Il rapporto tra esclusione della procedibilità e della punibilità per particolare tenuità del fatto

Le differenze sussistenti tra i due istituti esclusione della procedibilità ex art. 34 d.lgs. m. 274/00 ed esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. escludono che il Giudice di Pace le possa utilizzare indifferentemente.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, sez. V Penale, con la sentenza n. 44632 del 24 ottobre 2016. Il caso. Il Giudice di Pace dichiarava il non doversi procedere nei confronti di un imputato per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131- bis c.p., in considerazione della modalità della condotta, dell’esiguità del danno procurato e della non abitualità del comportamento. Il P.G. muove ricorso avverso detta pronuncia, lamentando la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b , c.p.p. per avere, il Giudice di Pace, dichiarato non doversi procedere ex art. 131- bis c.p., pur non essendo tale istituto riferibile al procedimento innanzi al Giudice di Pace Il rapporto tra art. 131-bis c.p. e art. 34 d.lgs. n. 274/00. Il Giudice di Pace ha applicato il novello istituto di cui all’art. 131- bis c.p. ai reati portati alla sua attenzione, e il P.G. ha correttamente rilevato che tali istituto non poteva ritenersi applicabile, conoscendo già il GdP l’ipotesi del fatto di particolare tenuità secondo quanto previsto dall’art. 34 d.lgs. n. 274/00, disposizione speciale e dunque prevalente rispetto a quella generale di cui all’art. 131- bis c.p L’art. 131- bis c.p. è configurabile in termini di diritto sostanziale come causa di non punibilità, mentre l’ipotesi di cui all’art. 34 cit., invece, attiene alla procedibilità e all’ esercizio dell’azione penale . Ancora, a norma dell’art. 34 cit. se è stata esercitata l’azione penale la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono, mentre per l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131- bis c.p., in caso di pronuncia di sentenza pre-dibattimentale art. 469, comma 1- bis c.p.p. la p.o. deve essere semplicemente sentita se compare e, in caso di sentenza emessa all’esito del dibattimento, la legge richiede la non opposizione di indagato e p.o., ma non prescrive il compimento di specifici adempimenti procedimentali. Inoltre, si configura l’ipotesi di cui all’art. 34 cit. quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o pericolo derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, studio, famiglia o salute della persona sottoposta alle indagini. Nel caso di cui all’art 131- bis c.p., invece, la punibilità è esclusa qualora, per le modalità della condotta e l’esiguità del danno o pericolo, valutate ex art. 133, comma 1, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Quale applicare? Le differenze sussistenti tra i due istituti escludono dunque che il Giudice di Pace le possa utilizzare indifferentemente. L’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 274/00 – Principi generali del procedimento davanti al Giudice di Pace – contiene un rinvio generale per tutto ciò che non è espressamente e specificamente disciplinato alle norme del c.p.p., laddove la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ha indubbia natura sostanziale. Il Giudice di Pace non può applicare l’art. 131-bis c.p L’art. 131- bis c.p. non può dunque essere applicato nell’ambito del procedimento per reati di competenza del Giudice di pace, nei quali prevale la disciplina speciale della tenuità prevista dall’art. 34 d.lgs. n. 274/00, essendo il procedimento dinanzi al Giudice di Pace disciplinato secondo criteri di ius singulare rispetto al procedimento ordinario.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 maggio – 24 ottobre 2016, n. 44632 Presidente Palla – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 3.6.2015 il Giudice di Pace di Verona dichiarava non doversi procedere nei confronti di B.S. per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., in considerazione della modalità della condotta, dell'esiguità del danno procurato e della non abitualità del comportamento. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il P.G. di Venezia, lamentando con un unico motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b c.p.p., atteso che il Giudice di pace ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per la particolare tenuità dei fatto, applicando l'art. 131 bis c.p., pur non essendo tale istituto riferibile al procedimento innanzi al Giudice di pace infatti, in detto procedimento è già prevista, dall'art. 34 del D.L.vo n. 274/00, una definizione alternativa dei procedimento l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto per alcuni aspetti assimilabile all'istituto recentemente introdotto dall'art. 131 bis c.p. e già la presenza di analogo istituto per il processo del Giudice di Pace induce a ritenere che il novum legislativo riguardi solo i procedimenti diversi da quello di tale giudice in ogni caso, I'art. 2 dei D.L.vo n. 274/00 prevede che, in assenza di previsioni contenute nel decreto stesso, si devono applicare le norme contenute nel codice di procedura penale, laddove nessun rinvio è previsto alle norme del codice penale, tanto meno a quelle di cui al titolo V del codice, nel quale è stato inserito il nuovo art. 131 bis c.p., ragion per cui deve concludersi che per ciò che riguarda gli istituti di natura sostanziale, come quello della non punibilità per particolare tenuità del fatto, nel