La confisca del profitto del reato è obbligatoria anche in caso di patteggiamento

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo.

Così la Cassazione, sez. III Penale, con la sentenza n. 50338/16 depositata il 28 novembre. Il caso. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello propone ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74/00. Il ricorrente lamenta che la sentenza ha omesso di disporre la confisca per equivalente prevista per il reato contestato con riferimento al profitto del reato. La confisca per equivalente. Il ricorso è fondato. Il comma 1 dell’art. 12 bis d.lgs. n. 74/00 – introdotto dal d.lgs. n. 158/2015, in sostituzione dell’art. 1, comma 143, l. n. 244/07 – prevede che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto . Da ciò consegue che la misura ablativa di cui si tratta, anche nella forma per equivalente, deve essere sempre disposta ex art. 12 bis cit. con riguardo a tutti i delitti di cui allo stesso decreto, ivi compreso, quello di cui all’art. 5, oggetto della sentenza impugnata. In ragione delle norme richiamate, la confisca diretta o per equivalente del profitto dl reato, coincidente con l’imposta evasa, va sempre obbligatoriamente disposta anche con la sentenza di applicazione della pena ex art 444 c.p.p

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 settembre – 28 novembre 2016, n. 50338 Presidente Ramacci – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone in data 03/12/2014 di applicazione della pena di anni uno e mesi dieci di reclusione nei confronti di L.P. per il reato di cui all’articolo 5, comma 1, del d. lgs. n. 74 del 2000 per avere omesso di presentare, per l’anno 2010, la dichiarazione annuale con imposta evasa pari ad Euro 797.762,52. 2. Lamenta il ricorrente che la sentenza ha omesso di disporre la confisca per equivalente prevista per il reato contestato con riferimento al profitto del reato coincidente, nel caso di specie, con l’importo dell’Iva evasa, confisca la cui applicazione discende dal rinvio effettuato dall’articolo 1, comma 143, della l. n. 244 del 2007, all’articolo 322 ter cod. pen. chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’omissione della confisca di beni dell’imputato per un valore corrispondente al profitto del reato con i consequenziali provvedimenti. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. Va premesso che l’ambito di applicazione della confisca per equivalente, inizialmente previsto per alcuni reati del codice penale, è stato esteso anche ai delitti tributari dall’articolo 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244 secondo cui, infatti, nei casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di Iva, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 322-ter c.p. . Successivamente, la disposizione, abrogata dall’articolo 14 del d. lgs. 24 settembre 2015, n. 158 è stata riproposta nel comma 1 dell’inedito articolo 12-bis, d. lgs. n. 74 del 2000 - introdotto proprio dal decreto n. 158 citato che infatti, recependo, questa volta direttamente e non a mò di richiamo, il contenuto dell’articolo 322 ter cod. pen., ha stabilito che Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto . Ne consegue che la misura ablativa in esame, anche nella forma per equivalente, deve essere sempre disposta ai sensi dell’articolo 12 bis, d. lgs. n. 74 del 2000 con riguardo a tutti i delitti di cui al decreto medesimo, ivi compreso, quindi, quello di cui all’articolo 5 cit. oggetto della sentenza impugnata e senza che, al riguardo, si ponga alcuna questione di diritto intertemporale ai sensi dell’articolo 2 cod. pen., attesa appunto l’identità della lettera dell’articolo 12-bis de quo con quella dell’articolo 322-ter, comma 1, cod. pen., richiamato nell’articolo 1, comma 143 citato, e, pertanto, la piena continuità normativa tra le stesse previsioni in tal senso già Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, dep. 22/08/2016, D’Agapito, non massimata . 4. Ciò posto, e per venire al caso di specie, va allora ribadito che, in ragione delle norme appena richiamate, la confisca diretta o per equivalente del profitto del reato, coincidente con l’imposta evasa, nel caso di specie indicata testualmente dal capo d’imputazione in Euro 797.762,52, va sempre obbligatoriamente disposta anche con la sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 cod. proc. pen. tra le altre, Sez. 3, n. 19461 del 11/03/2014, dep. 12/05/2014, P.G. in proc. Stefanelli, Rv. 260599 . Avendo dunque la sentenza impugnata omesso tout court di provvedere alla confisca, la stessa deve essere annullata limitatamente a tale omissione con rinvio al Tribunale di Frosinone per la necessaria valutazione sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Frosinone limitatamente alle statuizioni sulla confisca.