – esclusa in riforma l’aggravante ex art. 94 c.p. – ricorre l’imputato, il quale contesta la mancata assunzione di prova decisiva per la negata consulenza tecnica d’ufficio ex art. 603 c.p In particolare, la menomazione fisica dell’imputato gli avrebbe impedito di produrre le lesioni refertate dalla persona offesa, assunta ad unica testimone degli incresciosi episodi. Contesta inoltre la precaria valutazione dei giudici del merito che hanno negato la diminuente della levità della violenza sessuale ex art. 609- bis , comma 3, c.p. l’ininterrotto rapporto di convivenza della persona offesa con l’imputato integrerebbe un giudizio di minore offensività della condotta, per la minore compressione della libertà sessuale della vittima. La minore lesività della violenza sessuale, una valutazione composita. I giudici di legittimità negano che il mancato pregio attribuito dai giudici alla paraconvivenza fra coniugi possa inficiare la valutazione sulla sussistenza della diminuente. Anzi, i giudici del merito paiono dissociare lo stato di convivenza alla gravità della condotta violenta. La diminuente va riconosciuta valutando il grado di violazione del bene giuridico tutelato in relazione ai mezzi utilizzati, alle modalità esecutive ed al grado di coartazione della vittima nonché alle condizioni fisiche e psicologiche di questa, da non ritenere determinate dalla continuità di un rapporto di coppia. La valutazione giudiziale segue il criterio dell’assorbimento, non è necessario sondare ognuno degli elementi sintomatici della levità della condotta violenta. È sufficiente isolare quelle ragioni o elementi di fatto che escludono, per la forza intrinseca posseduta, la compatibilità della condotta con un giudizio di minore offensività. La negazione della perizia non costituisce mai mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606 c.p.p In particolare, una menomazione fisica dell’imputato avrebbe impedito di produrre azioni come quelle raccontate e descritte in dibattimento dalla persona offesa, per altro in assenza di ulteriori riscontri testimoniali. Tuttavia, la negazione della perizia – nei casi di reati sessuali per verificare l’attendibilità dei minori narranti o l’entità e la qualità delle lesioni inferte alla vittima - non vale la prova decisiva negata ex art. 606, comma 1, lett. d c.p.p., siccome costituisce mezzo di prova neutro sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità. In breve, la negazione della perizia non inficia il diritto alla prova dell’imputato e non costituisce giusto motivo a ricorrere in Cassazione ex art. 606 c.p.p

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 dicembre 2016 – 15 febbraio 2017, numero 7162 Presidente Ramacci – Relatore Graziosi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 1 marzo 2016 la Corte d’appello di Milano, a seguito di appello proposto da C.S. avverso sentenza del 3 luglio 2014 con cui il Tribunale di Milano lo aveva condannato alla pena di sei anni di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni alla parte civile, per i reati di cui agli articoli 94 e 572 c.p. capo A, commesso nei confronti della convivente T.D. , 81 cpv., 582 e 585 in relazione all’articolo 576 nnumero 1 e 5 capo B, commesso nei confronti della stessa vittima e 81 cpv. e 609 bis c.p. capo C, commesso ancora nei confronti della T. , in parziale riforma della sentenza impugnata, escludeva l’aggravante di cui all’articolo 94 c.p., concedeva le attenuanti generiche e rideterminava la pena in quattro anni e quattro mesi di reclusione, revocando le statuizioni civili e per il resto confermando. 