L’imputato contumace poiché detenuto per altra causa può invocare la mancata conoscenza incolpevole del processo?

Sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all’art. 625-ter c.p.p., quando la persona sottoposta alle indagini o imputata, che abbia eletto domicilio e sia stata ritualmente avvisata dell’obbligo di comunicare ogni mutamento di quest’ultimo, abbia omesso di comunicare all’autorità procedente il proprio sopravvenuto stato di detenzione per altra causa, con la conseguente notificazione degli atti processuali al difensore d’ufficio.

Questo il principi affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 51740/16 depositata il 5 dicembre. Il caso. Il Tribunale di Pistoia affermava la penale responsabilità dell’imputato e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia per il reato di furto all’interno di un esercizio commerciale, aggravato dal numero delle persone e dalla destrezza. Avverso tale decisione ricorreva per cassazione personalmente l’imputato chiedendo, ai sensi dell’art. 625- ter c.p.p., la rescissione del giudicato, argomentando come la sua assenza nell’alveo di tutto il processo di merito era stata determinata dalla sua incolpevole mancata conoscenza della celebrazione dello stesso. Eccepiva, infatti, il ricorrente come la disconoscenza in argomento fosse derivata dalla circostanza che allo stesso non erano mai stati notificati né l’avviso di conclusione indagini né il decreto di citazione a giudizio, stante la sua assenza dal domicilio illo tempore eletto dovuta allo stato di detenzione per altra causa. La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, nel dichiarare l’infondatezza del ricorso de quo , ha avuto modo di chiarire i termini della corretta integrazione del nuovo istituto processuale la cui applicazione era stata richiesta dal ricorrente. La rescissione del giudicato presupposti e presunzioni legali. Il legislatore, con la l. n. 67/2014, ha introdotto l’art. 625- ter nel codice di rito, statuendo come la richiesta di rescissione del giudicato possa essere legittimamente avanzata solo allorquando il richiedente provi che la sua assenza processuale è stata determinata da una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. In altri termini, è stato chiaramente previsto a carico del condannato un onere probatorio il cui assolvimento rappresenta la condicio sine qua non per l’attribuzione di legittimità giuridica all’istanza di rescissione laddove, invece, la sussistenza di profili colposi in capo allo stesso soggetto comporteranno l’inammissibilità della richiesta formulata ex art. 625- ter c.p.p Inoltre, fermo restando ciò, la Corte Regolatrice ha specificato come dalla dichiarazione od elezione di domicilio deriva, tra l’altro, una presunzione di conoscenza del processo, che legittima il giudice a procedere in assenza dell’imputato e, pertanto, a concludere il processo anche con una sentenza di condanna idonea a passare in giudicato, contro la quale il condannato potrà far valere l’eventuale mancata conoscenza della celebrazione solo nel caso in cui, appunto, riesca a provare che il difetto di informazione non è dipeso da una causa allo stesso ascrivibile a titolo di colpa. La mancata conoscenza incolpevole della celebrazione del processo. Secondo la Corte di legittimità, nel caso in cui l’imputato sia stato consapevole sia dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico che di essere nello stesso assistito da un difensore d’ufficio – che abbia, a sua volta, regolarmente e completamente espletato l’incarico difensivo – non sarà possibile, nel caso di sentenza di condanna, invocare, ai fini di cui all’art. 625- ter c.p.p., la mancata conoscenza incolpevole della celebrazione del processo a suo carico. In effetti, chiariscono ulteriormente i Supremi Giudici, è un onere dell’imputato – nei termini di ordinaria diligenza – quello di attivarsi autonomamente per mantenere dei contatti periodici con l’avvocato d’ufficio al precipuo fine di essere costantemente informato dello sviluppo del procedimento, onere il cui mancato assolvimento integra una evidente ipotesi di colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, da cui scaturisce necessariamente l’impossibilità di accogliere la richiesta di rescissione del giudicato, la cui legittimità è ad substantiam subordinata alla incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. L’irreperibilità dell’imputato al domicilio originariamente eletto. Una volta che l’imputato abbia eletto domicilio presso il difensore d’ufficio, oppure abbia mutato il domicilio senza darne comunicazione così legittimando