Il giudice non può aggiungere nulla alla sentenza di patteggiamento

Il giudice non ha potere di aggiungere nella sentenza di patteggiamento statuizioni ulteriori rispetto a quelle risultanti dalla richiesta di applicazione della pena formulata dalla parte, su cui il pm abbia prestato il suo consenso.

Così la S.C. con la sentenza del 7 novembre 2016, n. 46680. Il caso. Il Tribunale applicava all’imputato , a richiesta di quest’ultimo concordata con il pm, la pena di 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa in ordine al reato di cui all’art. 388, comma 3, c.p., concedendogli il beneficio della sospensione condizionale subordinata al pagamento delle spese di costituzione e difesa in favore della parte civile. L’imputato si rivolge alla Cassazione, deducendo difetto di motivazione e violazione di legge con riferimento alla subordinazione al pagamento delle spese di parte civile della concessa sospensione condizionale della pena, nonché in relazione al pagamento delle spese in sé e alla relativa determinazione del quantum . Il giudice nulla può aggiungere alla sentenza di patteggiamento. Il ricorso è fondato. Il giudice non ha potere di aggiungere nella sentenza di patteggiamento statuizioni ulteriori rispetto a quelle risultanti dalla richiesta di applicazione della pena formulata dalla parte, su cui il pm abbia prestato il suo consenso, in genere con riferimento alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale di cui all’art. 163 c.p. a statuizioni in favore della parte civile, evenienza che comporta vizio della decisione, non inficiando tuttavia l’efficacia del patto. Gli altri motivi sono rigettati. Gli altri motivi di ricorso vengono invece rigettati. L’impugnazione deve ritenersi affetta da genericità qualora non alleghi le ragioni relative alla manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato a proprio carico, o comunque ometta di indicare la specifica violazione di voci tabellari ipoteticamente liquidate in forma eccedente i limiti tariffati. Che è quanto verificatosi nella fattispecie. La sentenza è annullata senza rinvio limitatamente alla subordinazione della sospensione della pena al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile, subordinazione che viene eliminata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 20 ottobre – 7 novembre 2016, n. 46680 Presidente Paoloni – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Firenze in composizione monocratica ha applicato, a richiesta dell'imputato concordata con il PM, la pena di sei mesi di reclusione ed € 200,00 di multa nei confronti di P.D. in ordine al reato di cui all'art. 388, comma 3 cod. pen., concedendogli il beneficio della sospensione condizionale subordinata al pagamento delle spese di costituzione e difesa in favore della parte civile, quantificate in € 1.000,00. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che deduce difetto di motivazione e violazione di legge con riferimento alla subordinazione al paga mento delle spese di parte civile della concessa sospensione condizionale della pena nonché in relazione alla condanna al pagamento delle spese in sé e alla relativa determinazione del quantum. Riguardo al primo profilo, il ricorrente allega che essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la subordinazione del beneficio accordatogli al pagamento delle spese di costituzione di parte civile, che non potrà mai corrispondere perché indigente, equivale a reintrodurre nell'ordinamento l'istituto del 'carcere per debiti' del diritto romano e medievale. Quanto al secondo, deduce che il giudice ha liquidato la somma predetta senza indicarne i criteri di determinazione, senza distinguere tra onorari, competenze e spese e infine senza spiegare le ragioni della mancata compensazione, stanti le precarie condizioni economiche allegate. 3. Nelle rassegnate note scritte, il Procuratore Generale reputa fondato e assorbente il primo motivo di ricorso, posto che in sede di patteggiamento il giu dice non può alterare il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti, subordi nando il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo rimasto estraneo alla pattuizione, come avvenuto nel caso di specie in cui la subordinazione è stata invocata dalla parte civile ai sensi dell'art. 165 cod. pen. 4. Analoghe argomentazioni sono state svolte dal difensore del ricorrente nella memoria depositata in data 22/09/2016. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. 