2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di tre motivi, il primo denunciante mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione, ex articolo 606, primo comma, lettera e , c.p.p. in relazione agli articoli 125, terzo comma, 546, primo comma, lettera e , e 603 c.p.p., il secondo denunciante analogo vizio motivazionale in riferimento agli articoli 125, terzo comma, 546, primo comma, lettera e , e 192 c.p.p., e il terzo motivo, ai sensi dell’articolo 606, primo comma, lettere b ed e , c.p.p., denunciante motivazione manifestamente illogica e conseguente erronea applicazione dell’articolo 609 bis, terzo comma, c.p Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato. 3.1.1 I primo motivo lamenta in effetti la mancata acquisizione di consulenza tecnica di parte e la mancata disposizione d’ufficio di una perizia medico-legale. Si richiama quindi la richiesta di acquisizione, in grado d’appello, con riapertura dell’istruttoria dibattimentale ex articolo 603, primo comma, c.p.p., di un parere specialistico del 15 maggio 2015 del professor P. , allegato ai motivi d’appello e di disposizione di perizia, il tutto riguardante la compatibilità tra le condizioni fisiche dell’imputato - rimasto leso per un incidente stradale al braccio destro con le condotte a lui attribuite. Si sostiene che solo la prova scientifica avrebbe potuto confermare od escludere i contestati atti di violenza sessuale. Il giudice d’appello, prendendo le mosse dall’attendibilità delle accuse della persona offesa, ha ritenuto superflua tale integrazione probatoria ma in questo modo avrebbe compiuto un’inferenza palesemente illogica . Le limitate capacità motorie del braccio destro dell’imputato, confermate dalle stesse dichiarazioni della persona offesa, oltre che dal parere medico-legale - prodotto nell’istruttoria - del dottor M. e dalle dichiarazioni dell’imputato, ad avviso del ricorrente imponevano quel supplemento istruttorio e la corte territoriale avrebbe semmai dovuto disporre la perizia proprio per valutare l’attendibilità della persona offesa. Dunque in un duplice vizio sarebbe incorsa la sentenza ritenere compatibile la limitazione della piegatura del braccio destro dell’imputato agli episodi di violenza fisica e ritenere irrilevante la richiesta perizia sulla funzionalità dell’arto. Ancora ad avviso del ricorrente, il giudizio sull’attendibilità della persona offesa come testimone sorvola l’incompatibilità tra la dinamica delle presunte violenze e l’impossibilità dell’imputato di usare il braccio destro per costringerla ad atti sessuali. E la corte territoriale ignora pure la deposizione dell’imputato . Vengono a questo punto proposti uno stralcio delle dichiarazioni della persona offesa e comunque una analisi fattuale di come sarebbero avvenute le condotte dell’imputato, per concludere la doglianza nel senso che da ciò emergerebbe l’irreparabile illogicità dell’affermazione sulla inidoneità della prova scientifica a incidere in modo determinante. 3.1.2 Il motivo presenta esso stesso una evidente contraddittorietà intrinseca dà atto, invero, che già in istruttoria era stato prodotto il parere medico-legale del dottor M. , ma non adduce che la perizia del professor P. sia andata in conflitto con il contenuto del suddetto parere, così da rendere quantomeno opportuna una perizia d’ufficio. A prescindere poi dal fatto che una perizia non può mai costituire prova decisiva secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte v. p. es. Cass. sez. III, 19 marzo 2013 numero 19498, Cass. sez. IV, 17 gennaio 2013 numero 7444 e Cass. sez. VI, 3 ottobre 2012 numero 43526 Cass. sez. VI, 3 ottobre 2010 numero 43526 , è lo stesso motivo, allora, che con il suo contenuto dimostra l’inutilità di un ulteriore accertamento tecnico. Per il resto, l’analisi dell’esito fattuale dell’istruttoria per sostenere una valutazione alternativa rispetto a quella adottata dai giudici di merito persegue evidentemente e inammissibilmente un terzo grado di merito. Il motivo, quindi, pure sotto questo profilo non ha consistenza, giacché non denuncia un vero e proprio vizio motivazionale, bensì manifesta la propria non condivisione del contenuto dell’accertamento, che, peraltro, si nota ad abundantiam, è stato particolarmente specifico proprio in ordine alla questione della compatibilità fisica dell’imputato con le condotte a lui attribuite dalla persona offesa, indicando riscontro nelle dichiarazioni della stessa, tra l’altro, nell’assenza di contestazioni da parte dell’appellante sugli episodi di aggressione fisica dell’imputato alla vittima, tali da lasciarle postumi e riscontrati dai referti medici elementi, questi, che ictu oculi dimostrano come l’imputato era dotato di una forza fisica ben sufficiente a imporre alla vittima la sua volontà, anche per scopo sessuale. 