L’autenticazione della firma è elemento necessario della querela

La tutela fornita dall’azione penale, nei reati a querela di parte, richiede dei requisiti che ne garantiscano la ricollegabilità all’effettivo titolare del diritto di querela.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 51565/16 depositata il 2 dicembre. Il caso. Un giudice delle indagini preliminari emette sentenza di non luogo a procedere in quanto la querela, sporta da uno dei due rappresentanti della società, era stata presentata con firma non autenticata del legittimato a proporla, nonostante fosse necessaria la firma congiunta. Il querelante riteneva di aver agito in ottemperanza con quanto disposto dall’art. 337, comma 1, c.p.p., che stabilisce che la dichiarazione di querela è presentabile anche da un incaricato e può essere spedita per posta in piego raccomandato . Per tali motivi ricorreva in Cassazione avverso la sentenza di n.l.p L’autenticazione della sottoscrizione. La Suprema Corte ritiene di dover confermare l’orientamento preesistente in materia, per cui l’autenticazione della firma costituisce elemento necessario della querela ed una sua eventuale mancanza determina l’improcedibilità dell’azione penale. L’articolo summenzionato, inoltre, prevede che la querela ad opera del legale rappresentate di una persona giuridica deve anche contenere l’indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza . Tale requisito però è necessario ma non sufficiente, non eliminando la necessità dell’autenticazione. Per questi motivi il ricorso viene rigettato. La ratio della previsione legislativa. La S.C., richiamando il Giudice delle leggi, ha ribadito che tale requisito svolge anche una funzione costituzionalmente orientata, in ottemperanza all’art. 24 Cost., evitando di mettere inutilmente in moto la macchina processuale quando manchi l’affidamento sulla sicura provenienza dell’atto dal titolare del diritto di querela . Unica eccezione è quando la querela sia per conto di un ente pubblico, in quanto l’atto sottoscritto, di norma ad opera di un pubblico ufficiale, è autentico ex se .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 novembre – 2 dicembre 2016, n. 51565 Presidente Diotallevi – Relatore Pacilli Ritenuto in fatto Con sentenza del 23 settembre 2014 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha dichiarato non luogo a procedere in ordine al reato di cui agli artt. 110, 642, comma 2, c.p., commesso ai danni di Genertel s.p.a., per difetto di valida querela, in quanto la firma di R.M. legittimato, in forza dei poteri di firma congiunti, a proporre la querela unitamente a G.N. non era stata autenticata e la querela era stata depositata alla Polizia stradale dal N Avverso detta sentenza il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b c.p.p., la violazione di legge con riferimento al ritenuto difetto di validità della querela per la mancata autenticazione della sottoscrizione di R.M., legittimato a proporre la querela congiuntamente all'altro procuratore speciale, la cui sola firma non bastava, essendo prevista la firma congiunta. Ha dedotto, in particolare, che gli artt. 333, comma 2, 336 e 337, comma 3, c.p.p., nell'ipotesi di querela presentata dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione, richiederebbero soltanto l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza, senza alcuna prova sulla veridicità delle dichiarazioni del legale rappresentante sul punto veridicità che deve presumersi fino a prova contraria. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. Considerato in diritto La censura, sollevata dal ricorrente, avverso la sentenza impugnata non è fondata. L'art. 337, comma 1, c.p.p. stabilisce che la dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'art. 333, comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero ad un agente consolare all'estero e che la stessa, con sottoscrizione autentica , può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. La giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, ha affermato che la querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'art. 337 c.p.p., comma 1, dell'autenticazione della sottoscrizione proveniente da soggetto a ciò legittimato Sez. un., n. 26549 del 11/07/2006 Rv. 233974 autenticazione della firma che costituisce elemento necessario della querela stessa Sez. 2, n. 52601 del 18.12.2014, Rv 261631 Sez. 2, n. 38905 del 16/09/2008 Rv. 241448 Sez. 6, n. 6252 del 24/03/2000 Rv. 216314 , dimodoché la mancata autenticazione della sottoscrizione determina l'improcedibilità dell'azione penale Sez. 2, n. 5527 del 18/12/2013 Rv. 258224 . L'art. 337 c.p.p. prevede, poi, al terzo comma che la dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione deve contenere l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza. Quest'ultima previsione, tuttavia, non può essere interpretata nel senso indicato dal ricorrente, secondo cui, in caso di presentazione della querela da parte di una persona giuridica, occorrerebbe solo l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza al contrario, deve ritenersi che detta indicazione non elimina la necessità che la firma di colui che ha agito quale rappresentante di una persona giuridica sia munita di autentica, laddove la querela venga depositata da altro soggetto, all'uopo incaricato, o spedita per posta in piego raccomandato. Difatti, come ha avuto modo di precisare la Corte Costituzionale sent. n. 115/2004 , il legislatore, prevedendo che la querela, ove venga recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, debba essere corredata della sottoscrizione autentica del querelante, ha inteso evitare che la giurisdizione penale, in mancanza di qualsiasi verifica sull'autenticità della sottoscrizione del querelante e, quindi, sulla sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela, possa mettersi inutilmente in movimento . Tale esigenza, ossia quella di evitare un'inutile messa in movimento della giurisdizione penale, come è di tutta evidenza, deve dirsi sussistente in tutti i casi di presentazione di querela, sicché, quando quest'ultima, recapitata da un incaricato o spedita per posta, sia proposta da un privato è necessaria l'autentica della sottoscrizione, sia che egli agisca quale singolo sia che lo faccia quale legale rappresentante di una persona giuridica, non essendovi ragione alcuna per differenziare le due ipotesi. Solo in caso di presentazione della querela da parte di un ente pubblico non è necessaria l'autenticazione della sottoscrizione in calce alla querela. Ciò in quanto l'atto sottoscritto dal pubblico ufficiale è autentico ex se e non ha bisogno di ulteriori autenticazioni, a condizione che siano chiaramente individuabili i dati relativi alla persona del firmatario e dell'ufficio di appartenenza in tal senso, l'orientamento di questa Corte Sez. 6, n. 9444 del 10.7.2000, Rv 217706 Sez. 6, n. 6252 del 24.3.2000, Rv 216316 Sez. 5, n. 4570 del 16.12.2003, Rv 228063 . E' agevole osservare, poi, che il fine di evitare un'inutile messa in movimento della giurisdizione penale non può essere soddisfatto dall'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza, richiesta dall'art. 337, comma 3, c.p.p., non garantendo detta indicazione la sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela ma incidendo sul diverso piano della riferibilità della querela alla persona giuridica, dando contezza del collegamento tra la persona fisica, che agisce in nome e per conto della persona giuridica, e quest'ultima. Ne discende allora che, in caso di presentazione della querela da parte di una persona giuridica, l'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza è requisito ulteriore rispetto all'autentica della sottoscrizione, necessaria, quest'ultima, al fine della validità della querela proposta dal privato. Applicando al caso di specie tali principi conformi anche a quanto ritenuto con la sentenza di questa Corte, Sez. 2, n. 5527 del 18.12.2013, Rv 258224, relativa a querela presentata da una persona giuridica , va affermata la correttezza della decisione impugnata, con conseguente rigetto del ricorso, non recando la querela in esame -depositata da uno soltanto dei due procuratori speciali, muniti di firma congiunta - l'autentica della sottoscrizione dell'altro procuratore speciale. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 10 novembre 2016