2. Da tempo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha stabilito il prin cipio secondo cui il giudice non ha il potere di aggiungere nella sentenza di patteggiamento statuizioni ulteriori rispetto a quelle risultanti dalla richiesta di applicazione della pena formulata dalla parte, sulla quale il PM abbia prestato il suo consenso, in genere con riferimento alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale di cui all'art. 163 cod. pen. a statuizioni in favore della parte civile risarcimento del danno, pagamento di una provvisionale, rifusione delle spese di costituzione , evenienza comportante vizio della decisione che, tuttavia, non inficia l'efficacia del patto e della ratifica di esso da parte del giu dicante Sez. 6, sent. n. 41228 del 20/09/2012, Zampella, Rv. 253735 Sez. 6, sent. n. 13905 del 11/03/2010, Secondi, Rv. 246689 Sez. 3, sent. n. 3518 del 20/11/2002, Donadio, Rv. 22313 Sez. 6, sent. n. 4218 del 14/12/1999, Deidda, Rv. 216504 Sez. 6, sent. n. 3010 del 21/12/1992, PM in proc. D'Angelo, Rv. 193603 . Non ravvisandosi motivo per andare di contrario avviso rispetto a tale conso lidata e condivisibile giurisprudenza, va, pertanto, annullata senza rinvio la sen tenza impugnata limitatamente alla disposta subordinazione al pagamento delle spese di parte civile della concessa sospensione condizionale della pena, che, ai sensi dell'art. 620 lett. I cod. proc. pen., va di conseguenza eliminata. 3. Il ricorso deve essere, invece, rigettato in relazione al secondo composito motivo d'impugnazione. 3.1 Ferma restando la ricorribilità per cassazione della sentenza nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, sia per quanto attiene alla legalità della somma liquidata sia riguardo all'esistenza di una corretta motivazione sul punto, anche quando sulla relativa richiesta nulla sia stato eccepito dinanzi al giudice del patteggiamento Sez. U, sent. n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi e altro, Rv. 250680 , l'impugnazione deve, tuttavia, Sez. 5, sent. n. 5053 del 27/11/2015, Cilla e altro, Rv. 266053 o comunque Sez. 6, sent. n. 50260 del 25/11/2015, T, Rv. 265658 . E' quanto verificatosi nella fattispecie, in cui il ricorrente si duole per la asse rita incongruità della somma liquidata a proprio carico, lamentando, altresì, che il giudicante non ha indicato i motivi in forza dei quali la liquidazione è avvenuta, omettendo di distinguere tra onorari, competenze, spese e relative voci. Appare evidente, infatti, che pur considerando l'intervenuta abrogazione del si stema delle tariffe professionali per effetto dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012 e la sua sostituzione con i parametri stabiliti dal d.m. 20 luglio 2012 n. 140, un'impugnazione che voglia assolvere ai caratteri di specificità richiesti dalla legge deve evidenziare le ragioni per cui il giudice avrebbe fatto cattivo governo dei parametri stabiliti dal predetto decreto, ad es. discostandosi in maniera sensibile da quelli medi di cui alla Tabella B penale ivi allegata sul punto v. anche Sez. 5, sent. n. 14335 del 12/02/2014, P.C. in proc. Castano, Rv. 259100 . La genericità della doglianza impedisce, pertanto, di prenderla in considera zione artt. 581, lett. c] e 591 lett. c] cod. proc. pen. . 3.2 Il ricorrente si duole, infine, della carente motivazione in ordine alla man cata compensazione di dette spese pur a fronte dell'intervenuta allegazione da parte sua di precarie condizioni economiche. Anche in questo caso la doglianza risulta improponibile art. 606, comma 3 cod. proc. pen. . Secondo l'art. 445, comma 2 cod. proc. pen., nel caso di patteggiamento e di contemporanea costituzione di parte civile, quest'ultima C. Cost. 12 ottobre 1990 n. 443 Sez. 4, sent. n. 7209 del 27/06/1996, Crafa, Rv. 206809 e secondo una giurisprudenza di questa Corte di Cassazione Sez. 5, sent. n. 48731 del 13/10/2014, Palombo, Rv. 261230 . Sempre nel sistema della legge, costituisce, invece, una mera eventualità 'Salvo che ricorrano' la sussistenza di giusti motivi di compensazione totale o parziale delle spese medesime, nel qual caso scatta, secondo la costante giuri sprudenza di legittimità formatasi sul punto, l'obbligo di motivare in maniera congrua l'adozione di tale statuizione Sez. 5, sent. n. 40839 del 20/09/2004, P.C. in proc. Zanni e altro, Rv. 230008 Sez. 4, sent. n. 20796 del 03/05/2006, P.C. in proc. Lopo, Rv. 234593 Sez. 6, n. 7519 del 24/01/2013, Scapoli, Rv. 255124 . Non sussiste, per contro, lo stesso obbligo in senso contrario il che vale a dire che al giudice non s'impone di motivare nel caso in cui non disponga la compen sazione, talché il ricorrente non può dolersene. 3. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio della de cisione impugnata e l'eliminazione della statuizione della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile ai sensi dell'art. 620, comma 1 lett. I cod. proc. pen. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione della pena al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile, subordinazione che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.