3.2.1 Il secondo motivo adduce che per le ragioni in parte già esposte nel motivo precedente deve censurarsi il giudizio di piena attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni avrebbero dovuto essere sottoposte a valutazione frazionata, distinguendosi tra gli episodi più riscontrati percosse e i fatti privi di riscontro le violenze sessuali . Infondato sarebbe poi l’assunto che la vittima abbia ben spiegato la portata della limitazione funzionale del braccio destro dell’imputato, visti il certificato medico in atti e il parere del professor P. , peraltro non acquisito. E sempre per l’attendibilità della persona offesa non si sarebbe tenuto conto che le sue dichiarazioni si sono innestate in una gravissima crisi matrimoniale con correlata lite civile per l’affidamento del figlio minorenne. 3.2.2 È evidente che questo motivo mira a riproporre, non parzialmente ma sostanzialmente in toto, la versione alternativa dei fatti già rappresentata nel motivo precedente le dichiarazioni della vittima non sarebbero attendibili perché l’imputato non avrebbe potuto con il braccio destro commettere le violenze sessuali. Consapevole la difesa dell’imputato di non avere, peraltro, come evidenziato dalla corte territoriale, contestato gli ulteriori atti di violenza che il motivo minimizza in percosse , mentre si tratta, come si è visto, di lesioni personali , si tenta ora di argomentare per un necessario frazionamento, peraltro in modo del tutto assertivo, poiché, come già si è rilevato, non vi è alcuna incompatibilità di realizzazione fisica tra le due condotte violente e d’altronde è ben noto che le dichiarazioni della persona offesa, pur essendo necessitanti di un vaglio particolarmente attento e approfondito sia sul piano intrinseco che estrinseco, non necessitano dei riscontri esterni di cui all’articolo 192, commi terzo e quarto, c.p.p. v, per tutte, S.U. 19 luglio 2012 numero 41461 . Quanto poi alla pretesa esigenza che si dovesse tenere in conto la gravissima crisi matrimoniale con lite sull’affidamento del figlio, a parte che si trattava di una convivenza, si ritorna con questa argomentazione sul piano fattuale, nuovamente chiedendo al giudice di legittimità una inammissibile revisione dell’accertamento di merito. Anche questo motivo, pertanto, risulta manifestamente infondato. 3.3.1 Il terzo motivo, sia come vizio motivazionale sia come conseguente erronea applicazione dell’articolo 609 bis, terzo comma, c.p., osserva che la giurisprudenza di legittimità esige per valutare la sussistenza o meno della diminuente di cui alla suddetta norma una valutazione globale del fatto, che la corte territoriale non avrebbe espletato. Per di più la corte avrebbe affermato che un rapporto paraconiugale non comporterebbe una minore compressione della libertà sessuale, mentre l’appello non avrebbe addotto questo, bensì evidenziato che le caratteristiche del caso concreto rendevano plausibile l’ipotesi lieve della violenza sessuale e per dimostrare questo si elencano dati fattuali da cui ciò deriverebbe. 3.3.2 Se è evidente che, mostrando una serie di dati che giustificherebbero la diminuente, il motivo scende di nuovo su un inammissibile piano fattuale, ancora una volta chiedendo al giudice di legittimità di assumere il ruolo di giudice di un terzo grado di merito, deve comunque osservarsi che la corte non ha fondato il diniego della diminuente di cui all’articolo 609 bis terzo comma, c.p. sul rilievo - ovvio - che l’esistenza di un rapporto paraconiugale non limita la libertà sessuale. La corte, infatti, argomenta in ordine all’incidenza di un rapporto di coniugio sulla libertà sessuale ai fini di sostenere l’esistenza