le notifiche al difensore, e non abbia nominato un difensore di fiducia, egli ha – secondo la Suprema Corte – chiaramente manifestato la propria scelta di venire a conoscenza delle vicende afferenti la celebrazione del processo penale a suo carico attraverso il difensore d’ufficio. In altri termini, sussiste la colpa – preclusiva della richiesta di rescissione del giudicato – nella mancata conoscenza del processo quando l’indagato/imputato abbia dapprima regolarmente eletto domicilio e si sia poi reso irreperibile presso lo stesso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 ottobre – 5 dicembre 2016, n. 51740 Presidente Sabeone – Relatore Lignola Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata il 15 dicembre 2015, con motivazione contestuale, il Tribunale di Pistoia condannava S.L.D. alla pena di 3 anni, 3 mesi di reclusione e 400Euro di multa per il reato di furto all’interno di un esercizio commerciale, aggravato dal numero delle persone e dalla destrezza, con esclusione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. 2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato, chiedendo, ai sensi dell’art. 625-ter cod. proc. pen., la rescissione del giudicato, in quanto l’assenza dell’imputato è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza da parte sua della celebrazione del processo. Il ricorrente considera irrilevante la circostanza che egli abbia eletto rectius dichiarato domicilio presso l’allora abitazione di residenza in via omissis , in data 3.10.2012, in quanto tale dichiarazione non reca né il numero del procedimento penale al quale afferisce, né la data ed il luogo del reato ascritto, pur in pendenza di una pluralità di procedimenti a suo carico presso la Procura di Pistoia. Poiché le notifiche dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione non sono state perfezionate per la mancanza del destinatario il quale si trovava recluso per altra causa e il processo è stato celebrato alla presenza del difensore di ufficio, che non si è mai messo in contatto con il S. , l’imputato ha appreso solo casualmente, in data 31 marzo 2016, dell’esistenza del procedimento, quando gli veniva notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione ed ha provveduto a presentare tempestivamente il presente ricorso. 3. Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, mediante atto del 26 agosto 2016, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, poiché manifestamente infondato. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi infondati. 1.1 Ed invero, va rilevato che, come riconosciuto dallo stesso S. , questi, il 3 ottobre 2012, in sede di identificazione da parte della polizia giudiziaria, cfr. il relativo verbale, in atti aveva dichiarato domicilio in via omissis nello stesso atto viene nominato il difensore di ufficio nella persona dell’avv. Farteschi per mero errore materiale indicato come Sarteschi , con indicazione del recapito dello studio e dei contatti telefonici dello stesso con i quali era agevole l’individuazione del professionista, pur in presenza dell’errore materiale indicato , rendendo edotto di ciò l’indagato. Il difensore adempieva puntualmente al suo ufficio, attraverso la partecipazione al giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza oggetto di ricorso, in cui viene dato atto della partecipazione al giudizio dell’avv. Sarteschi. Nel suddetto giudizio l’imputato veniva dichiarato assente, in applicazione del disposto dell’art. 420-bis, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 9, co. 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67, che, come è noto, innovando la disciplina in materia di costituzione del rapporto processuale, ha modificato anche il contenuto degli artt. 420-quater e 420-quinquies, cod. proc. pen., abolendo l’istituto della contumacia, previsto, per l’appunto, dall’art. 420-quater. Né può dubitarsi sulla riferibilità della dichiarazione di domicilio al procedimento, per la mancata indicazione degli estremi del procedimento, attesa la data dell’atto coincidente con quella del fatto contestato ed in occasione del sequestro e l’affoliazione del documento tra gli atti del processo. 