procedimento avanti il giudice di pace si debbano applicare esclusivamente le norme di cui al D.L.vo n. 274/00 e quindi, eventualmente, la norma di cui all'art. 34 citato e non quella di cui all'art. 131 bis c.p Considerato in diritto 1. La Corte rileva, innanzitutto, che, in forza dell'art. 1, comma 1, lett c , D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, l'art. 594 cod. pen. è stato abrogato. Ne discende che la sentenza impugnata va annullata sul punto, senza rinvio, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 2. Quanto ai restanti reati, il ricorso del P.G. è fondato per quanto di ragione. Ed invero, il Giudice di pace ha applicato il novello istituto di cui all'art. 131 c.p. ai reati portati alla sua attenzione, laddove correttamente il P.G. ha rilevato come tale istituto non poteva, invece, ritenersi applicabile, conoscendo già il Giudice di Pace l'ipotesi del fatto di particolare tenuità, disciplinata dall'art. 34 dei D. Lgs. n. 274 del 2000, che rappresenta una disposizione speciale rispetto a quella generale codicistica, sia pure ratione temporis successiva, dell'art. 131-bis cod. pen., che è da considerarsi, pertanto, prevalente rispetto a quella dettata dal codice penale Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015 Sez. F, n. 34672 del 06/08/2015 Sez. 4, n. 31920 del 14/07/2015 . L'art. 131 bis c.p., infatti, appare configurabile in termini di diritto sostanziale, come causa di non punibilità, mentre l'ipotesi disciplinata dall'art. 34 del D. Lgs. n. 274 del 2000, invece, attiene, per espresso disposto del legislatore alla procedibilità e all'esercizio dell'azione penale e che, ancora, mentre a norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, comma 3, se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono , diversamente, ai fini dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., le regole sono diverse, in quanto in caso di pronuncia di sentenza pre dibattimentale, per effetto dell'art. 469 cod. proc. pen., nuovo comma 1-bis la persona offesa deve essere semplicemente sentita se compare ed, che, ancora, in caso di sentenza emessa all'esito di dibattimento o di giudizio abbreviato, la legge non solo non richiede la non opposizione dell'indagato e della persona offesa, ma non prescrive neppure il compimento di specifici adempimenti procedimentali Sez. F, n. 34672 del 06/08/2015 . Inoltre, si configura l'istituto di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 274 del 2000, quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o dei pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, mentre nella fattispecie di cui all'art. 131 bis c.p. la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, comma 1 con parametri valutativi quindi ulteriori rispetto all'elemento costituito, ai sensi dell'art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000, dal solo grado della colpevolezza , l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale anziché occasionale ex art. 34 cit. Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015 . 2.1. Le differenze esistenti tra i due istituti, pur ruotanti intorno al nucleo comune consistente nella particolare tenuità del fatto , escludono, dunque, che il giudice di pace possa utilizzarli indifferentemente, stante, come detto, la natura speciale della prima. In proposito, appare altresì dirimente la considerazione secondo cui l'art. 2, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, rubricato principi generali dei procedimento davanti al giudice di pace , contiene un rinvio generale per tutto ciò che non è espressamente e specificamente disciplinato alle norme contenute nel codice di procedura penale, laddove la causa di non punibilità della particolare tenuità dei fatto ha indubbia natura sostanziale. Inoltre l'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 disciplina proprio l'istituto del fatto di particolare tenuità nei procedimenti presso il Giudice di pace e, a parte la sua natura giuridica, gli elementi costitutivi della fattispecie non sono, come detto, sovrapponibili rispetto a quelli che caratterizzano la disposizione introdotta nel codice penale, che non contiene e né assorbe la prima, registrandosi anzi uno scollamento tra le stesse, con la inevitabile conseguenza che la disposizione ex art. 34 d.lgs. n. 274 dei 2000 in considerazione della sedes materiae nella quale è collocata si caratterizza appunto per essere una disposizione speciale rispetto a quella generale codicistica Sez. F, n. 38876 de/ 20/08/2015 . 2.2. Per tutte le suesposte ragioni, deve concludersi che l'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicato nell'ambito del procedimento per reati di competenza del Giudice di pace, nei quali prevale la disciplina speciale della tenuità prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, essendo il procedimento dinanzi al giudice di pace disciplinato secondo criteri di ius singulare rispetto al procedimento ordinario. 3. In definitiva la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al fatto di cui all'art. 594 c.p., perché non è previsto dalla legge come reato, nonché va annullata relativamente agli altri reati con rinvio al Giudice di Pace per nuovo esame. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al fatto di cui all'art. 594 c.p. perché non è previsto dalla legge come reato annulla la medesima sentenza relativamente agli altri reati con rinvio al Giudice di Pace per nuovo esame.