L’opposizione del pm al proscioglimento predibattimentale

Il proscioglimento predibattimentale è consentito, nelle sole ipotesi previste dall’art. 469 c.p., a condizione che vi sia stato l’interpello delle parti e la non opposizione delle stesse invero, il richiamo all’art. 129 c.p.p., che contempla più ampi poteri di declaratoria di cause di non punibilità estesi anche al merito e prescinde dal consenso delle parti, viene effettuato solo per escluderne l’applicabilità in sede predibattimentale.

Così la S.C. con la sentenza n. 53888/16 del 19 dicembre. Il caso. Viene impugnata in Corte di Cassazione la sentenza con cui si dichiarava il non doversi procedere per particolare tenuità nei confronti dell’imputato chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/98. Il Procuratore della Repubblica lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 469, comma 1 e comma 1- bis , e dell’art. 178, comma 1, lett. b , c.p.p., deducendo che il giudice di merito non avrebbe potuto pronunciare sentenza ex art. 69 c.p.p., stante l’opposizione del pm. L’opposizione del pm. L’art. 469, comma 1, c.p.p. stabilisce che salvo quanto previsto dall’art. 129, comma 2, c.p., se l’azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita, ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pm e l’imputato, e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo . Il comma 1- bis dello stesso articolo recita poi che la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’art. 131- bis c.p., previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare . Il proscioglimento predibattimentale. Il proscioglimento predibattimentale è consentito, nelle sole ipotesi previste dall’art. 469 c.p., a condizione che vi sia stato l’interpello delle parti e la non opposizione delle stesse invero, il richiamo all’art. 129 c.p.p. che contempla più ampi poteri di declaratoria di cause di non punibilità estesi anche al merito e prescinde dal consenso delle parti viene effettuato solo per escluderne l’applicabilità in sede predibattimentale, come affermato da ultimo da Cass. n. 6657/2010 l’art. 129 c.p.p., allorché fa riferimento ad ogni stato e grado del processo”, deve essere inteso in relazione al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ai giudizi in appello ed in Cassazione, perché quelle sono le fasi in cui si instaura la piena dialettica processuale tra le parti e si dispone di tutti gli elementi per la scelta delle formule assolutorie più opportune, rispettando le legittime aspettative dell’imputato. Nella fase predibattimentale dell’attuale processo [] la fondamentale cesura tra fase dell’indagine e fase del dibattimento porta ad escludere che possa emettersi una sentenza allo stato degli atti ex art. 129 c.p.p. . La S.C. ritiene che tale principio va riferito anche al nuovo comma 1- bis dell’art. 469 c.p.p., che ha inserito tra le cause che legittimano il proscioglimento predibattimentale, anche la causa di non punibilità di cui all’art. 131- bis c.p., senza differenziare la procedura rispetto a quella prevista nel comma precedente, aggiungendo l’ulteriore interlocuzione della parte offesa, senza lasciar adito a dubbi circa la necessità che l’imputato e il pm non si oppongano, rinunciando alla verifica dibattimentale. Nel caso di specie si rileva che la sentenza impugnata è stata effettivamente pronunciata nonostante il parere contrario del pm. L’inappellabilità. La S.C. aderisce all’orientamento secondo cui la sentenza pronunciata in pubblica udienza nella fase precedente l’apertura del dibattimento è a tutti gli effetti predibattimentale e inappellabile, anche se deliberata fuori dalle ipotesi di legge, ciò in quanto il termine finale utile per la pronuncia della sentenza di proscioglimento ex art. 469 c.p.p. è quello che precede la dichiarazione di apertura del dibattimento, che segna il passaggio irreversibile dalla fase degli atti introduttivi al dibattimento vero e proprio. Il provvedimento impugnato non solo reca nell’intestazione un esplicito riferimento alla pubblica udienza e all’intervenuta verifica della regolare costituzione delle parti, ma risulta anche dalla lettura dl verbale d’udienza che il dibattimento era stato dichiarato aperto, le parti hanno formulato le richieste istruttorie e il Tribunale ha adottato l’ordinanza di cui all’art. 495 c.p.p. e, quindi, ha proceduto alla dichiarazione di improcedibilità su conforme richiesta della difesa e nell’opposizione del pm. Per cui, indipendentemente dalla qualificazione datane al Tribunale, la sentenza va considerata dibattimentale ed è pertanto soggetta all’appello. La conseguenza è l’accoglimento del ricorso, con rinvio al giudice che sarebbe stato competente per l’appello.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 luglio – 19 dicembre 2016, n. 53888 Presidente Siotto – Relatore Saraceno Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 7 maggio 2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.C. per essere il reato a lui ascritto non punibile per particolare tenuità. L’imputato era chiamato a rispondere del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, per avere occupato, dal maggio all’ottobre 2012, alle sue dipendenze un cittadino straniero privo del permesso di soggiorno.2. La sentenza è stata impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 469, comma 1 e comma 1 bis, e dell’art. 178 co. 1, lett. b, cod. proc. pen., deducendo che il giudice del merito non avrebbe potuto pronunciare sentenza ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., stante l’opposizione del Pubblico Ministero. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 1. L’art. 469, primo comma, cod. proc. pen., stabilisce che salvo quanto previsto dall’articolo 129 comma 2, se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo . Il comma 1-bis, aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. a , del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, recita La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare . 1.1 Questa Corte, con insegnamento costante, ha affermato che, per il disposto dell’art. 469 cod. proc. pen., il proscioglimento predibattimentale è consentito, solo nelle ipotesi ivi espressamente contemplate, alla condizione che vi sia stato l’interpello delle parti e la non opposizione delle stesse invero, il richiamo, nell’incipit della disposizione, all’art. 129 cod. proc. pen. che, come noto, contempla più ampi poteri di declaratoria di cause di non punibilità estesi anche al merito e prescinde dal consenso delle parti, deve ritenersi effettuato solo per escluderne l’applicabilità in sede predibattimentale l’articolo 129 c.p.p., allorché fa riferimento ad ogni stato e grado del processo , deve essere inteso in relazione al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ai giudizi in appello ed in Cassazione, perché quelle sono le fasi in cui si instaura la piena dialettica processuale tra le parti e si dispone di tutti gli elementi per la scelta delle formule assolutorie più opportune, rispettando le legittime aspettative dell’imputato. Nella fase predibattimentale dell’attuale processo la fondamentale cesura tra fase dell’indagine e fase del dibattimento porta ad escludere che possa emettersi una sentenza allo stato degli atti ex art. 129 c.p.p. Sez. U., n. 3027 del 19/12/2001, dep.2002, Angelucci, rv. 220555 e, tra le altre, da ultimo, Sez. 3 n. 6657 del 13/01/2010, Spadi, rv. 246188 .1.2 Tale principio va affermato anche con riferimento alla nuova disposizione di cui all’art. 469, comma 1 bis, cod. proc. pen., che ha inserito, tra le cause che legittimano il proscioglimento predibattimentale, anche la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., senza differenziare la procedura rispetto a quella prevista nel comma precedente, prevedendo in aggiunta l’ulteriore, eventuale, interlocuzione della parte offesa, ma non lasciando adito a dubbi circa la necessità che l’imputato e il pubblico ministero non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale Sez. 3 n. 47039 del 08/10/2015, De Rossi, Rv. 265446 Sez. 5 n. 28660 del 04/02/2016, Manole e altro, Rv. 267360 Sez. 2 n. 12305 del 15/03/2016, Panariello, Rv. 266493 . Tanto premesso, va rilevato che effettivamente la sentenza impugnata è stata pronunciata nonostante il parere contrario del Pubblico ministero e deve, pertanto essere annullata con rinvio. 2. L’individuazione del giudice di rinvio impone la previa qualificazione della sentenza impugnata. Questo Collegio aderisce all’orientamento secondo cui la sentenza pronunciata in pubblica udienza, nella fase degli atti introduttivi e, comunque, prima della apertura del dibattimento, è a tutti gli effetti predibattimentale e inappellabile, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge , in quanto il termine finale utile per la pronuncia della sentenza di proscioglimento ex art. 469 cod. proc. pen. è quello che precede la dichiarazione di apertura del dibattimento, che segna il passaggio irreversibile dalla fase degli atti introduttivi del dibattimento al dibattimento vero e proprio. Tale principio trova conforto nella citata sentenza delle Sezioni Unite, Angelucci, la quale ha stabilito che avverso la sentenza predibattimentale, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l’unica impugnazione ammessa è il ricorso per Cassazione e nel caso scrutinato la sentenza ex art. 469 cod. proc. pen. era stata pronunciata esattamente in pubblica udienza, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento . Senonché il provvedimento impugnato non solo reca nell’intestazione un esplicito riferimento alla pubblica udienza del 7/05/2015 e all’intervenuta verifica della regolare costituzione delle parti l’imputato è qualificato come libero contumace , ma dalla lettura del verbale di udienza risulta che il dibattimento è stato dichiarato aperto, le parti hanno formulato le rispettive richieste istruttorie e il Tribunale ha adottato l’ordinanza di cui all’art. 495 cod. proc. pen. e, quindi, ha proceduto alla dichiarazione di improcedibilità su conforme richiesta della difesa e nell’opposizione del Pubblico ministero. Per cui, indipendentemente dalla qualificazione datane dal Tribunale, la sentenza, pronunciata in pubblica udienza e dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, va considerata sentenza dibattimentale ed è pertanto soggetta all’appello. Qualificata la sentenza impugnata quale sentenza dibattimentale, l’accoglimento del ricorso proposto, da intendersi ricorso immediato, comporta che il giudice del rinvio vada individuato in quello che sarebbe stato competente per l’appello.3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio, per le ragioni sopra indicate, alla Corte di appello di Lecce, competente per l’appello. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.