1.2 Tanto premesso, non può condividersi l’assunto difensivo sulla irrilevanza della indicata dichiarazione di domicilio, in ordine alla pretesa incolpevole mancanza di conoscenza della celebrazione del processo a suo carico da parte del S. . Ciò appare evidente ove si confronti la previsione dell’art. 175, co. 2, cod. proc. pen., nella sua formulazione precedente alla modifica intervenuta con l’art. 11, co. 6, L. 28 aprile 2014, n. 67, con la nuova formulazione della medesima disposizione normativa e con il disposto dell’art. 625-ter, co. 1, che definisce l’istituto della rescissione del giudicato, inserito nell’ordinamento processuale penale dall’art. 11, co. 5, della citata L. 28 aprile 2014, n. 67. Nel disciplinare l’istituto della restituzione nel termine, l’art. 175, co. 2, cod. proc. pen., nella sua previgente formulazione prevedeva che se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tal fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica . L’attuale contenuto dell’art. 175, co. 2, prevede, invece, che solo l’imputato che sia stato condannato con decreto penale, il quale non abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, sia restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. L’eliminazione del precedente riferimento alla sentenza contumaciale , si spiega con l’intervenuta abolizione dell’istituto della contumacia, avendo, nel contempo, il Legislatore considerato la posizione dell’imputato che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato nell’ambito di un processo dal quale sia stato assente per tutta la sua durata, consentendogli di ottenere la rescissione del giudicato, qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo , ai sensi dell’art. 625-ter, cod. proc. pen Si è, dunque, verificato un mutamento di prospettiva, che non consente di applicare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione dell’art. 175, co. 2, cod. proc. pen., nella sua previgente formulazione, secondo cui, con particolare riferimento alla impugnazione della sentenza contumaciale, era configurabile un diritto dell’imputato alla rimessione in termini ogni qual volta non vi fosse stata effettiva conoscenza del processo , per tale dovendosi intendere quella che comprenda l’imputazione formulata con la vocatio in iudicium , escludendosi che una tale conoscenza potesse essere presunta quando non risultasse dimostrato che il difensore d’ufficio, destinatario delle notifiche, fosse riuscito a mettersi in contatto con l’assistito e ad instaurare con lo stesso un effettivo rapporto professionale cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 8104 del 15/11/2013 - dep. 20/02/2014, Djordjevic, Rv. 259350 Sez. 6, n. 19781 del 05/04/2013, Nikolic, Rv. 25622901 . Proponendo un’interpretazione dell’art. 175, co. 2, cod. proc. pen., nella sua precedente formulazione, in termini di una sorta di presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento, con il conseguente onere per il giudice di reperire in atti l’esistenza di una eventuale prova positiva da cui potesse desumersi l’effettiva conoscenza del provvedimento di condanna onere, non a caso, scomparso nella nuova forma assunta dall’art. 175, co. 2, cod. proc. pen., e nel disposto dell’art. 625-ter, cod. proc. pen. , del tutto coerentemente la giurisprudenza di legittimità poteva affermare che la mera regolarità formale della notifica, eseguita, ai sensi dell’art. 161, cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio nominato all’imputato, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna Sez. 2, n. 21393 del 15/04/2015, N., Rv. 26421901 . 1.3 In presenza delle intervenute novità, tale approdo interpretativo non è più sostenibile, perché ne sono venute meno le norme di riferimento, con la creazione di un istituto, quale la rescissione del giudicato, profondamente diverso dalla restituzione nel termine per proporre impugnazione, trattandosi, come evidenziato dalla Suprema Corte, di istituti che implicano presupposti e conseguenze giuridiche diversi cfr. Cass., sez. III, 14.1.2015, n. 19006, rv. 263510 . L’art. 420-bis, co. 2 e 3, cod. proc. pen., prevede, infatti, che, salvi i casi di legittimo impedimento a comparire previsti dal successivo art. 420-ter, cod. proc. pen., il giudice procede in assenza dell’imputato, non solo quando quest’ultimo, pur se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistere all’udienza comma primo , ma anche nel caso in cui nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo comma secondo , stabilendo, altresì, che nei casi di cui ai commi i e 2, l’imputato è rappresentato dal difensore comma terzo . Dalla dichiarazione o elezione di domicilio deriva, pertanto una presunzione di conoscenza del processo, che legittima il giudice a procedere in assenza dell’imputato e, pertanto, a concludere il processo anche con una sentenza di condanna idonea a passare in giudicato, contro la quale il condannato potrà far valere l’eventuale mancata conoscenza della celebrazione del giudizio a suo carico solo nei limiti previsti dall’art. 625-ter, cod. proc. pen., gravando su quest’ultimo l’onere di provare che il difetto di informazione non dipenda da una causa allo stesso imputato ascrivibile a titolo di colpa. 