del reato di violenza sessuale di per sé motivazione, pagina 5-6 , salvo quel che ora si verrà a precisare. Quanto, poi, a un adeguato vaglio per respingere la richiesta dell’appellante di applicazione della diminuente, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiaramente determinato i presupposti di applicazione del terzo comma dell’articolo 609 bis c.p. conformemente pure al vaglio di applicazione dell’articolo 609 quater, quarto comma, c.p. Cass. sez. III, 3 ottobre 2006 numero 38112 , evidenziando la necessità di valutare la minore lesività del fatto in rapporto al grado di violazione del bene giuridico della libertà sessuale della vittima Cass. sez. III, 15 giugno 2010 numero 27272 Cass. sez. III, 11 maggio 2011 numero 23093 , vale a dire alla minore lesività del bene giuridico tutelato Cass. sez. III, 15 ottobre 2013 numero 45179 , non essendo stata inferta una compressione significativa alla libertà sessuale della persona offesa Cass. sez. IV, 12 aprile 2013 numero 18662 Cass. sez. III, 3 ottobre 2006 numero 38112, cit. . La corrispondente verifica deve essere espletata valutando globalmente il fatto Cass. sez. III, 15 ottobre 2013 numero 45179 , in relazione quindi ai mezzi, alle modalità esecutive e al grado di coartazione della vittima attraverso i quali è stato commesso, nonché alle condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, per accertare appunto se la libertà sessuale è stata compressa in modo non grave e se il danno anche in termini psichici ne sia derivato in misura significativamente contenuta Cass. sez. III, 14 maggio 2014 numero 23913 Cass. sez. III, 1 luglio 2014 numero 39445 cfr. ancora Cass. sez. IV, 12 aprile 2013 numero 18662 . Naturalmente, una valutazione globale non impone che la motivazione fornisca un elenco formalistico di tutti i dati suddetti, dal momento che - in forza del generale principio dell’assorbimento, ovvero della motivazione implicita -, se vengono esternati elementi da soli incompatibili con l’ipotesi di minor lievità, la giustificazione del diniego, alla luce della più semplice logica, è già stata sufficientemente fornita. Nel caso di specie, allora, la corte ha adempiuto il suo obbligo motivazionale in ordine appunto al grado di compressione della libertà sessuale della vittima affermando sì che l’appellante avrebbe chiesto l’applicazione dell’attenuante sul presupposto di una minore compressione della libertà sessuale della vittima nell’ambito di un rapporto coniugale o paraconiugale , ma non fondando il diniego sulla confutazione di questo preteso argomento che ora il ricorrente smentisce, bensì, dopo avere richiamato quanto osservato in precedenza a proposito del reato sessuale di per sé, lo impernia su tutt’altro genere di valutazioni particolare disvalore penale assume nella vicenda in esame la reiterazione nel tempo degli episodi abusanti e la qualità degli atti contestati, segnatamente alle modalità di esercizio della violenza, sempre con approfittamento della condizione di sottomissione e fragilità della p.o., madre di un minore in tenera età , cui deve aggiungersi il grave danno, in termini psicofisici , derivato alla vittima dai fatti incriminati, come documentato anche dalla relazione psicologica prodotta dalla difesa e redatta su incarico del Tribunale civile - vale a dire, accertamento tecnico non di parte motivazione, pagina 10 . Tale giustificazione del diniego è quindi adeguata, poiché gli elementi addotti sono più che sufficienti a dimostrare l’incompatibilità dei fatti contestati con l’ipotesi lieve del reato. Anche questo motivo, pertanto, risulta privo di alcun pregio. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e anche per conformazione fattuale di parte delle doglianze, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, numero 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’articolo 52 d.lgs. 196/2003 in quanto disposto dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’articolo 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto dalla legge.