1.4 Se ciò è vero, come è vero, non appare revocabile in dubbio che nel caso in cui, come quello in esame, l’imputato sia stato consapevole dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico e di essere assistito da un difensore di ufficio, il quale ha partecipato regolarmente al processo conclusosi con la sentenza di condanna passata in giudicato oggetto di ricorso, non sia possibile invocare, ai fini di ottenere la rescissione del giudicato, la mancata conoscenza incolpevole da parte del prevenuto delle celebrazione del processo a suo carico, oltretutto considerato il mutamento del domicilio dichiarato mai comunicato, pur in presenza di esplicito avviso che in tal caso le notificazioni sarebbero state eseguite mediante consegna al difensore. È infatti evidente che sussiste colpa nella mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso alla rescissione del giudicato di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini o imputata abbia regolarmente eletto domicilio e si sia poi resa irreperibile presso detto domicilio, con la conseguente notificazione degli atti processuali al difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. Sez. 2, n. 45329 del 28/10/2015, Helmegeanu, Rv. 264959 . E, proprio con riferimento all’imputato assente che abbia eletto domicilio e risulti successivamente detenuto per altra causa, questa Corte ha precisato che sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini o imputata, che abbia eletto domicilio e sia stata ritualmente avvisata dell’obbligo di comunicare ogni mutamento di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. pen., abbia omesso di comunicare all’autorità procedente il proprio sopravvenuto stato di detenzione per altra causa, con la conseguente notificazione degli atti processuali al difensore d’ufficio ai sensi del quarto comma del predetto art. 161. Sez. 2, n. 33574 del 14/07/2016, Suso, Rv. 26749901 Sez. 2, n. 21069 del 15/4/2016, Naji, Rv. 266798 . 1.5 D’altra parte, nel momento in cui ha scelto di non nominare un difensore di fiducia e di avvalersi del difensore di ufficio nominato dalla polizia giudiziaria, il S. ha chiaramente manifestato la volontà di essere assistito solo da quest’ultimo e, quindi, di assicurarsi la conoscenza dell’ulteriore sviluppo del procedimento, attraverso la notifica degli atti al suddetto difensore di ufficio, che, giova ricordarlo, ai sensi del disposto dell’art. 420-bis, co. 3, cod. proc. pen., aveva il potere di rappresentarla nel processo, non operando, tale disposizione normativa, nessuna differenza tra difensore di fiducia e difensore di ufficio. Sarebbe stato, pertanto, onere dell’imputato, rispondente ad un criterio di ordinaria diligenza che, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha in passato configurato, riconoscendo l’applicazione dell’art. 161, co. 4, cod. proc. pen., nel caso in cui sia stata effettuata elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, la cui identità sia sconosciuta all’indagato, ben potendo l’interessato, con l’ordinaria diligenza, assumere informazioni dall’autorità giudiziaria cfr. Sez. 3, n. 29505 del 06/06/2012, Mbaye, Rv. 253167 attivarsi autonomamente per mantenere con il difensore di ufficio i contatti periodici essenziali per essere informata dello sviluppo di tale procedimento, onere, il cui mancato adempimento integra un’evidente ipotesi di colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, non consentendo di accogliere la richiesta di rescissione del giudicato, che presuppone l’incolpevole mancanza di conoscenza della celebrazione del processo Sez. 5, n. 12445 del 13/11/2015 - dep. 23/03/2016, Degasperi, Rv. 266368 . Sotto questo aspetto giova ribadire che la posizione del difensore di ufficio non si differenzia da quella del difensore di fiducia una volta che l’imputato abbia eletto domicilio presso il difensore di ufficio eventualmente nominatogli oppure abbia mutato il domicilio dichiarato senza comunicarlo, così legittimando le notifiche al difensore e non abbia esercitato la facoltà di nominare un difensore di fiducia, egli ha operato la scelta di venire a conoscenza delle vicende relative alla celebrazione del processo a suo carico attraverso il difensore di ufficio, presso il quale, pertanto, coerentemente con tale scelta, avrà l’onere di informarsi dello sviluppo del procedimento. 2. Il ricorso deve essere in definitiva rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.